Affidamenti diretti e obblighi istruttori nel nuovo Codice dei Contratti

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il dott. Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota , che volentieri pubblichiamo, su affidamenti diretti e obblighi istruttori nel nuovo Codice dei Contratti: rilievi giurisprudenziali dal TAR Campania Salerno, Sez. I, sent. n. 958/2025 e dal TAR Campania, Salerno, sez. I, 27.5.2025 n. 958.

Riccardo Renzi_Affidamenti diretti e obblighi istruttori nel nuovo Codice dei Contratti

La discrezionalità della stazione appaltante nella verifica dei requisiti tecnici

04 Giu 2025
4 Giugno 2025

Il dott. Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulla discrezionalità della stazione appaltante nella verifica dei requisiti tecnici: nota a TAR Campania, Sez. I, sent. n. 4095/2025 e a TAR Campania, sez. I, 28.5.2025 n. 4095.

Riccardo_Renzi_La discrezionalità della stazione appaltante nella verifica dei requisiti tecnici

Polizze Catastrofali: attualità e prospettive di estensione agli immobili non commerciali – Convegno Università di Padova, 5 giugno 2025 – Ore 14.30-1830

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

L'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di diritto privato e critica del diritto, organizza per il giorno 5 giugno 2025 – Ore 14.30-18.30, il convegno: "“Polizze Catastrofali; attualità e prospettive di estensione agli immobili non commerciali” .

La partecipazione libera e ci si può collegare da remoto, tramite il link indicato nella locandina allegata.

Programma:

  • introduce e presiede avv. prof. Gianluca Romagnoli, Università degli Studi di Padova,
  • "La riflessione del legislatore nazionale", sen. Matteo Gelmetti, Fondazione Fare Futuro;
  • "Idee e soluzioni europee a confronto", avv. Federica Gattillo, Università degli Studi di Milano Statale;
  • "Fondo AgriCat, un esempio di gestione delle calamità naturali", dott. Giovanni Razeto, Resp. della Direzione Gestione Avversità Catastrofali AGRI-CAT srl, società di gestione del F.do AgriCat;
  • "La riflessione sul contributo della legislazione regionale", cons. Enoch Soranzo, Vice Presidente del Consiglio della Regione Veneto;
  • "Il punto di vista dell’assicuratore: aspetti miglioramento e sostenibilità delle polizze civili", dott. Stefano Ferri, Resp. Attuariato Danni non Auto Riassicuraz. e Gare Generali Italia s.p.a,;
  • "L’abuso edilizio come fattore ostativo all’assicurabilità", avv. prof. Marino Breganze, Università degli Studi di Padova;
  • "Il punto di vista del broker alla luce delle prassi internazionali", dott. Federico Casini, Chief Executive Officer Howden Italia s.p.a.

Locandina convegno 05 06 2025

Compartecipazione dei Comuni alle spese per prestazioni socio-assistenziali in favore di disabili

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Il TAR Brescia ha affermato che è illegittima la disposizione di un regolamento comunale che, nel prevedere una formula matematica per il calcolo della quota di compartecipazione dell’interessato al costo delle prestazioni socio-assistenziali erogategli, fissi per tale compartecipazione una percentuale minima, la quale prescinde totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Comune avrà l’obbligo di rideterminare la formula prevista dal regolamento comunale in modo che agli interessati non sia imposta una compartecipazione al costo maggiore rispetto al proprio ISEE.

In materia di compartecipazione dei comuni alle spese per le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore dei disabili ai sensi della l. 328/2000, è illegittima la determinazione comunale che stabilisce la quota di compartecipazione dell’interessato alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie eseguite in suo favore, senza avere previamente accertato nel contraddittorio quali siano i trattamenti ai quali egli è concretamente sottoposto, e avere stabilito poi, sulla base di ciò, in quale delle previsioni normative rilevanti rientrino quei trattamenti, e quale sia conseguentemente la quota di spesa di cui deve farsi carico il servizio sanitario.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Altezze

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il calcolo delle altezze ai fini della verifica delle distanze minime tra costruzioni non può essere legato all’altezza urbanistica, la quale è funzionale al calcolo dei parametri urbanistici.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sporti, aggetti e distanze minime

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che in tema di distanze minime, la giurisprudenza tende ad affermare che rilevano sì tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, a meno che non si tratti di sporti o aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali quindi da non compromettere gli interessi tutelati dalla norma (sicurezza, salubrità e igiene).

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Se la finestra non dà sull’intervento…

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Si applica comunque il d.m. n. 1444/1968. Lo ha ricordato il TAR Veneto ricordando la giurisprudenza che evidenzia come sia la parete (finestrata) a costituire il dato di riferimento per il calcolo della distanza, e non la finestra in sé e per sé, nonché la circostanza per cui la ratio di evitare intercapedini insalubri e pericolose non cessa di esistere solo perché la porzione di parete antistante all’intervento – nel caso di specie, si trattava di un ampliamento – non è dotata di finestre.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La risposta del Consiglio di Stato al quesito della Regione del Veneto in materia di tempistiche per le elezioni regionali 2025

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

La Regione del Veneto aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato concernente l’individuazione del criterio di risoluzione del conflitto tra due norme, entrambe di rango primario: da un lato, una legge regionale (art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012) che individua un intervallo temporale ben preciso (15 maggio-15 giugno) per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali; dall’altro, una legge statale (art. 5 l. 165/2004) che, nel regolare la medesima fattispecie, prevede lo svolgimento delle elezioni entro un termine (60 giorni) dalla scadenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale, a sua volta decorrente dalla data della relativa elezione. Il conflitto si era determinato per effetto del differimento – disposto con il d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020 – del turno elettorale del 2020 dal 31 maggio al 20-21 settembre 2020, così che la prossima scadenza del quinquennio non risulta più allineata alla finestra elettorale (15 maggio-15 giugno) prevista dalla norma regionale.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente ex art. 122, co. 1 Cost., non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.

La potestà legislativa concorrente della Regione in materia di sistema di elezione – nell’accezione che include anche il procedimento elettorale – deve essere esercitata nel rispetto: a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem; b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale.

Le elezioni dei Consigli regionali devono avere luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori; il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell’elezione, ai sensi dell’art. 5 l. 165/2004, che detta i principi fondamentali della materia.

La proroga della durata degli Organi elettivi regionali ha carattere eccezionale, come desumibile dall’art. 1, co. 1, lett. d d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020, e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali svoltesi in quell’anno, dovuto alla situazione emergenziale pandemica. In ogni caso la stessa, in quanto di carattere derogatorio, necessita di espressa previsione normativa ad opera del legislatore statale.

Soltanto la prorogatio è riconducibile alla “forma di governo” rimessa dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale, mentre lo statuto (o altra legge) regionale non può prevedere e disciplinare la proroga. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.

In ogni caso, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012 (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale”) subordina l’applicazione della finestra temporale ivi stabilita alle cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale.

Con il comunicato dell’8 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto: il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Preavviso di rigetto

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il preavviso di rigetto non deve avere un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego che la P.A. intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti essenziali delle ragioni che impediscono l’emissione di un provvedimento disegno positivo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ordinanza di demolizione non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non vizia il provvedimento di demolizione se lo stesso risulta adeguatamente motivato in riferimento alla realizzazione di opere in assenza di titolo e con il richiamo alla normativa violata, non occorrendo alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico sotteso e della relativa comparazione con gli interessi privati coinvolti, essendo tutte valutazioni compiute dal legislatore.

Post di Alberto Antico – avvocato

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