Gli elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli Enti locali

08 Ago 2025
8 Agosto 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’istituto introdotto dall’art. 3-bis d.l. 80/2021, come convertito dalla l. 113/2021 (articolo rubricato Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali), si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi: 1) la selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli della P.A., che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli; 2) lo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’Ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’Ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (cfr. co. 4 art. cit.).

 All’interpello non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso  non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che la P.A. individua un’esigenza assunzionale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Destinazione del fondo del privato a parcheggio pubblico

07 Ago 2025
7 Agosto 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, e anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il potere di inibitoria (non chiamatela “autotutela”) di una SCIA illegittima

07 Ago 2025
7 Agosto 2025

Il Consiglio di Stato ha ricordato che in realtà l’utilizzo del termine “autotutela” con riferimento all’istituto di cui all’art. 19, co. 4 l. 241/1990, sia improprio, giusta la differenza dello stesso per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21-novies l. cit.: in caso di SCIA, infatti, la riedizione del potere di controllo non va ad incidere su un precedente provvedimento amministrativo, e per tale ragione si connota come procedimento di primo e non di secondo grado. Ad esso si arriva dopo la decorrenza del termine “fisiologico” di verifica della regolarità della SCIA - 60 o 30 giorni, a seconda che si versi o no nell’ambito della materia edilizia - effettuando la doverosa comparazione di interessi sottesa alla scelta di procedere all’annullamento d’ufficio, secondo i principi generali che governano la materia.

Mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la P.A. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio, nel caso di cui all’art. 19, co. 4 cit. si ritiene invece che tale obbligo di attivazione sussista. Depone nel senso della doverosità (in deroga dunque al ricordato e consolidato orientamento secondo cui l’istanza di autotutela non è coercibile) l’argomento letterale e segnatamente la diversa formulazione dell’art. 21-novies rispetto all’art. 19, co. 4 l. cit.: quest’ultimo, infatti, a differenza del primo, dispone che la P.A. «adotta comunque» (non già semplicemente «può adottare») i provvedimenti repressivi o conformativi, sempre che ricorrano le “condizioni” per l’autotutela.

Il limite estremo verso il quale possono spingersi le deviazioni dalle ordinarie regole che governano il potere di autotutela in caso di istanza di controllo della regolarità di una SCIA arriva fino a ritenere sussistente, accanto al ricordato obbligo di attivazione, anche un assai più pregnante obbligo di pronuncia, di talché la P.A. è chiamata a motivare non soltanto le ragioni dell’annullamento, ma anche quelle opposte, che la inducono a non annullare.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Quando si verifica il silenzio-assenso nel condono?

07 Ago 2025
7 Agosto 2025

Il TAR Veneto risponde ricordando che il silenzio-assenso su un’istanza di condono si può perfezionare solo nel momento in cui ne sussistano tutti i presupposti sostanziali, e la relativa pratica possa ritenersi completa a livello documentale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Istanza di condono edilizio e vincolo apposto successivamente alla realizzazione dell’abuso

07 Ago 2025
7 Agosto 2025

Il TAR Veneto sottolinea la necessità della pronuncia da parte dell’Autorità paesaggistica anche nelle ipotesi di abusi edilizi realizzati prima dell’apposizione del vincolo; e infatti, il momento di comparazione non è quello di realizzazione dell’abuso, ma quello di presentazione dell’istanza di sanatoria.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Condono e vincolo posteriore

07 Ago 2025
7 Agosto 2025

Il TAR Veneto evidenzia che la pratica di condono deve essere valutata sulla base della normativa vincolistica (di tutela del paesaggio, nel caso di specie) vigente al momento della sua presentazione; e per “momento di presentazione”, precisa, si deve intendere quello in cui la pratica è completa anche a livello documentale, dovendosi quindi prendere come parametro il momento di integrazione.

