Illegittima l’ordinanza di demolizione di una canna fumaria per mancato consenso unanime dei condòmini
Una sentenza da prendere con le pinze e con prudente cautela.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato un’ordinanza di demolizione di una canna fumaria, motivata sul fatto che la sua collocazione avrebbe dovuto essere autorizzata da tutti i condòmini ex art. 1102 c.c.
La P.A. è tenuta a rilasciare il titolo abilitativo edilizio avendo esclusivo riguardo alla compatibilità urbanistica dell’opera richiesta – il che non implica affatto che essa non sia lesiva di diritti soggettivi altrui – lasciando ogni questione afferente a diritti soggettivi alla sua unica sede competente, che è il giudizio civile.
È ex se viziato l’esercizio del potere amministrativo come mero “braccio esecutivo” delle sentenze del G.O., considerato che altro sono gli interventi repressivi azionabili, dopo la condanna del G.O. alla inibizione o alla rimozione dell’opera, dal titolare del diritto a tale rimozione (ex artt. 612 ss. c.p.c.), e altro gli interventi in autotutela della P.A. la quale né ha bisogno di una sentenza civile per denegare, o revocare, un’autorizzazione illegittima; né è tenuta a denegare, o revocare, un’autorizzazione che sia altrimenti legittima sol perché ci sia stata, o sopravvenga, una sentenza del giudice civile.
Post di Alberto Antico – avvocato

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