30 Luglio 2018
Secondo quanto stabilito recentissimamente dal T.A.R. Campania, sezione distaccata di Salerno, la ricorrente ha correttamente impugnato solo l'atto conclusivo del procedimento con cui le era stata negata un'istanza di sanatoria edilizia, servendo il precedente parere negativo della Commissione all'AutoritĂ esclusivamente ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
Nella fattispecie, è stato dichiarato ammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto che aveva fatto proprio il parere della Commissione, stabilendo che quest'ultimo costituisce un atto endoprocedimentale impugnabile, se sfavorevole al privato, solo con l'atto conclusivo.
La sentenza, con cui è stato accolto il ricorso del privato, ricorda altresì il principio giurisprudenziale consolidato per cui la valutazione sulla necessità , o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione sicché l'intervento, soltanto quando incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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