L’occupazione di marciapiedi

26 Mar 2025
26 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 20, co. 3 del Codice della strada definisce un preciso obbligo, ex lege, disponendo che “nei centri abitati … l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m”, in modo da garantire pienamente una situazione di sicurezza della viabilità pedonale rispetto alla strada carrabile.

Questa norma, essendo rubricata “Occupazione della sede stradale”, implica che la disciplina dettata attiene non solo all’area strettamente stradale, ma anche le sue strette pertinenze, tra le quali, in primo luogo, i marciapiedi che debbono sussistere (a prescindere dalla proprietà pubblica o privata), per la fascia di 2 metri, con creazione di servitù ex lege, con necessaria collocazione in adiacenza ed in parallelo alla sede stradale.

Nel caso di specie, la P.A. aveva ravvisato, nonostante l’esistenza del passaggio pedonale interno ad un fabbricato, cd. portico, un pericolo a causa della collocazione a filo strada di alcune fioriere, che delimitavano l’attività di ristorazione del privato, impeditive del passaggio dei pedoni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Occupazione di marciapiedi e questioni di giurisdizione

26 Mar 2025
26 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. conoscere dei provvedimenti sanzionatori avverso l’abusiva occupazione dei marciapiedi ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, sia quanto alle sanzioni principali pecuniarie, sia quanto a quelle accessorie consistenti nella rimozione degli ingombri.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attenzione ai limiti dimensionali degli atti nel processo amministrativo

26 Mar 2025
26 Marzo 2025

L’art. 13-ter, co. 5 dell’All. 2 al d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) – nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 1, co. 813 l. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) – afferma che indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi dell’art. 13-ter cit. può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’attuale dettato della norma trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Dichiarata l’eccezionalità del caldo e della presenza di mucillagine dell’estate 2024 in Veneto

26 Mar 2025
26 Marzo 2025

Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 marzo 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 67 del 21.03.2025) è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature verificatosi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 nei territori della Regione Veneto.
Il decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-21&atto.codiceRedazionale=25A01721&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Nuove norme in materia di (ex ILVA e) riesame dell’AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Con la l. 20 marzo 2025, n. 31 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 69 del 24.03.2025), entrata in vigore il 25.03.2025, è stato convertito in legge il d.l. 3/2025, che attualmente reca misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell’ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico nazionale.

La legge di conversione è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-24&atto.codiceRedazionale=25G00041&elenco30giorni=false.

Il testo coordinato del decreto-legge, come convertito in legge, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-24&atto.codiceRedazionale=25A01874&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

AUC e consumo di suolo

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017, secondo cui sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della medesima legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale in materia di consumo di suolo, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo delle bellezze d’insieme ex art. 4 l. 1497/1939

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 4 l. 1497/1939, l’inclusione di un bene nell’elenco delle bellezze di insieme non è sufficiente a far sorgere il vincolo, attesa l’espressa previsione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del deposito di questa presso il competente ufficio comunale.

È poi necessaria l’affissione all’Albo pretorio comunale per tre mesi, la quale costituisce una forma di pubblicità dichiarativa, non potendosi dubitare della validità del decreto se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia risulterà inopponibile ai terzi destinatari in mancanza della suddetta affissione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La roulotte come nuova costruzione

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato la necessità del permesso di costruire ex art. 3, co. 1, lett. e.5 e art. 10 d.P.R. 380/2001 (ovvero a posteriori del PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia), ai fini dell’adibizione non transitoria di una roulotte a fini abitativo/residenziali, laddove collocata in forma stabile, sganciata dal veicolo di rimorchio, completamente arredata e dotata di boiler per l’acqua, di allacci idrici ed elettrici, nonché di relativi scarichi in vasche interrate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La responsabilità per inquinamento ambientale, nel caso delle società

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, in astratto, è postulabile la responsabilità concorrente della società e del suo amministratore, per gli illeciti amministrativi di inquinamento ambientale (cd. principio del “chi inquina paga”).

In concreto, la responsabilità del singolo amministratore andrà vagliata alla luce dell’art. 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose), per come di recente declinato dalla giurisprudenza amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Subire un’aggressione non giustifica di per sé il rifiuto di rinnovo del porto d’armi

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Siamo a Palermo. Un barista si rifiuta di servire del ghiaccio, di cui ha una scorta limitata, ad un avventore conosciuto di vista e della zona. Il cliente se ne va, poi torna accompagnato da un’altra persona che avanza la stessa richiesta di ghiaccio. Il barista di nuovo rifiuta.
Nasce una colluttazione tra l’avventore e il fratello del barista. Intervengono altre persone appena sopraggiunte e, al fine di dividere le parti, il padre del barista. Sia il fratello, sia il padre si limitano a parare i colpi al fine di difendersi.
L’aggressione termina quando è data voce dell’arrivo delle forze dell’ordine.
In virtù di questa vicenda, il Questore rigetta l’istanza per il rinnovo del porto di fucile per uso tiro al volo sia al barista sia al fratello, con ritiro cautelare delle armi ex art. 39 TULPS. A seguire, il Prefetto irroga loro il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il fratello ricorre al TAR e perde.
Il barista è più fortunato.
Il TAR Palermo (in diversa composizione collegiale) ha affermato che il comportamento tenuto dal barista, che si è limitato a difendersi passivamente, non manifesta alcuna sua propensione ad abusare delle armi. Inoltre, la lite non si inserisce in una pregressa situazione di conflittualità tra le parti, suscettibile di degenerare ulteriormente. I provvedimenti impugnati si fondano dunque su un episodio isolato che per la sua dinamica non esprime un atteggiamento di disinteresse del barista rispetto agli interessi riferibili alla sicurezza pubblica e che si inscrive peraltro in un contesto di piena legalità e di rispetto delle leggi poste a salvaguardia dell’ordinato vivere civile, considerata l’assenza di pregiudizi penali a carico dell’interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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