22 Gennaio 2020
Nel caso di specie, un privato provava a sostenere che se un intervento edilizio rientra nelle ipotesi assoggettate a CILA (art. 6-bis T.U. edilizia), ma è realizzato in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, il Comune potrebbe irrogare solo una sanzione pecuniaria, non l’ordine di demolizione.
Il TAR Veneto ha invece chiarito che il Comune può sempre ordinare la demolizione di un abuso edilizio (art. 27 T.U. edilizia): la sanzione pecuniaria si irroga se l’unica violazione riscontrata è la mancata presentazione della CILA.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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