Rent to buy: un contratto che tutela il proprietario di beni immobili (e un po’ meno chi non ha i soldi per comprarli)
Riflessioni sulla natura e su alcune problematiche del contratto c.d. “rent to buy”.
Post di Vasco Egidio Meneguzzo – avvocato
Riflessioni sulla natura e su alcune problematiche del contratto c.d. “rent to buy”.
Post di Vasco Egidio Meneguzzo – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che sussiste la giurisdizione del G.A. – e non del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – laddove la controversia abbia ad oggetto provvedimenti adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio, non direttamente ed immediatamente incidenti sul regime di sfruttamento delle acque e del demanio.
Nel caso di specie, era impugnata l’ordinanza di demolizione di immobili costruiti in violazione della fascia di rispetto idraulica ai sensi dell’art. 96, lett. f R.D. 523/1904.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che alla parte vittoriosa in primo grado è consentito riproporre in appello i motivi di censura non esaminati o assorbiti in prime cure anche con semplice memoria non notificata, da depositarsi a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio; in ogni caso, alla riproposizione può provvedersi anche con appello incidentale (cfr. art. 101, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U. edilizia, l’acquisizione al patrimonio comunale deriva automaticamente e direttamente, per effetto della legge, dall’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
L’accertamento di tale inottemperanza, ai sensi del successivo comma 4, è necessario unicamente per provvedere all’iscrizione nei registri immobiliari ed all’immissione nel possesso, configurandosi come un mero atto ricognitivo avente natura dichiarativa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte afferma che non necessariamente la mancanza di un Piano di Recupero che preveda specificamente un immobile, ne comporta l’abusività: nel caso di specie, infatti, il Comune aveva previamente approvato un diverso Piano di Recupero con ad oggetto le stesse aree; in caso contrario, ritiene il G.A., verrebbe altrimenti compressa la portata eccezionale dell’art. 36. Inoltre, era stata successivamente inserita nello strumento urbanistico generale una tavola specifica che indicava chiaramente la posizione dell’immobile (e prima della sua costruzione senza titolo).
Post di Alessandra Piola – avvocato
E' stato pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 292 del 9 dicembre 2021 - Serie generale, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).
Secondo la giurisprudenza no, trattandosi di un’opera stabilmente infissa al suolo ed alterante la conformazione dello stato dei luoghi. Essa, quindi, necessita di titolo abilitante e, se ricadente in zona di vincolo paesaggistico, anche di autorizzazione rilasciata dalla SS.BB.AA.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte evidenzia la discrezionalità tecnica della scelta amministrativa nella collocazione della segnaletica stradale, da effettuarsi ex ante e quindi seguendo il principio di precauzione: tale scelta è dovuta all’importanza degli interessi che entrano qui in gioco, quali la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.
La questione esaminata riguardava l’art. 51, comma 4, il quale vieta la collocazione dei cartelli pubblicitari “in corrispondenza delle intersezioni”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il d.lgs. 170/2021 ha apportato alcune modifiche al Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) in attuazione di una direttiva europea. Le modifiche riguardano la vendita di beni tra venditore e consumatore, non più limitata ai beni di consumo. La nozione di bene, infatti, viene estesa sino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”. Sono previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni – in particolare di quelli digitali – e di errata installazione.
Le modifiche operate dal d.lgs. 170/2021 riguardano gli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, che sono stati completamente novellati, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies.
Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Segnaliamo un interessante articolo in materia:
Post di Diego Giraldo - avvocato
Il T.A.R. ricorda che la convenzioni di lottizzazione rimangono in vigore anche dopo la scadenza e/o la non attuazione del Piano. Pertanto, non è possibile richiedere al restituzione di quanto versato a titolo di monetizzazione degli standard, salvo contestare la validità e/o l’efficacia della convenzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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