Collaudo opere pubbliche e giurisdizione
Il T.A.R. ricorda che le controversie relative al collaudo delle opere pubbliche spettano al Giudice Ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che le controversie relative al collaudo delle opere pubbliche spettano al Giudice Ordinario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Il TAR Palermo ha affermato che la parziale difformità si distingue dalla difformità totale e dalle variazioni essenziali, poiché riguarda le modificazioni che incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
Nel caso di specie, il fabbricato si rivelava un organismo edilizio totalmente differente per caratteristiche, dimensioni, volumetria e destinazione d’uso rispetto al manufatto originario, risultando il combinato di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e di lavori realizzati in totale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire: si doveva perciò applicare l’art. 31 e non l’art. 34 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha ricordato che l’art. 38 T.U. edilizia può essere applicato alle sole ipotesi in cui il titolo sia stato annullato per vizi di carattere formale o procedurale, non in presenza di un vizio di natura sostanziale (cfr. di recente anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria, n. 17/2020).
Nel caso di specie, trovava applicazione anche l’art. 48 T.U. edilizia, secondo cui è vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30.01.1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17.03.1985.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha offerto utili principi in riferimento all’art. 39 T.U. edilizia: in sostanza, detta norma rappresenta un’ipotesi speciale del più ampio genere dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, perciò il potere regionale può esercitarsi in presenza dei medesimi presupposti per l’autotutela.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Palermo ha affermato che in materia edilizia, ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere o a intervenire in giudizio, è sufficiente la mera vicinitas, senza necessità di comprovare l’esistenza di un pregiudizio specifico ed ulteriore.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Piemonte ribadisce che l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi sulle istanze di annullamento in autotutela, o comunque, in via generale, di esercitare i propri poteri in merito.
Pertanto, la P.A. può benissimo esprimersi solo su alcune delle istanze sollevate dai privati nell’istanza: il privato infatti non può costringerla a pronunciarsi anche sulle altre adendo il Giudice.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il dottor Alberto Antico, che sentitamente ringraziamo, pubblica un ulteriore post sul terzo settore, riguardante le imprese sociali.
I precedenti post si possono reperire cliccando la voce “terzo settore” nella colonna delle “categorie” qui a destra.
Il T.A.R. Milano afferma che le obbligazioni facenti capo ad una lottizzazione sono cd. propter rem, ovvero seguono la res. Di conseguenza, anche gli aventi causa dai lottizzanti originari rispondono delle obbligazioni de quibus, sia qualora abbiano costruito effettivamente gli edifici sia che si tratti di meri acquirenti di opere già edificate. In ambedue le ipotesi, comunque, essi non divengono parti in senso stretto del rapporto originario che legava il Comune ed i lottizzanti originari.
Per completezza si evidenzia che, in realtà, altra parte della giurisprudenza condivide tale conclusione solo se negli atti di compravendita viene espressamente indicata tale obbligazione in capo al nuovo acquirente; in caso contrario, infatti, l’unico soggetto obbligato nei confronti dell’ente rimane il lottizzante originario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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