Nel caso di specie, il vincolo era entrato in vigore nelle more della richiesta di integrazione documentale dell’istanza di condono, e il Giudice ha pertanto ritenuto ragionevole l’obbligo di compatibilità paesaggistica imposto al privato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Condono edilizio in area vincolata

07 Ago 2025
7 Agosto 2025

Il TAR Veneto ribadisce che il III condono edilizio, in area soggetta a vincolo paesaggistico, era limitato a quelle opere prive di rilevanza volumetrica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il diritto all’accessibilitĂ  nelle abitazioni con disabili: montascale e possibili agevolazioni nell’ULSS 9 scaligera

06 Ago 2025
6 Agosto 2025

Segnaliamo sul tema un articolo di Daniele Iselle

IL DIRITTO ALL’ACCESSIBILITĂ€ DELLE ABITAZIONI CON DISABILI:MONTASCALE E POSSIBILI AGEVOLAZIONI NELL’ULSS 9 SCALIGERA.

IL CGARS promuove il permesso convenzionato al posto del piano attuativo

06 Ago 2025
6 Agosto 2025

Era stato chiesto al Comune di Agrigento il permesso di costruire per realizzare un fabbricato destinato ad accogliere una media struttura di vendita.

Il Comune aveva respinto la richiesta, ritenendo che fosse necessario un piano attuativo, sostenendo che  non ricorrevano nella fattispecie concreta i presupposti richiesti dalla norma per l’accesso al permesso di costruire convenzionato, in quanto non si sarebbe trattato di un'area residua (requisito richiesto dalla legge siciliana).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 1365/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di parte ricorrente in ordine alla configurabilità del lotto quale “area residua” ai sensi dell’art. 20 L.R. Sicilia n.16/2016.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (che in Sicilia opera giudice d'appello al posto del Consiglio di Stato), ha confermato la sentenza del TAR, con una pregevole disamina dell'istituto del permesso convenzionato.

In particolare il CGRS afferma: "L’area residua, impiegata dal legislatore regionale in modo volutamente flessibile ai fini dell'applicazione della disciplina sul permesso di costruire convenzionato, non si esaurisce in un dato meramente quantitativo o geometrico, bensì postula una valutazione sostanziale, qualitativa e funzionale, volta ad accertare se l’area interessata si collochi all’interno di un contesto urbanisticamente già strutturato, infrastrutturato e dotato di coerenza morfotipologica. Ne deriva che, ove si accerti l'esistenza di un assetto urbanistico già attuato, connotato da compatibilità infrastrutturale, la pianificazione esecutiva può essere superata mediante stipula di apposita convenzione urbanistica, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 16/2016, senza con ciò violare il principio di legalità urbanistica".

Afferma anche che: "L’elemento di specialità che costituisce condizione materiale della norma è la modalità semplificata con cui, secondo le valutazioni dell’amministrazione, possono essere soddisfatte le esigenze di urbanizzazione, tanto che una pianificazione di secondo livello finirebbe per risultare ridondante, oltre che non rispettosa della proporzionalità tra l’interesse pubblico da perseguire e lo strumento amministrativo impiegato. L’assenza di un precedente piano urbanistico esecutivo non esclude di per sé la possibilità del rilascio del permesso convenzionato e, pertanto, il Comune è chiamato a verificare, in concreto, la praticabilità delle ipotesi urbanizzative proposte dall’appellato, all’interno dello schema convenzionale, senza potersi trincerare, aprioristicamente, dietro l’assenza di un piano attuativo".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Come si misura l’altezza degli edifici?

06 Ago 2025
6 Agosto 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che i limiti alle altezze degli edifici devono essere ancorati a dati certi e oggettivi ricavabili dalla situazione dei luoghi anteriore agli interventi e, in linea generale, il computo della misura entro la quale è consentita l’edificazione, va effettuato prendendo come parametro l’originario piano di campagna, cioè il livello naturale del terreno di sedime e non la quota del terreno sistemato, salvo normative regolamentari espresse.

Non deve esservi commistione tra il concetto di altezza del fabbricato nel suo complesso, necessariamente comprensiva di tutti i piani, e concetto di altezza rilevante a fini urbanistici, che va parametrata alla sporgenza rispetto al piano di campagna e per tale ragione non coincide mai con la prima quando il terreno non è piano.

Post di Alberto Antico – avvocato

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