Principio di precauzione e segnaletica stradale

10 Dic 2021
10 Dicembre 2021

Il TAR Piemonte evidenzia la discrezionalità tecnica della scelta amministrativa nella collocazione della segnaletica stradale, da effettuarsi ex ante e quindi seguendo il principio di precauzione: tale scelta è dovuta all’importanza degli interessi che entrano qui in gioco, quali la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

La questione esaminata riguardava l’art. 51, comma 4, il quale vieta la collocazione dei cartelli pubblicitari “in corrispondenza delle intersezioni”.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Modifiche al Codice del consumo per una maggiore tutela del consumatore

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il d.lgs. 170/2021 ha apportato alcune modifiche al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in attuazione di una direttiva europea. Le modifiche riguardano la vendita di beni tra venditore e consumatore, non più limitata ai beni di consumo. La nozione di bene, infatti, viene estesa sino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”. Sono previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni – in particolare di quelli digitali – e di errata installazione.

Le modifiche operate dal d.lgs. 170/2021 riguardano gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, che sono stati completamente novellati, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies.

Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Segnaliamo un interessante articolo in materia:

https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/03/codice-del-consumo-le-modifiche-alla-disciplina-sulla-vendita-di-beni

Post di Diego Giraldo - avvocato

Lottizzazione e monetizzazione degli standard

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il T.A.R. ricorda che la convenzioni di lottizzazione rimangono in vigore anche dopo la scadenza e/o la non attuazione del Piano. Pertanto, non è possibile richiedere al restituzione di quanto versato a titolo di monetizzazione degli standard, salvo contestare la validità e/o l’efficacia della convenzione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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E’ necessaria l’autorizzazione sismica per installare un ripetitore GSM delle FF.SS.?

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10921 del 2021, ha deciso un ricorso col quale Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), gestore della rete ferroviaria, ha impugnato una ordinanza comunale del 2009, con la quale è stata inibita la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto GSM-R, in quanto non preceduti da autorizzazione paesaggistica e sismica.

Si legge nella sentenza: "La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione GSM-R sulla rete ferroviaria, non vi è bisogno di acquisire un titolo abilitativo, eccezion fatta per i controlli di conformità previsti dalla l. n. 36 del 2001” (CDS n. 391 del 2018; Tar Lazio, n. 6254 del 2019). Con particolare riferimento all’autorizzazione paesaggistica, si è aggiunto che “è da ritenere che le opere in questione, in quanto assimilate agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, siano state, in effetti, con apprezzamento di carattere generale operato a livello normativo primario, riviste alla stregua di quegli interventi di minore impatto paesaggistico che sono disciplinati dall'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, mirando, in effetti, ad un aggiornamento qualitativo della rete, imposto a livello comunitario, riconducibile ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete stessa, ritenuti non recare effettivo impatto sul paesaggio e, per ciò stesso, sottratti all'autorizzazione paesaggistica” (CDS n. 1421 del 2009)... Peraltro, le considerazioni appena svolte sorreggono la fondatezza dei motivi aggiunti, con i quali speculari censure di violazione di legge sono state indirizzate contro l’ordine di demolizione adottato dal Comune e contro la nota della Regione Lazio, atti adottati anche a causa della presunta violazione della normativa antisismica. La finalità di semplificazione che ha condotto all’interpretazione dell’art. 87, comma 3 bis, sopra ricordata sussiste infatti anche in tal caso, e trova un riflesso legislativo nell’art. 17 della legge n. 64 del 1974, che esonera l’azienda autonoma ferrovie dello Stato dall’osservanza degli obblighi di denuncia e presentazione del progetto. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa comunale, la norma continua ad avere efficacia, secondo quanto stabilito dall’art. 137 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, inserita nel Testo Unico dell’edilizia, fa salve le disposizioni della legge n. 64 del 1974, per i campi non disciplinati dalla Parte I del Testo Unico. Nel caso di specie, l’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina il regime delle opere in zona sismica, è collocato nella Parte II, sicché la disposizione del T.U., pur non riproducendo l’art. 17 della legge n. 64 del 1974 per la parte che qui interessa, ugualmente va con esso integrata. Naturalmente, la norma dovrà ora riferirsi al gestore della rete RFI, subentrato alla azienda autonoma Ferrovie dello Stato, che assume con ciò la responsabilità per eventuali pregiudizi cagionati da eventi sismici, e imputabili alle opere eseguite. Ciò, perlomeno e impregiudicata ogni altra ipotesi, con riguardo alla installazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento ferroviario, per i quali il gestore della rete è gravato da obblighi di protezione verso i terzi che continuano a presupporne la professionalità necessaria a procedere, in assenza di denuncia ex art. 93 T.U. edilizia. Il combinato disposto degli art. 87, comma 3 bis, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 17 della legge n. 64 del 1974 permette perciò di concludere che l’installazione degli impianti GSM-R non è soggetta ad autorizzazione per l’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001".

