Il TAR Veneto ha affermato che al Consorzio di Bonifica deve essere notificato il ricorso giurisdizionale, qualora l’atto impugnato (diniego di accertamento di conformità) si basi su un suo parere sfavorevole.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il T.A.R. Veneto afferma che il requisito della c.d. doppia conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si applica anche alla CILA in sanatoria.
La sentenza è interessante perché, a monte, riconosce che anche gli interventi edilizi c.d. minori devono essere demoliti se illegittimi e/o abusivi e non suscettibili di sanatoria. Anche in tali casi, infatti, infatti, l’unica sanzione amministrativa ammessa è quella reale della rimessione in pristino, non essendo sufficiente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per regolarizzare l’abusività dell’intervento edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il curatore fallimentare può essere obbligato alle sole misure di prevenzione d’urgenza ex art. 245 Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), ma non anche alla rimozione dell’inquinamento da rifiuti ex art. 192, co. 3-4 del Codice.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte, di recente, ha stabilito sulla giurisdizione applicabile nel caso dell’occupazione abusiva di un’area.
In particolare, e facendo riferimento a una precedente sentenza della Corte di Cassazione, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’ipotesi di sconfinamento nell’ambito di un’espropriazione (di per sé anche legittima), trattandosi infatti di comportamenti (la trasformazione e/o l’occupazione) di mero fatto, adottati dalla P.A. in carenza assoluta di potere.
L’occupazione c.d. usurpativa, quindi – ossia quella perpetrata in assenza di qualsiasi atto amministrativo giustificante – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, competente anche a conoscere del successivo risarcimento del danno.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato ha di recente affrontato l’argomento relativo a quale sia la demolizione e ricostruzione che può essere fatta rientrare nel concetto di “ristrutturazione edilizia”.
In particolare, tale è la demolizione e ricostruzione in cui sussista una certa continuità tra l’edificio di partenza, demolito, e quello poi ricostruito: continuità che si manifesta in assenza di variazioni di volume, altezza o sagoma dell’edificio. In assenza di tali corrispondenze, il manufatto ricostruito deve essere qualificato come “nuova costruzione”, con tutte le relative conseguenze giuridiche, anche in ordine alla normativa applicabile.
Ringraziamo l'arch. Fiorenza Dal Zotto per la segnalazione.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Recentemente, il TAR Piemonte si è espresso in merito a cosa costituisca “ristrutturazione edilizia” e cosa invece “nuova costruzione”, in particolare nel caso in cui l’intervento edilizio comporti la riduzione della volumetria preesistente. La P.A., infatti, aveva qualificato come “nuova costruzione” la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con dimensioni inferiori rispetto a quelle preesistenti, e ne aveva pertanto esclusa in radice la sanabilità.
Il Giudice ha dunque affermato che la ratio del concetto di “ristrutturazione edilizia”, la quale chiede il rispetto della volumetria preesistente, è finalizzata ad escludere dal proprio ambito le ricostruzioni con incrementi volumetrici (da considerarsi come “nuova costruzione”), ma non le ipotesi in cui tale volumetria venga invece ridotta.
Conseguenza della lettura data dalla P.A. sarebbe considerare di maggiore rilevanza opere che, di per sé, comportano un minore consumo del territorio.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che:
- Il diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato dalla sentenza di annullamento;
- Una volta accertata l’illegittimità dell’atto, vige una presunzione relativa di colpa in capo all’Amministrazione;
- L’onere della prova grava sul privato, per il principio di vicinanza della prova, senza che sia invocabile il soccorso istruttorio.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo un’accurata ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale, ha spiegato che la categoria del danno esistenziale dovrebbe essere più correttamente intesa come danno dinamico-relazionale.
Nel prosieguo, il Consiglio ha spiegato come si dimostra di aver sofferto un danno biologico e un danno da perdita di chance.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Recentemente il TAR Piemonte ha ribadito quali siano le differenze tra la revoca di un provvedimento amministrativo e il suo annullamento in autotutela, in particolare in merito ai termini applicabili a tali due ipotesi di caducazione dell’atto.
Mentre infatti la revoca non è soggetta a termini prestabiliti dalla legge (si richiede infatti solo il mutamento della situazione di fatto ovvero sopravvenuti motivi di interesse pubblico), l’annullamento in autotutela non è più possibile allo spirare di un “termine ragionevole”, che la legge ha successivamente qualificato in massimo 18 mesi.
E tale predetto termine non può essere ritenuto implicitamente applicabile alla revoca, la quale invece deve ritenersi possibile a prescindere dalla presenza di un termine ragionevole ovvero, anche, dell’affidamento del privato, il quale è titolare unicamente di un interesse di natura patrimoniale nel caso in cui la revoca riguardi un atto amministrativo ad efficacia durevole.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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