Piano casa: come funziona l’ampliamento del 40% o del 50% di cui all’art. 3 della L. Reg. n. 11/2009 nel caso di edificio solo in parte anteriore al 1989

22 Mag 2013
22 Maggio 2013

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 547 del 2013.

Scrive il TAR: "parte ricorrente sostiene la violazione dell’art. 3 della L. Reg. n. 14/2009 nella parte in cui il Comune ritiene non applicabile il beneficio della possibilità di ampliamento del 40% a, ciò, ostando la circostanza che la realizzazione di parte dell’immobile risalirebbe ad un periodo successivo al 1989. Per il ricorrente l’applicazione dell’art. 3 sopra citato dovrebbe, al contrario, ritenersi ammissibile a prescindere dalle successive ristrutturazioni che avevano riguardato l’immobile – in quanto tutte successive al 1989-, ritenendo, così, che il periodo a cui fare riferimento dovesse essere individuato nel periodo di edificazione della sola parte originaria del fabbricato.
2. Come è noto l’art. 3 della L. Reg. n. 11/2009 subordina l’ammissibilità del beneficio idoneo a permettere una demolizione e ricostruzione unitamente ad un ampliamento fino ad un massimo del 40% o 50% del volume all’esistenza di due presupposti. Il primo di questi sancisce lanecessità che  l’intervento si riferisca ad edifici realizzati anteriormente al  1989; il secondo ritiene indispensabile che detti immobili siano “legittimati” da titoli abilitativi che, nel contempo, necessitino di essere “adeguati agli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza”. L’intento della norma, di carattere evidentemente eccezionale in quanto derogatoria della disciplina urbanistica è di procedere all’adeguamento di quegli edifici più risalenti nel tempo e, ciò, previa verifica del venire in essere dei due presupposti sopra citati, questi ultimi necessariamente tra di loro interdipendenti.
2.1 E’ del tutto evidente, infatti, che gli edifici di cui si tratta, in quanto costruiti sulla base di una disciplina risalente, potrebbero non ottemperare agli attuali standard energetici e tecnologici più recenti e, nel contempo, è presumibile che gli stessi siano stati realizzati prescindendo dall’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, finalità queste ultime dirette al perseguimento di un interesse generale e pubblico. Va, altresì, rico rdato che il testo originario dei comma 2 e 3 non riteneva ammissibile una demolizione (e ricostruzione) solo parziale dell’edificio, possibilità quest’ultima introdotta, poi, dalla L. n. 13/2011 al fine di incentivare il ricorso agli effetti premiali di ampliamento della superficie.
3. Sulla base di quanto sopra ricordato risulta evidente la legittimità del provvedimento impugnato che, nel rigettare l’istanza di permesso di costruire, ritiene dirimente, proprio la mancanza del primo dei due requisiti sopra citati e, ciò, nella parte in cui rileva come parte dell’edificio sia stata realizzata dopo il 1989, circostanza quest’ultima che ha impedito all’ Amministrazione comunale di conteggiare la nuova superficie ai fini dell’ottenimento dell’ampliamento del 40% di cui all’art. 3 della L.Reg. n. 14/2009.
3.1 A dimostrazione di detta impostazione il provvedimento impugnato menziona le successive concessioni edilizie n. 196/88 (i cui lavori erano iniziati il 07/12/1989) e, ancora, le successive concessioni edilizie n.77/93 e 303/93, rilasciate in variante in sanatoria e successive, anch’esse, al 1989. Si consideri come l’Amministrazione comunale, sempre nel corpo del provvedimento impugnato, evidenzia come l’istanza di permesso di costruire avrebbe potuto essere concessa se, ed in quanto, riferita alla parte dell’edificio originaria, antecedente al 1989 e, ciò, in ossequio agli intenti perseguiti dalla disciplina sopra ricordata.                                                                                                                                                                                                    4. E’ del tutto evidente che, condividere l’impostazione di parte ricorrente – e quindi calcolare l’ampliamento ammesso dalla L. n. 13/2011 anche con riferimento alle parti dello stesso costruite successivamente al 1989 -, avrebbe l’effetto di legittimare, nella sostanza, un’interpretazione estensiva dell’art. 3 della L. n.14/2009 che, non solo appare contrastante con il carattere eccezionale e derogatorio della norma sopra citata, ma ancora, avrebbe l’effetto di determinare il venir meno della necessaria correlazione tra l’ampliamento ammissibile e la necessità   Il motivo è, pertanto, infondato".

