Con la l. 17 marzo 2026, n. 40 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 74 del 30.03.2026), in vigore dal 14.04.2026, sono state approvate alcune modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), nonché altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l’istituzione del circuito Italia in scena. La l. 40/2026 è consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/30/26G00055/sg
Il T.A.R. Veneto stabilisce che le istanze di proroga delle aree di espansione soggette a decadenza quinquennale dalla data di approvazione del P.I. devono essere presentate prima della loro scadenza, ex art. 18, c. 7 della l.r. Veneto n. 11/2004. Il diverso termine previsto dal c. 7 bis, infatti, si riferisce solo al pagamento dell’oblazione, ma non ha efficacia temporale ai fini della tempestività della richiesta. Nella stessa sentenza il Collegio ricorda la natura giuridica “dichiarativa” del CD: se sussiste un provvedimento amministrativo di segno contrario, invero, l’eventuale discrasia in esso contenuta sull’ultrattività della zona di espansione può essere considerata come un mero errore, dato che la decadenza si era già prodotta ex lege.
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Il TAR Veneto ha offerto pregevoli chiarimenti sul cd. rispristino tipologico, formulazione sopravvissuta in alcuni strumenti urbanistici: esso non è cosa diversa o minore rispetto alla ristrutturazione, bensì una delle forme mediante le quali si esplica la ristrutturazione edilizia.
Ciò che esso mira a tutelare non è dunque uno specifico elemento materiale di pregio da conservare (in tal caso richiedendosi un intervento di restauro conservativo), quanto piuttosto un modello tipologico tradizionale da riprodurre in quanto storicamente esistito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie il Sindaco, in qualità di responsabile dell’Area Vigilanza esprimeva un parere viabilistico negativo, che poi conduceva ad un diniego di variante al titolo edilizio.
Il privato eccepiva la violazione del principio di separazione delle competenze politiche da quelle amministrative.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, alla luce dell’art. 53, co. 23 l. 388/2000.
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Il TAR Veneto ha affermato che, al di fuori delle ipotesi eccezionali di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di inibitoria di una SCIA (nel caso di specie, edilizia) è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata).
La decorrenza del relativo termine determina l’effetto estintivo di tale potere nonché il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti della P.A., priva di poteri, e dei terzi controinteressati.
II termine in parola ha natura sostanziale e decadenziale ed è, pertanto, insuscettibile di interruzione e sospensione.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 24 l. 241/1990, per un verso esclude l’ostensione degli atti vincolati dalle classifiche di segretezza (cfr. co. 1, lett. a); per altro verso, prevede che il diritto di accesso debba in ogni caso essere garantito, ove risulti necessario per la cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente (co. 7).
Il cd. diritto di accesso defensionale può essere esercitato esclusivamente nelle forme prescritte dall’art. 42, co. 8 l. 124/2007 il quale, circoscrivendo l’ambito di conoscibilità delle informazioni classificate, presuppone e integra (trattandosi peraltro di norma successiva) la disciplina dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, per cui l’interesse difensivo alla conoscenza degli atti classificati può essere fatto valere dinnanzi all’autorità giudiziaria, la quale è tenuta a valutare se, nel caso concreto, le esigenze di tutela del diritto di difesa possano giustificare l’esibizione processuale del documento vincolato.
Spetta all’autorità giudiziaria procedente, se ritiene, ordinarne l’esibizione e, sempre che non sia opposto il segreto di Stato, curarne “la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia” (art. 42, co. 8 l. 124/2007). Lo speciale regime di esibizione giudiziale previsto può infatti operare unicamente nell’ambito di un sistema di segretezza informativa fondato sulle esigenze di protezione degli “interessi fondamentali della Repubblica” (art. 4, co. 2 d.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7).
L’ostensione della documentazione classificata deve avvenire nell’ambito del medesimo procedimento giudiziario in cui, astrattamente, l’informazione contenuta nel documento classificato rileverebbe a fini difensivi, per cui non è ammissibile l’esperimento della distinta e autonoma azione di cui all’art. 116 c.p.a. A diverse conclusioni potrebbe tuttavia pervenirsi laddove la visione della documentazione potrebbe astrattamente rilevare in un procedimento incardinato innanzi ad un Paese estero, in cui dette informazioni potrebbero essere necessarie per la difesa dei diritti e degli interessi dell’istante.
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Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1185 del 23.03.2026 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 74 del 30.03.2026), sono state approvate ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.
Con il d.l. 27 marzo 2026, n. 38 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 72 del 27.03.2026), in vigore dal 28.03.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 71 del 26.03.2026), è stato approvato l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.
Il T.A.R. ricorda che i pareri rilasciati dalla Sovrintendenza sono dotati di amplia discrezionalità amministrativa: nel caso di specie, era stato negato il nulla osta per contrasto con la dichiarazione di notevole interesse pubblico di fonte statale che precludeva, per le valutazioni espresse dall’ente ministeriale, la costruzione di un corpo separato e distante circa 60 metri dall’edificio e in adiacenza ad altro annesso rustico, sempre di proprietà del ricorrente, ai sensi del cd. piano casa.
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