Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di PdC in deroga ex art. 14 d.P.R. 380/2001 ed art. 80 l.r. Veneto 61/1985, non è necessaria una nuova delibera di Consiglio comunale qualora si debba autorizzare una variante al PdC che non apporti alcuna ulteriore modifica della disciplina urbanistica generale, essendo rispettati i limiti della deroga di cui all’iniziale delibera consiliare.
Post di Daniele Iselle
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Nel caso di specie, nel 1954 il privato otteneva un permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato.
Ai giorni nostri, emerse delle difformità tra il realizzato e l’assentito, il proprietario sosteneva che all’epoca della costruzione non serviva alcun titolo abilitativo, il quale a suo tempo sarebbe stato chiesto per soli fini contributivi.
Il Consiglio di Stato ha rigettato questa tesi, in nome del divieto di venire contra factum proprium.
In verità si potrebbe obbiettare che, se non era necessario il titolo per realizzare l'opera (titolo che è stato richiesto lo stesso), non era necessario un titolo neanche per realizzare una variante, ma il Consiglio di Stato non ha avuto l'opportunità di esaminare questa interessante sfumatura della questione.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Catania ha offerto un’applicazione dell’art. 32, co. 2 d.P.R. 380/2001: “Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative”.
In particolare, non sono sussumibili in questa norma gli interventi che determinano la creazione di nuovi locali abitabili e di nuove superfici utili, nonché l’ampliamento dei locali esistenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che, una volta conclusa la fase di ammissione dei concorrenti alla gara pubblica, ogni successiva vicenda non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, dovendosi procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda che in presenza di dichiarazioni false non sussiste alcun affidamento qualificato da tutelare in capo al privato. Di conseguenza, la P.A. può annullare in autotutela l’atto senza motivare l’interesse pubblico ed anche decorsi il termine dei dodici mesi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha definito l’interesse al ricorso come l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto una pregevole ricostruzioni di questo istituto.
Nel passaggio della nozione di legittimazione ad agire dal processo civile a quello amministrativo, in forza del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., l’istituto si carica di significati ulteriori, ovvero non più solo affermazione astratta della titolarità della situazione sostanziale, bensì stretta identificazione con l’effettiva titolarità della situazione giuridica nel concreto esistente in capo al ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che l’istituto della revocazione ex artt. 395 c.p.c. e 106 c.p.a. è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, perciò l’errore sull’interpretazione o applicazione di norme giuridiche non è errore revocatorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia: in particolare, in presenza di un interesse legittimo pretensivo, la misura cautelare non può mai attribuire direttamente il bene della vita richiesto, essendo necessario il riesercizio del potere pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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