sentenza TAR Veneto 547 del 2013

La P.A. risponde dei danni se dà esecuzione a un provvedimento del giudice che viene poi annullato in appello?

22 Mag 2013
22 Maggio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 545 del 2013 dice di no e spiega bene il perchè.

Scrive il TAR: "si osserva che la scelta della Regione di sospendere i lavori di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia della ME.MA.P. s.r.l., non è stata affatto libera, ma è stata invece imposta dalla forza esecutiva della sentenza di questo Tribunale, n. 3719/08, di annullamento della delibera della giunta regionale di autorizzazione alla coltivazione (sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato). Insomma, posta di fronte all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza di primo grado, l'amministrazione regionale, anche a prescindere dalla segnalazione del Comune, non avrebbe potuto comportarsi diversamente. Pertanto, nel caso di specie, viene a mancare non solo l’elemento soggettivo della colpa, ma addirittura la stessa antigiuridicità della condotta delle amministrazioni resistenti, dovendo quest’ultime sempre e immediatamente adeguarsi alle pronunce giurisdizionali. Al cospetto di un comando giurisdizionale l'amministrazione non può dunque astenersi dall'adempiere all'obbligo di conformazione su di essa gravante. Siffatta condotta doverosa può, in concreto, cagionare un pregiudizio (come accaduto nel caso di specie), ma certamente quest'ultimo non è imputabile all'amministrazione che abbia esattamente ottemperato all'ordine del giudice. La condotta amministrativa di conformazione alla decisione giurisdizionale costituisce infatti un tipico caso di adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 c.p., norma applicabile analogicamente anche all'illecito civile (tra le molte decisioni in questo senso, v. Cass. civile, sez. III, 8 aprile 2003, n. 5505). In sintesi, può affermarsi che al ricorrere della situazione sopra descritta l'esatta ottemperanza dell'amministrazione è scriminata dalla causa di giustificazione dell'adempimento del dovere e, dunque, il danno eventualmente prodottosi in capo alla parte interessata non è "ingiusto" a mente dell'art. 2043 c.c. perché prodotto da una condotta lecita e "giustificata", ossia imposta dall'ordinamento del quale occorre presumere la coerenza precettiva (che verrebbe meno qualora si colorasse di antigiuridicità l'osservanza di un dictum giurisdizionale). Piuttosto si può affermare che il predetto danno, prodottosi in ultima analisi per effetto di un esito difforme di un giudizio in primo e in secondo grado, è un costo che l'ordinamento accetta al fine di assicurare il pieno dispiegarsi del diritto alla difesa attraverso i due gradi di giudizio (v. Cons. Giust. Amm. Sic. Sent., 15-10-2012, n. 929). Pertanto, né al Comune né alla Regione è addebitabile il compimento di alcun illecito per avere rispettivamente sollecitato e quindi ordinato la sospensione dell’attività di cava, in esecuzione della pronunzia giurisdizionale di primo grado e fino all’ emanazione della sentenza di appello".

sentenza TAR Veneto 545 del 2013

L’ordinanza di demolizione delle opere abusive non deve essere preceduta dal parere della CEC

21 Mag 2013
21 Maggio 2013

Lo scrive il TAR Veneto nella sentenza n. 541 del 2013.

