20 Maggio 2021
Il TAR Piemonte evidenzia che il decreto Semplificazioni (art. 10, co. 2 d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020) ha fornito una nuova interpretazione per l’applicabilità temporale del d.m. del 1975 sui requisiti igienico-sanitari degli immobili.
Qualora infatti per il rilascio di un permesso di soggiorno sia richiesta l’idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio ove risiede il privato, per tale verifica non sarà più obbligatorio fare riferimento al d.m. del 1975, ma potrà eventualmente essere presa come parametro la disciplina antecedente, se l’immobile era stato costruito prima del d.m. 05.07.1975.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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