14 Aprile 2022
Il T.A.R. Lazio, ponendosi in antitesi con la sentenza del T.A.R. Marche commentata nel post del 07.04.2022, afferma che non vi è alcuna distinzione tra beni tutelati dal punto di vista paesaggistico o culturale. In ambedue le ipotesi, infatti, la demo-ricostruzione può essere considerata come ristrutturazione esclusivamente se vengono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ai sensi dell’art. 3, c. 1 lett. d), d.P.R. n. 380/2001. In caso contrario, l’intervento sarà sussumile nel genus della nuova costruzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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