28 Dicembre 2023
Il Comune di Spinea, per iniziativa della sua Responsabile di Settore Arch. Fiorenza Dal Zotto, ha chiesto al Ministero dei Beni e delle AttivitĂ Culturali e del Turismo chiarimenti su come comportarsi nel caso in cui venga chiesta la sanatoria edilizia ordinaria, ex art. 36 del D.P.R. 380 del 2001, per opere abusive realizzate prima della imposizione del vincolo paesaggistico e che non siano state oggetto di un condono edilizio.
A questo proposito evidenziamo che la richiesta di compatibilità paesaggistica prevista dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sconterebbe la difficoltà che tale articolo la esclude nel caso di opere valutabili in termini di superficie o di volume.
Una nota del 20 aprile 2017 dell'Ufficio legislativo del MIBACT optava per la compatibilitĂ postuma, con la applicazione del solo comma 5 dell'articolo 167 (escludendo i limiti del comma 4) e dell'articolo 146 del codice.
MIBACT 20 aprile 2017
Tale nota richiamava due precedenti note del 27 aprile 2016 e 30 maggio 2016 dello stesso Ufficio legislativo.
Nota MIBACT 27 aprile 20126
MIBACT 30 maggio 2016
Recentemente il Comune di Spinea, prendendo spunto da un parere di compatibilitĂ paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza di Venezia e rilevando posizioni differenti tra le varie Soprintendenze, ha chiesto chiarimenti all'Ufficio Legislativo del Ministero.
Richiesta di chiarimenti del Comune di Spinea
Ora l'Ufficio Legislativo del Ministero ha chiesto un parere alla Avvocatura generale dello Stato.
Risposta Ministero con richiesta parere Avvocatura Stato 21-12-2023
La risposta dell'Avvocatura dello Stato è reperibile nel successivo post pubblicato in data 23 gennaio 2024.
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