Il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota critica su tale sentenza, che pubblichiamo in allegato.

sentenza TAR Lazio 10921 del 2021

NOTA SULLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10921 del 2021

Mancata impugnazione del giudizio della commissione

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

La P.A., nel caso di specie, riteneva che il giudizio della commissione aggiudicatrice di assegnazione dell’ordine di graduatoria tra i partecipanti un procedimento ad evidenza pubblica costituisse provvedimento di esclusione del soggetto ricorrente; il TAR Piemonte, al contrario, riteneva di no, a cui pertanto non seguiva l’obbligo di impugnare tale atto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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In zona sismica II^ categoria un tecnico diplomato non può fare la direzione lavori neanche se i calcoli strutturali siano redatti da un laureato

07 Dic 2021
7 Dicembre 2021

La sentenza del TAR Basilicata n. 734 del 2021  decide un ricorso proposto dall'Ordine dei Geometri della provincia di Potenza e da un geometra personalmente contro la Regione Basilicata (il Genio Civile) e contro l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.

Il dirigente del Genio Civile aveva risposto al Collegio affermando che la progettazione, direzione lavori e collaudo in zona sismica sono riservate ai laureati abilitati, con esclusione dei diplomati.

Da quello che si desume, il diplomato sarebbe stato anche D.L. strutturale ed il  collaudatore sarebbe stato un altro diplomato, mentre i calcoli strutturali sarebbero stati redatti da un laureato.

Il Genio Civile ebbe a chiedere alla committenza la sostituzione con tecnici purchè competenti in zona sismica; si trattava di un intervento di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di un edificio di civile abitazione, con un miglioramento sismico.

La committenza ebbe poi a sostituire i due diplomati con altrettanti laureati.

I provvedimenti regionali sono stati quindi impugnati, con una richiesta anche di risarcimento dei danni.

Il Tar Basilicata respinge il ricorso.

Va segnalato che il Genio Civile regionale locale ha anche modificato un suo orientamento che in alcuni casi precedenti aveva tollerato la coesistenza progettuale di un laureato abilitato e la direzione lavori del diplomato.

Questo risulta conforme ad altre sentenze della Corte di Cassazione civile e della giustizia amministrativa, che  delineano una demarcazione netta: nella zona sismica al diplomato non è riconosciuta alcuna competenza professionale, neanche se i calcoli strutturali siano redatti da un laureato.

Segnalo anche che la questione potrebbe avere un potenziale rilievo penale per il reato di esercizio abusivo della professione, al quale concorrerebbe anche il laureato, che non dovrebbe sottoscrivere il progetto edilizio del diplomato e redigerne i calcoli. 

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

sentenza TAR Basilicata n. 734 del 2021

Risarcimento del danno e concorso colposo del creditore

07 Dic 2021
7 Dicembre 2021

Il TAR Piemonte dichiara che non è possibile chiedere il risarcimento del danno per un diniego di sanatoria edilizia, dichiarato illegittimo dal TAR, in quanto l’aver costruito senza titolo rientra tra quei comportamenti del creditore inquadrabili nell’art. 1227 c.c., che limitano la responsabilità della P.A.: l’aver edificato senza titolo, infatti, avrebbe determinato in nuce tutti i successivi sviluppi contenziosi.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Modifica dell’allegato tecnico del DPR 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attivita’ produttive (SUAP)

07 Dic 2021
7 Dicembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 288 del 3 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2021, recante "Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP)".

Post di Daniele Iselle

Decreto 

suap Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento

Sul vizio di disparità di trattamento

06 Dic 2021
6 Dicembre 2021

Il TAR Piemonte sottolinea che non è invocabile il vizio di disparità di trattamento in quelle ipotesi in cui sia stato illegittimamente concesso un beneficio a un terzo, che il privato vorrebbe dunque vedere riconosciuto anche a sé; inoltre, ricorda che tale vizio è invocabile solamente in presenza di ipotesi perfettamente identiche.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Come si interpretano le convenzioni urbanistiche?

06 Dic 2021
6 Dicembre 2021

Il T.A.R. chiarisce alcuni canoni ermeneutici delle convenzioni urbanistiche.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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