Interesse al motivo di impugnazione del titolo edilizio del vicino

25 Apr 2025
25 Aprile 2025

Nel caso di specie, il ricorrente impugnava il titolo edilizio ottenuto dal vicino, avente ad oggetto una demo-ricostruzione con ampliamento, deducendo, tra gli altri motivi, un errore di calcolo per eccesso nel dimensionamento della superficie utile assentita nonché una presunta difformità dello stato di fatto rispetto alla sua rappresentazione catastale.

Il TAR Veneto ha dichiarato il motivo inammissibile per originaria carenza d’interesse, poiché dall’esame degli atti non si desumeva quale sarebbe lo specifico pregiudizio derivante al ricorrente dalle presunte descritte violazioni.

Si segnala che in passato ferveva il dibattito sulla differenza tra l’interesse al ricorso e l’interesse al motivo: il vicino deve dimostrare di subire un pregiudizio dal titolo edilizio del vicino, e a quel punto può eccepire qualunque vizio di legittimità, oppure deve sollevare solo quei motivi di ricorso strettamente connessi al pregiudizio che egli sta subendo?

Il TAR sembra sposare questa seconda tesi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Titolo edilizio e vicinitas

25 Apr 2025
25 Aprile 2025

Il T.A.R. Veneto ricorda che, per impugnare un titolo edilizio, oltre a dimostrare l’interesse al ricorso e la legittimazione ad agire, occorre allegare anche il pregiudizio subito dall’edificazione altrui.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Il rispetto della destinazione urbanistica e dell’agibilità è imposto anche ai luoghi di culto

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto della cornice normativa di rango primario e secondario e dei vincoli cui le attività umane di rilevanza pubblica sono astrette a salvaguardia della convivenza civile tra i consociati (subditi legum sumus, ut liberi esse possimus) e, in particolare, per giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri – con provvedimento non impugnato – nell’esercizio dell’attività conformativa in materia urbanistico-edilizia.

La stabile destinazione di un edificio a luogo di culto – in cui praticare liberamente i riti religiosi espressione della libertà di culto ex art. 19 Cost. – presentando un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato, deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane.

L’attuale istituto dell’agibilità non è più volto solamente a verificare – come la precedente abitabilità – la mera sussistenza di quei requisiti, essenzialmente di natura igienico-sanitaria, per “abitare” in un edificio (e dunque di occuparlo stabilmente e per periodi anche lunghi), ma è preordinato ad assicurare il rispetto di una serie più ampia d’interessi pubblici, come la sicurezza, anche in termini di salvaguardia dell’incolumità pubblica, e il risparmio energetico correlato alla tutela dell’ambiente, ora assurta, a seguito della modifica dell’art. 9 Cost., tra i principi costituzionali fondamentali alla luce dei quali la proprietà viene conformata onde garantirne la funzione sociale ex art. 42 Cost.

Il requisito dell’agibilità deve riguardare tutti gli edifici, compresi quelli destinati al culto, nonché le relative aree pertinenziali, ove riconducibili all’ambito dell’art. 24, co. 2 d.P.R. 380/2001.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il confine tra la ristrutturazione edilizia mediante demo-ricostruzione e la nuova costruzione

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’attuale nozione di ristrutturazione edilizia ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione, essendo irrilevante che l’edificio sia o no crollato.

L’elemento che distingue la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire ad un organismo in tutto o in parte diverso da ciò che già esiste, elementi che sussistono anche in relazione agli edifici crollati o demoliti prima dell’entrata in vigore della novella del 2013 all’art. 3, co. 1, lett. d T.U. edilizia, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sub specie di demolizione e ricostruzione, descritti dalla vigente lett. d cit., devono iscriversi in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio esistente, il cui limite è segnato dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.

La ristrutturazione si differenzia dalla nuova costruzione per la possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire.

Vi è una nuova costruzione e non una ristrutturazione nel caso di ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell’istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale la legge laziale che ammetteva interventi di demo-ricostruzione con cambio d’uso rilevante in deroga al PRG, ma senza imporre il previo PdC in deroga e, quindi, omettendo il vaglio del Consiglio comunale

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Una legge laziale concedeva ai Comuni, con apposita delibera consiliare, di prevedere nei propri PRG l’ammissibilità di interventi diretti di ristrutturazione, anche con demo-ricostruzione, di singoli edifici con superficie lorda inferiore a 10.000 mq, con mutamento rilevante della destinazione d’uso (esclusa quella rurale).