Scrive il TAR: "Va rigettato anche il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 92 della L. n. 61/1985, laddove prevede che l’ordinanza di demolizione deve essere preceduta dal parere della Commissione edilizia comunale. Sul punto va ricordato che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi determina il venire in essere di un’attività vincolata della Pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata (in questo senso Consiglio di Stato Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4764). Se è pur vero che l'art. 92, IV comma, della l.r. 61/85 prescrive che le opere abusive, sono demolite, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, deve comunque evidenziarsi come detto parere non sia previsto come obbligatorio. La sua facoltatività trova conferma e fondamento nel disposto di cui all’art. 41, I comma, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 nella parte in cui quest’ultimo ha accordato alle amministrazioni comunali la facoltà di eliminare la commissione edilizia, ritenendolo un organo collegiale non indispensabile. Analogamente lo stesso art. 31 del d.P.R. 380/01, non prevede affatto un parere preventivo della commissione edilizia e, ciò, in ossequio alla stessa natura facoltativa di detto parere, che in quanto tale, assumerebbe i connotati dell’obbligatorietà solo laddove fosse prevista una disposizione in questo senso nell’ambito del regolamento edilizio del Comune di cui si tratta".

sentenza TAR Veneto 541 del 2013

Cosa sono il piano di gestione delle acque e il suo aggiornamento

21 Mag 2013
21 Maggio 2013

Con una nota datata 10 maggio 2013 le Autorità di Bacino dei fiumi dal'Isonzo all'Adige hanno pubblicato il calendario del primo ciclo di incontri di consultazione e partecipazione pubblica dell’aggiornamento Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.

Pubblichiamo due note della dott.sa Giada Scuccato che spiegano cosa sono il Piano di Gestione delle acque e i suoi aggiornamenti.

Il Piano di Gestione

Aggiornamenti al Piano di Gestione

prot 1197

Effetti della presentazione di una domanda di sanatoria sulla precedente ordinanza di demolizione di opera abusiva

20 Mag 2013
20 Maggio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 19 aprile 2013 n. 2221, conferma il costante orientamento giurisprudenziale – evidenziato nei post dell’11.12.2012 e del 25.02.2013 – secondo il quale la presentazione di una domanda di sanatoria determina la perdita di efficacia dell’ordinanza di demolizione: “Non sussistono allora motivi per non applicare, nella specie, il consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato soprattutto dalla difesa comunale, per cui la presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi ex L. 28 febbraio 1985 n. 47 (fonte richiamata dalle successive leggi di condono) impone al Comune competente la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione nell’eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria.

Invero, delle due l’una : o l'Amministrazione accoglie la predetta domanda e rilascia la concessione in sanatoria, con il superamento per questa via degli atti sanzionatori impugnati; oppure il Comune disattende l'istanza, respingendola, e allora esso è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, L. n. 47 del 1985 (anche questo richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che fa rinvio a tutte le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47), a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata, anche in caso di diniego di sanatoria, di ogni efficacia lesiva da parte della primitiva ordinanza impugnata.

Di conseguenza, in presenza della richiesta di una concessione in sanatoria si deve registrare la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale tale domanda è stata presentata (a seconda dei casi, l’ordine di demolizione dell’abuso accertato, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e/o i successivi provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale), con la traslazione dell’interesse a ricorrere sul futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima (ad esempio, per la mancata corresponsione dell’oblazione definitivamente accertata come dovuta), e disponga nuovamente la demolizione dell’opera abusiva (C.d.S., Sez. V, 28 giugno 2012, n. 3821; 26 giugno 2007, n. 3659 ; 19 febbraio 1997, n. 165; IV, 16 aprile 2012, n. 2185; VI, 26 marzo 2010, n. 1750 ; 7 maggio 2009, n. 2833; 12 novembre 2008, n. 5646)”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 2221 del 2013

Il D.M. 41843 per i pagamenti dei debiti per gli appalti di lavori pubblici da escludere dal patto di stabilità

20 Mag 2013
20 Maggio 2013

Premesso che: “il comma 1 dell’articolo del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle provincie in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro” e che: “il comma 3 dell’articolo 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013 che dispone che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell’importo di cui al comma 1 sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua del 10 per cento”, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – in data 14 maggio 2013 ha emanato il decreto n. 41843 con il quale si attribuiscono agli enti locali ed alle provincie l’entità dei pagamenti dei debiti per gli appalti di lavori pubblici da escludere dal patto di stabilità.

Inoltre si sottolinea che l’art. 9 del D. L. 35/2013 stabilisce che: “Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente”.

dott. Matteo Acquasaliente

decreto ministeriale

2013_Allegato_DM41843_Spazi_finanziari_DL35

Due DGRV sul contributo previsto dall’art. 37 della L. R. 3/2000 per compensare economicamente le Amministrazioni comunali interessate dal disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti

20 Mag 2013
20 Maggio 2013

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 10 aprile 2013 reca "Articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 come modificato dall'art. 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (legge Finanziaria per l'esercizio 2012). Prima individuazione dell'entità del contributo da applicare in via sperimentale quale compensazione economica al disagio dovuto dalla presenza di impianti di gestione dei rifiuti. DGR n. 12/CR del 29/01/2013"

DGRV 452 del 2013

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 03 maggio 2013 la Giunta Regionale, nel confermare quanto deciso con la delibera n. 452 del 10/04/2013, ridetermina alcune delle aliquote originariamente fissate in funzione della diversa tipologia di rifiuto considerata

DGRV 578 del 2013

La L. R 8/2013 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche” modifica la L.R. 10/2001 e la L.R. 33/2002 in materia di turismo

20 Mag 2013
20 Maggio 2013

Sul Bur n. 42 del 17 maggio 2013 è stata pubblicata la L.R. veneta n. 8 del 14 maggio 2013, recante "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni".

Modifica commercio aree pubbliche

Convegno di Venetoius su PAI e altre complicazioni: crediti formativi

17 Mag 2013
17 Maggio 2013

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ha riconosciuto 4 crediti formativi alla partecipazione al convegno organizzato da Venetoius per il 31 maggio 2013  su PAI, terre e rocce da scavo e pubblicazioni obbligatorie.

LOCANDINA convegno 31 maggio 2013

Il D.M. del 1968 prevale anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme e va applicato anche a corpi distinti di un’unica costruzione, compresa l’ipotesi di sopraelevazione

17 Mag 2013
17 Maggio 2013

Il Consiglio di Stato, Sez. IV ,  in data 8 maggio 2013, con al sentenza n. 2483, si è espresso sui presupposti per ritenere applicabile la distanza di 10 metri tra parete finestrata e parete dell’edificio antistante ex art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.

La tesi del Comune, smentita dal Consiglio di Stato, considerava il progetto de quo come una mera “sopraelevazione” riconducibile, al più, ad un intervento di “nuova ristrutturazione” e non già di “nuova costruzione”, con la conseguente applicazione in tale ultimo caso soltanto della distanza di m. 10 da corpi antistanti.

Nella sentenza si legge che: “Va, infatti, in primo luogo evidenziata l’intrinseca contraddittorietà della tesi dell’Ascheri secondo la quale la distanza di m. 10 non si applicherebbe alle ipotesi di “edificio unico”, come – per l’appunto – nel caso in esame, posto che l’Ascheri medesimo ha ben più fondatamente sostenuto per l’innanzi, anche con l’adesione di questo stesso giudice, che l’edificio di cui trattasi non costituisce un “condominio” ma due unità abitative tra di loro autonome. Ma, soprattutto, è assorbente la constatazione, derivante dalla giurisprudenza dianzi citata, che l’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove impone l’anzidetta distanza di 10 metri tra parete finestrata e corpo edificato, è norma di ordine generale, prevalente anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme, e va pertanto applicata anche a corpi distinti di un’unica costruzione, ivi dunque compresa l’ipotesi di sopraelevazione (cfr. sul punto, ad es., Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2001 n. 4413).”

dott.sa Giada Scuccato

CDS 2483-2013

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