Individuazione delle previsioni urbanistiche decadute, ex art. 18 comma 7 l.r. Veneto 11/2004
Pubblichiamo una nota dell'architetto Fiorenza Dal Zotto, funzionario del Comune di Spinea, che sentitamente ringraziamo, sulla verifica nel suo Comune del Piano degli Interventi, con riguardo alla decadenza delle previsioni urbanistiche ai sensi dell’art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004.
Tale comma stabilisce quanto segue: “7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33”.
Spinea Decadenza Previsioni Urbanistche art 18 comma 7 LR11-04 Nota Metodologica
Attenzione Architetto: -che con l’entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il previgente Piano Regolatore Generale, ha assunto la valenza di Primo Piano degli Interventi, in forza delle disposizioni dell’articolo 48, comma 5bis, della già citata L.R. N. 11/2004;
-che perciò a partire da tale data, ai sensi del citato comma 7, dell’art. 18, sono cominciati a decorrere i previsti cinque anni di validità dell’area di espansione;
– Per cui non bisogna solamente fare riferimento al PI-
Il problema nasce dal fatto che secondo la norma che dice: “Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale”; parrebbe che si debba pagare per 5 anni – nel mentre il comune entro 180 giorni per i cittadini che hanno chiesto la proroga, dovrebbe reiterare le previsioni, e non farlo pagare ogni anno – e comunque fino alla approvazione della variante, che può avvenire anche dopo i 180 giorni –
estratto art. 23 – lr n. 14/2017-
2. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:
“7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione oespansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano statiapprovati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applical’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla
decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva aisensi dell’articolo 30.”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:
“7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione
dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7.”.
Bisogna invitare le Ditte a pagare euro 1,00 a mq, o diversamente in base alla delibera che ha fatto il comune, ai sensi della LR n. 14/2017 – per poi andare in consiglio per reiterare entro 18 mesi- nel frattempo la zona diventa “area non pianificata” art. 33 LR 11/2004-
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