28 Giugno 2021
L’art. 146, co. 8 d.lgs. 42/2004 prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, debba essere richiesto il parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente, da rendersi entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il successivo comma 9 sancisce che decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, la P.A. competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
In ordine alle conseguenze di un eventuale parere tardivo, si è sviluppato un dibattito giurisprudenziale.
Una prima tesi sostiene che il parere sia espressione di una co-gestione della fase istruttoria tra le Amministrazioni, cosicché il parere tardivo perde il proprio valore vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dalla P.A. preposta al rilascio del titolo.
Ad altra tesi ha aderito il TAR Salerno.
Il parere in esame costituisce espressione di co-gestione attiva del vincolo paesaggistico. Si applica perciò l’art. 17-bis l. 241/1990 (cd. silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche), il quale opera in tutti i casi di decisione “pluristrutturata”, cioè in cui la decisione finale da parte della P.A. procedente richiede per legge l’assenso vincolante di altra Amministrazione. Ai sensi di detta norma, il silenzio dell’Amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente alla P.A. procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. Il parere reso tardivamente resterebbe inefficace, come espressamente previsto dall’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990 (introdotto dalla l. 120/2020).
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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