Sul confronto a coppie
Il T.A.R. si sofferma sulla scelta dell’operatore economico avvenuto con il metodo del cd. confronto a coppie.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulla scelta dell’operatore economico avvenuto con il metodo del cd. confronto a coppie.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, un privato avanzava istanza di PdC, la quale era accolta sulla base di una prodromica delibera di Giunta comunale ove si decideva discrezionalmente la soluzione progettuale migliore quanto agli spazi di parcheggio. La delibera era approvata anche con il voto favorevole del cugino del privato richiedente.
Il TAR Veneto ha affermato che il cugino-assessore aveva il dovere di astenersi ex art. 78 TUEL, a nulla rilevando che la delibera sarebbe stata approvata anche in mancanza del suo voto (cd. prova di resistenza).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte, di recente, si è soffermato su uno dei rari casi in cui la violazione delle norme in tema di comunicazione di avvio del procedimento ha comportato l’annullamento del relativo provvedimento di revoca.
Nel caso di specie, in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, il Giudice ha censurato la scelta della P.A. di comunicare l’avvio del procedimento di revoca solamente due giorni lavorativi prima dell’adozione del provvedimento conclusivo: così facendo ha limitato le possibilità per il privato di partecipare al procedimento medesimo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Nel caso di specie, la ricorrente impugnava un bando di concorso a carattere nazionale e un atto applicativo del bando avente portata limitata alla Regione siciliana, scegliendo di adire il TAR Palermo.
Quest’ultimo ha però declinato la propria competenza, affermando che l’impugnazione dell’atto applicativo locale, oltre che del provvedimento nazionale, non è idonea a spostare la competenza del TAR Lazio (Roma).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
In questa interessante sentenza il Consiglio di Stato ha statuito che perde il diritto di prelazione il promotore che partecipa alla gara, ma che ne venga poi escluso per mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara.
Il Collegio, inoltre, ha incidentalmente ha osservato che il promotore perde altresì il diritto al rimborso delle spese per la presentazione della proposta.
Da quanto consta sembra che tale questione sia stata esaminata per la prima volta dal Consiglio di Stato.
Nella medesima sentenza il Collegio ha chiarito che, nel procedimento di project financing finalizzato all'aggiudicazione di una concessione di servizi, non si applica la verifica di anomalia delle offerte contemplata dall'articolo 97 del Codice.
Tale questione era stata affrontata e risolta variamente della giurisprudenza amministrativa ed, in precedente, la terza sezione del Consiglio di Stato aveva espresso parere favorevole alla verifica di anomalia nella sentenza 17/04/2018, n.2317.
Infine, il provvedimento giurisdizionale che si commenta appare interessante perché tratta altri aspetti giuridici, tra cui la risoluzione in senso positivo della questione relativa alla legittimazione del concorrente alla procedura finalizzata alla concessione a contestare la precedente delibera con cui è stata ritenuta di pubblico interesse la proposta del promotore.
Si ringrazia l’avv. Gabriele Maso per la segnalazione.
Nel caso di specie il Comune, senza inviare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, negava il PdC chiesto dal privato, con una motivazione limitata ad un generico richiamo delle N.T.A. del P.R.G.
Il TAR Palermo ha giudicato il diniego illegittimo: infatti, mentre il preavviso di rigetto poteva anche mancare, la motivazione non dava conto del percorso argomentativo seguito dal Comune per rigettare l’istanza del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Come noto, l’art. 43 TULPS consente alla Questura di negare il porto d’armi (o il suo rinnovo), tra le altre ipotesi, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Il TAR Palermo ha chiarito che la Questura, pur avendo grande discrezionalità in merito, non può basare le proprie valutazioni su qualunque tipo di illecito o segnalazione negativa che abbia raggiunto il privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha affermato che, sebbene in linea generale la P.A. non è obbligata a rispondere a tutte le istanze di riesame avanzate dai privati, nel caso specifico del provvedimento che vieta la detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, in caso di inerzia del Prefetto nel rispondere all’istanza di riesame del privato si forma il silenzio-inadempimento, tutelabile con l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Lo ha affermato il TAR Veneto: infatti, è sufficiente che la motivazione finale renda percepibili le ragioni complessive in base alle quali le difese del privato non sono state condivise.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Milano si sofferma sulle differenze sussistenti tra questi due concetti giuridici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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