Fino all’adozione della delibera consiliare di adeguamento, e comunque non oltre il 19 luglio 2018, la legge del Lazio ammetteva che, previa richiesta di idoneo titolo edilizio, quelle possibilità edificatorie fossero già applicabili agli edifici esistenti legittimi o legittimati, purché non ricadenti nell’ambito di consorzi industriali e di PIP, in zona D.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di queste disposizioni fissate per il regime transitorio, poiché consentivano interventi edilizi derogatori rispetto alle previsioni del PRG, senza l’intermediazione del PdC in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all’art. 14, co. 1-bis T.U. edilizia e, quindi, in assenza di una deliberazione consiliare di programmazione in variante.

Ciò comportava l’illegittima sottrazione degli interventi di trasformazione edilizia ammessi dalla legge laziale alla essenziale verifica del Consiglio comunale, in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico che giustifichi scelte diverse da quelle previste dal Piano.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’esenzione dal contributo di costruzione a favore dell’agricoltura

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha effettuato una pregevole ricognizione dell’ipotesi di esenzione dal contributo di costruzione ex art. 17, co. 3, lett. a d.P.R. 380/2001, a favore degli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 l. 153/1975.

Trattasi di una disposizione di favore correlata alla sussistenza di due condizioni, una oggettiva, costituita dal rapporto con la conduzione del fondo, e l’altra soggettiva, ovvero la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale del richiedente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Garanzie partecipative nel contesto di una variante parziale al P.I.

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha rigettato un ricorso ove si lamentava la violazione delle procedure di consultazione previste dell’art. 18 l.r. Veneto 11/2004, in quanto si trattava non dell’adozione del P.I. in relazione all’intero territorio comunale, ma di un suo parziale aggiornamento riguardante aree localizzate, rispetto alle quali - per la sua limitata portata - non emergeva la necessità di procedere ad una consultazione generale.

Né il ricorrente poteva fondatamente lamentare la violazione delle proprie garanzie partecipative, dal momento che il Comune prevedeva la riapertura del termine per la proposizione di eventuali osservazioni, ciò che vale ad assicurare il contraddittorio procedimentale, nel rispetto delle specificità proprie del procedimento di variante urbanistica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Illegittimità di una clausola del bando di gara per irragionevolezza e parzialità dell’azione amministrativa

24 Apr 2025
24 Aprile 2025

Nel caso di specie, nel contesto di un appalto pubblico per il servizio di noleggio di monopattini elettrici, il Comune-Stazione appaltante scriveva nel bando di gara che avrebbe assegnato fino a 5 punti in più all’operatore che avesse offerto minuti gratuiti di utilizzo dei monopattini al Comune stesso, senza porre un massimale o un meccanismo di verifica della sostenibilità dell’offerta.

Il TAR Palermo ha dichiarato questa illegittima perché adottata con eccesso di potere per irragionevolezza e in violazione dell’imparzialità amministrativa.

Senza la previsione di un massimale da offrire, o di altri determinati correttivi, il mancato introito commerciale derivante dalla messa a disposizione dei minuti di noleggio gratuito in favore dei dipendenti del Comune (necessari per vincere la competizione) verrebbe posto dall’impresa a carico della restante utenza che finirebbe per compensarlo – vertendo in regime di attività autorizzata e non di concessione – con un maggiore costo del servizio (e una minore attrattività dello stesso, con inefficacia dell’azione di incentivo della mobilità sostenibile).

Post di Alberto Antico – avvocato

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La conferenza di servizi simultanea

23 Apr 2025
23 Aprile 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che il modulo procedimentale della conferenza di servizi ex art. 14-ter l. 241/1990 prevede il criterio decisionale qualitativo delle posizioni prevalenti, in luogo del precedente criterio quantitativo-maggioritario (nonché dell’originario criterio dell’unanimità). In particolare, la P.A. procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con effetti decisori, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle PP.AA. partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Il modulo procedimentale in questione, in altri termini, prevede che l’esercizio delle funzioni pubbliche sia svolto dalle competenti figure in un contesto che si conclude con l’adozione di un provvedimento avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo della P.A. procedente, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza di servizi: regola, quest’ultima, dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Motivazione per relationem e conferenza di servizi

23 Apr 2025
23 Aprile 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che la motivazione per relationem è pacificamente ammessa dall’art. 3, co. 3 l. 241/1990, nelle ipotesi in cui il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati.
Nell’ambito del procedimento che si svolge in seno alla conferenza di servizi, tale modalità motivazionale è insita nelle caratteristiche di svolgimento della conferenza medesima, che si sostanzia nell’acquisizione delle posizioni espresse da parte dai vari Enti convocati che differiscono dall’Organo deputato all’adozione del provvedimento finale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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