Il TAR Veneto ha affermato che l’onere di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dal privato: al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto illegittimo il quantum della sanzione pecuniaria irrogata ad un privato ex art. 38 d.P.R. 380/2001, nella sola parte in cui, al fine di stabilire il valore venale dell’immobile, l’Agenzia delle Entrate considerava anche l’“utile del promotore”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 9, co. 2-bis d.l. 200/2025, comma ivi inserito dalla legge di conversione n. 26/2026, in vigore dal 1° marzo 2026, ha disposto una proroga … della proroga dei titoli edilizi e dei PUA contenuta nell’art. 10-septies, co. 1 d.l. 21/2022, come convertito dalla l. 51/2022, cd. decreto Ucraina-bis (proroga già estesa una prima volta con il d.l. 181/2023, come convertito dalla l. 11/2024, e poi una seconda con il d.l. 202/2024, come convertito dalla l. 15/2025).
Attualmente, risultano prorogati di quarantotto mesi (non più di trentasei mesi) i titoli edilizi e i piani attuativi formatisi fino al 31 dicembre 2025 (non più fino al 31 dicembre 2024).
Con la l. 27 febbraio 2026, n. 26 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 49 del 28.02.2026), in vigore dal 1° marzo 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd. Milleproroghe 2026.
Il testo della l. 26/2026 è consultabile al seguente link:
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 14, co. 4 d.lgs. 42/2004, nelle more dell’accertamento dell’interesse culturale, è prevista l’applicazione di una disciplina minima provvisoria a garanzia del bene, limitata solamente ad alcune disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, è illegittimo il diniego dell’autorizzazione all’istallazione di una stazione radio base perché sarebbe necessario tutelare la visuale da un bene per il quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato l’illegittimità della convocazione di una seduta del Consiglio comunale violativa di una serie di prescrizioni procedurali, imposte dalle norme regolamentari comunali (nel caso di specie, mancavano l’avviso di convocazione consiliare in seduta pubblica, il relativo ordine del giorno e le modalità di celebrazione del Consiglio, il giorno e l’orario di prima e seconda convocazione, la prescelta sala consiliare), comportante la lesione sostanziale al munus dei consiglieri comunali, in merito non solo alla presenza, ma anche alla possibilità di presentazione di emendamenti o, più in generale, di proposte in grado di orientare la discussione, con conseguente illegittimità della successiva delibera consiliare.
Tali vizi non sono emendabili mediante convalida, potendo intervenire la sola rinnovazione dell’atto invalido, con effetti ex nunc.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, co. 2; 12, co. 2 e 19, co. 3 d.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), l’approvazione di un progetto preliminare o definitivo da parte del Consiglio comunale integra la fattispecie della cd. variante urbanistica semplificata che produce un triplice effetto giuridico contestuale: la modifica dell’assetto urbanistico del territorio comunale, l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione sulle aree interessate, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare.
Ai fini dell’esclusione di una variante urbanistica dalla procedura di VAS o dallo screening di assoggettabilità, il ricorrente ha l’onere di allegare e comprovare in modo specifico le ragioni per cui l’intervento determinerebbe un impatto significativo sul territorio. In virtù della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, tesa alla tutela di specifiche situazioni giuridiche e non al ripristino della legalità astratta, il giudice non può accogliere censure formulate in modo generico o basate su fatti (quali l’entità delle modifiche agli standard urbanistici) non tempestivamente dedotti dalla parte, restando precluso il rilievo d’ufficio di profili di illegittimità o l’integrazione della domanda tramite le risultanze della verificazione che eccedano i motivi di ricorso.
L’annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità determina l’invalidità derivata di natura caducante (e non meramente viziante) dei successivi atti della procedura espropriativa, ivi compreso il decreto di esproprio, che ne viene automaticamente travolto senza necessità di un’autonoma impugnazione da parte del soggetto interessato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la necessità di ripubblicazione del piano urbanistico generale sussiste allorché, in un qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione, vi sia stata una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono. Pertanto la necessità di ripubblicazione si impone allorquando, fra la fase di adozione e quella di approvazione, siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, dovendo escludersi tale presupposto se le modifiche introdotte riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree e in particolare variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo, ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree.
Ai fini dell’onere di ripubblicazione del piano urbanistico generale, in presenza di modifiche apportata in sede di approvazione, occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie” da un lato, e modifiche “facoltative” e “concordate” dall’altro. Per le modifiche “obbligatorie” detto obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale. Per le modifiche “facoltative” e “concordate” sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato.
Sono modifiche “obbligatorie” quelle indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi; sono “facoltative” quelle consistenti in innovazioni non sostanziali; sono “concordate” quelle conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano e accettate dal Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che il P.I. deve essere adottato/approvato al termine di una seria ed approfondita istruttoria comunale, che esamini i casi concreti e verifichi la persistenza dell’attualità delle precedenti previsioni urbanistiche. Nel caso di specie, il Comune non aveva dato puntualmente atto delle ragioni di natura edilizia ed urbanistiche che legittimavano la ricomprensione degli immobili dei privati all’interno di un Piano di recupero, in contrasto con la pre-vigente destinazione commerciale dell’area.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Con la l. 13 febbraio 2026, n. 24 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 46 del 25.02.2026), in vigore dal 26.02.2026, sono state approvate alcune disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia.
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