Da quando decorrono gli interessi sulla sanzione pecuniaria ex art. 34 del DPR 380/2001
L'art. 34 del D.P.R. 380/2001 disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Il comma 2 stabilisce: " Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".
Il TAR Toscana precisa che su tale sanzione gli interessi decorrono dalla data del termine per il pagamento assegnato dal comune e non dalla data di commissione dell'abuso.
Si legge nella sentenza del TAR Toscana n. 1582 del 2014: "La sanzione pecuniaria applicata in alternativa all’ordinanza di demolizione delle opere abusive, come nel caso di specie, costituisce una misura alternativa e afflittiva, e non ha natura ripristinatoria, poichè non tende alla eliminazione della situazione antigiuridica e al ripristino dello “status quo ante”, bensì alla riparazione (in via alternativa al ripristino) nei confronti dell’amministrazione e, più in generale della collettività, dell’abuso perpetrato mediante il pagamento di una somma di denaro commisurata al valore di quanto abusivamente costruito (cfr., Cons. di Stato, sez. V, 19 settembre 2013, n. 4577; idem, 1° febbraio 1995, n. 151; sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1793).
Pertanto, l’obbligazione pecuniaria conseguente all’irrogazione della sanzione, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione che ne afferma la natura risarcitoria, è un’obbligazione di valuta e non già di valore. Ne discende che i correlati interessi legali decorrono non dalla data di accertamento dell’abuso (avvenuto, nella specie, il 1° marzo 1999), bensì, in base all’art. 1282 c.c., dalla data in cui il credito (già liquidato) deve considerarsi esigibile, e cioè dalla data del termine di pagamento assegnato che dagli atti risulta essere il 18 aprile 2013 (sessanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, avvenuta, per compiuta giacenza, il 17 febbraio 2013)".
Dario Meneguzzo - avvocato
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