Il TAR Veneto ha annullato due decreti di esproprio, per non aver l’Amministrazione rispettato le scansioni procedimentali connesse alla determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio, disciplinata dagli artt. 20-21 T.U. espropri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L'avvocato Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, ha predisposto sul tema la nota che volentieri pubblichiamo.
L'autore espone tre argomenti a dimostrazione della tesi secondo cui le cd. opere di urbanizzazione a scomputo possono concretizzarsi anche in un vincolo di uso pubblico e non necessariamente in una cessione in proprietà all’Ente Locale.
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole analisi del regime autorizzatorio degli interventi in zona agricola, ai sensi dell’art. 44 l.r. Veneto 11/2004.
Mediante il rinvio al comma 1, il comma 2 art. cit. assoggetta alla redazione di un piano aziendale, da sottoporre al parere di AVEPA, tutti gli interventi edilizi da realizzarsi in zona agricola, sia quelli funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, sia quelli destinati alla residenza, o a strutture agricolo-produttive, senza prevedere eccezioni.
Il successivo comma 5, invece, individua taluni specifici interventi ammissibili in zona agricola pur in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, la cui ricorrenza è attestata dal parere favorevole sul piano aziendale. Tra essi rientrano gli interventi di cui alle lettere da a a d dell’art. 3 d.P.R. 380/2001 e “l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente”.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che, in linea generale, l’intervento di modifica di destinazione d’uso con opere è qualificabile come intervento di restauro o risanamento conservativo (cfr. art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001), dunque esso potrebbe ascriversi agli interventi “sempre consentiti” in zona agricola anche senza che sia presentato piano aziendale, ai sensi dell’art. 44, co. 5 l.r. Veneto 11/2004.
Tuttavia, se detto intervento determina anche il superamento della volumetria residenziale massima ammissibile in zona agricola, è necessario redigere il piano aziendale e sottoporre il progetto anche al parere di AVEPA, per ottenere la verifica dei requisiti soggettivi e l’analisi di quelli oggettivi previsti dall’art. 44, co. 2-4 l.r. cit.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto sottolinea che la presunta difformità tra l’inquadramento professionale attribuito ai lavoratori e la qualifica (in tesi superiore) ad essi spettante in base alle mansioni previste nel contratto collettivo in relazione alle attività previste nell’appalto, può essere censurata avanti al Giudice Amministrativo per i soli profili che si riverberano sulla congruità complessiva dell’offerta e sul rispetto della clausola sociale.
Peraltro, bisogna sempre comunque far riferimento al contenuto della legge di gara, che potrebbe non necessariamente imporre la presenza di lavoratori qualificati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la verifica dei costi della manodopera è prevista anche per le offerte ritenute non anomale e attiene esclusivamente alla verifica del rispetto dei minimi salariali come previsti dalle tabelle ministeriali; queste ultime prevedono sia voci obbligatorie e indisponibili sia voci convenzionali, le quali ultime non hanno carattere cogente e da cui ci si può quindi motivatamente discostare.
Lo scostamento, peraltro, è rilevante solo se considerevole e palesemente ingiustificabile: solo in tale caso incide sulla valutazione di congruità dell’offerta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che un progetto edilizio può essere valutato solamente nella sua interezza, a meno che esso non sia scindibile; ne consegue che l’annullamento del relativo titolo potrà essere parziale – con, dunque, sopravvivenza di parte di quello originario – solamente se riguarda opere scindibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che, anche nella quantificazione dell’importo della sanzione paesaggistica, gli interventi realizzati vanno considerati nel loro complesso, non potendo frazionarli per poter applicare la sanzione solo a quegli abusi che, concretamente, hanno un’incidenza negativa sul paesaggio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che costituisce principio generale quello che impone alla P.A. di astenersi dal reprimere un abuso edilizio in pendenza di un procedimento di sanatoria, al fine di non vanificare l’eventuale titolo successivo ex art. 36 T.U. Edilizia.
Tale principio, lo si rileva, parrebbe prevalere anche in presenza di un giudizio di ottemperanza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha indicato il parametro per il calcolo della sanzione dovuta ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004: per il Veneto, all’epoca si trattava della l. R.V. n. 63/1994, in quanto norma speciale che prevedeva, in via generale, l’applicazione di una sanzione parti a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi. Il danno paesaggistico, infatti, viene previsto in forma sostanzialmente equitativa, non essendo precisamente ed analiticamente quantificabile dall’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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