L’ordinanza di demolizione

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il regime giuridico sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi dev’essere, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non già quello in vigore all’epoca di realizzazione dell'abuso e ciò sia per la natura permanente dell’illecito edilizio sia perché la sanzione demolitoria non ha natura afflittiva per le quali vale il divieto di retroattività, ma ripristinatoria finalizzata al ripristino della situazione esistente e a eliminare opere abusive in contrasto con l’ordinato assetto del territorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Transazione e compensazione delle spese

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il TAR Veneto evidenzia che la chiusura in via transattiva di una questione giudiziale complessa giustifica la compensazione delle spese legali del relativo ricorso.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more Sentenza TAR Veneto 222 del 2025

Atto plurimotivato

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il TAR Veneto ricorda che nell’ipotesi di atto plurimotivato, l’impugnazione deve avere ad oggetto tutti i singoli motivi tra loro autonomi, nessuno escluso, pena il rigetto del ricorso. Specularmente, l’infondatezza di anche solo uno dei motivi comporta pur essa il rigetto del ricorso, in quanto – in entrambi i casi – il provvedimento continuerebbe a produrre i suoi effetti grazie al punto di motivazione non impugnato e/o fondato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Il Consiglio di Stato conferma che le riduzioni dei vincoli cimiteriali anteriori al 2002 non sono più efficaci

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Nella sentenza n. 2724 del 2025 il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del TAR Toscana, afferma che le riduzioni dei vincoli cimiteriali disposte anteriormente alla legge n. 166 del 2002 non sono più operative.

Il Consiglio di Stato ritiene che la legge del 2002 abbia riportato a 200 metri il vincolo anche là dove in precedenza esso era stato ridotto. 

La controversia è sorta perchè  il Comune di Lucca aveva negato un intervento edilizio, in quanto ricadente entro i 200 metri dal cimitero, anche se nel 1959 il vincolo era stato ridotto.

Il Comune aveva ridotto il vincolo cimiteriale in forza della deliberazione consiliare n. 372 del 1959, ma il Consiglio di Stato ha precisato che: "la deliberazione consiliare n. 372/1959 è stata superata, per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 1 agosto 2002 n. 166 ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934" e ha aggiunto che: "Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali, in relazione allo ius superveniens, il giudice di primo grado ha disapplicato la deliberazione consiliare n. 372/1959 (avente, nella sostanza, natura regolamentare), in quanto in contrasto con fonte normativa (sopravvenuta) di rango primario e ha respinto il ricorso di primo grado". 

Sentenza CDS 2724 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Gli impianti di distribuzione carburanti non sono opere pubbliche collocabili entro la fascia di rispetto cimiteriale

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2724 del 2025, ha interpretato il comma 5 dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934, come risultante per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 166/2002, nel senso che nella fascia di rispetto cimiteriale non si possono collocare gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Tale comma stabilisce che: "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

Il Consiglio di Stato ha precisato che: "La tesi della invocata equiparazione degli impianti di distribuzione dei carburanti alle opere pubbliche, ai fini della applicazione della deroga al vincolo cimiteriale, ai sensi dell’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 non può essere condivisa. Gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere ricompresi fra le opere di urbanizzazione secondaria e, pertanto, sono da considerare infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2018 n. 6277); detti impianti non rientrano tuttavia nel novero delle opere pubbliche in senso stretto, ossia delle opere realizzate per conto e nell’interesse di un ente pubblico, e non possono beneficiare pertanto delle previsioni di cui all’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 (nel testo emendato dalla l. n. 166/2002), che è norma eccezionale e di stretta interpretazione, che consente di costruire in zona di rispetto cimiteriale unicamente con riguardo alle fattispecie ivi previste (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017 n. 5873)". 

Sentenza CDS 2724 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

L’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024 afferma che la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A (realizzabili in attività edilizia libera) che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’art. 136, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

La norma precedente in materia (oggi abrogata dal d.lgs. 190/2024) si rinveniva all’art. 7-bis, co. 5, ultimo periodo d.lgs. 28/2011, secondo cui l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica si applicava anche in presenza di vincoli ex art. 136, co. 1, lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Ma allora, ad oggi, l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili ricadenti nel vincolo paesaggistico con coperture e manti realizzati in materiali della tradizione locale è o no subordinata all’autorizzazione paesaggistica?

È pur vero che l’art. 26, co. 5, lett. d l. 118/2022 autorizzava il Governo-legislatore delegato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

Ciò richiederà allora di modificare le lettere A.6 e B.8 degli allegati al d.P.R. 31/2017 (come il Governo dovrà fare ai sensi dell’art. 26, co. 13 l. 118/2022).

Davvero quindi le coperture e i manti realizzati in materiali della tradizione locale non costituiscono più un interesse paesaggistico rilevante a fronte dell’installazione dei pannelli fotovoltaici?

Si allega un prospetto con l’evoluzione normativa in materia.

E i lettori di Italiaius cosa ne pensano?

fotovoltaico e interesse paesaggistico

 

P.S. segnaliamo che in data 4 giugno 2025 è stato pubblicato un ulteriore post sul tema

L’art. 2-bis T.U. Edilizia in Veneto

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il TAR Veneto ribadisce che l’interpretazione fornita dalla Regione Veneto dell’art. 2-bis T.U. Edilizia, di cui all’art. 8 l. R.V. n. 4/2015, esclude gli sporti e gli elementi a sbalzo – inclusi i balconi non chiusi – dal calcolo delle distanze minime, nel limite di m 1,50.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Sull’ampliamento cd. staccato nel Piano Casa

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha ritenuto non ammissibile un ampliamento cd. staccato ai sensi del Piano Casa, anche se previsto al di fuori dell’ambito della scheda urbanistica – la quale, lo si precisa, non consentiva gli ampliamenti –, se quest’ultima era comunque volta anche a tutelare la visibilità e la percepibilità del fabbricato: in tale ipotesi, l’eventuale edificazione di un nuovo fabbricato nelle vicinanze sarebbe comunque in violazione della scheda.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Balconi e Codice della Strada

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che non operano i limiti all’edificabilità imposti dal Codice della Strada nel caso di aggetti (fronte strada) che non costituiscono superficie coperta e non danno luogo a volume.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Incostituzionale il divieto per l’avvocato di chiedere la cancellazione dall’albo in pendenza del procedimento disciplinare

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 57 e 17, co. 16 l. 247/2012 (legge professionale forense), secondo cui durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina l’avvocato non può chiedere di essere cancellato dall’albo.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio concernente il rigetto dell’istanza di cancellazione dall’albo, avanzata da un avvocato in considerazione delle gravi patologie che gli impedivano di svolgere la professione, rigetto motivato dall’Ordine forense in ragione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico.

Il divieto di cancellazione dall’albo, pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, comporta che, per l’intera durata del procedimento, l’avvocato non possa esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale – come la libertà di revocare l’adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa – che si esplicano attraverso la fuoriuscita dalla compagine professionale o che, comunque, la presuppongono.

È pur vero che la disciplina in questione è funzionale al proficuo esercizio dell’azione disciplinare, il quale a sua volta è posto a presidio di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale per attingere valori primari della persona.

Non di meno, tra le misure idonee a realizzare tale, pur legittimo, fine il divieto di cancellazione dall’albo non rappresenta la meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione.

L’ablazione del divieto determina un vuoto normativo al quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può porre rimedio attraverso un meccanismo normativo meno restrittivo della libertà dell’avvocato, ma comunque idoneo a garantire la conservazione dell’azione disciplinare, per lo meno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all’albo.

In attesa di un intervento legislativo, la rinuncia all’iscrizione all’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare intrapreso.

Tuttavia, l’estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC