Serve un atto notarile per il vincolo di destinazione d’uso in zona agricola ex art. 45, co. 4 l.r. Veneto 11/2004?
L’art. 45 l.r. Veneto 11/2004 disciplina due vincoli per gli interventi in zona agricola.
Il primo, di cui al comma 1, consiste in un vincolo di non edificazione trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari (e, quindi, da farsi con atto notarile).
Tale disposizione riprende l’abrogato art. 8 l.r. Veneto 24/1985, che parlava di un “vincolo di «non edificazione», trascritto preso la conservatoria dei registri immobiliari”.
Il secondo, di cui all’art. 45, co. 4 l.r. Veneto 11/2004, appare strutturato in maniera diversa, tale da non richiedere l’atto notarile.
Il comma 4 cit. afferma: “Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d’uso fino alla eventuale variazione del piano degli interventi (PI)”.
Non c’è alcun riferimento alla trascrizione nei registri immobiliari, che invece era espressamente richiesta dall’abrogato art. 3, co. 1, n. 2 l.r. Veneto 24/1985: “L’edificazione di case di abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni: … 2) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d’uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico”.
L’intenzione del legislatore veneto sembra essere stata quella di rimuovere il requisito della trascrizione e, quindi, del previo atto notarile.
Tanto è vero che la D.G.R.V. 3178/2004 (contenente gli atti di indirizzo della Giunta ai sensi dell’art. 50 l.r. Veneto 11/2004) recita: “Il vincolo di destinazione d’uso sorge all’atto del rilascio del permesso di costruire e viene iscritto in un registro fondiario, appositamente predisposto e aggiornato dal Comune e inserito nel PI in appendice ai documenti di cui all’articolo 17 comma 5” (cfr. Allegato A, pag. 170).
Ancora una volta nessun riferimento alla trascrizione, che invece è espressamente contemplata per il vincolo di non edificazione: “La legge regionale inoltre prevede che all'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo, venga istituito - a cura del richiedente - sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari” (cfr. ibidem).
Conclusivamente, si può sostenere che il vincolo di destinazione d’uso per interventi in zona agricola ex art. 45, co. 4 l.r. Veneto 11/2004, anche alla luce della D.G.R.V. 3178/2004, non richieda la trascrizione nei registri fondiari e, pertanto, non debba necessariamente rivestire la forma di atto notarile.
Post di Alberto Antico – avvocato
per anonimo- NO- solo se cambia la zona del PI, o la sua demolizione –
L’abrogazione dell’ art. 8 l.r. Veneto 24/1985, che parlava di un “vincolo di «non edificazione», trascritto preso la conservatoria dei registri immobiliari, permette di chiederne la cancellazione da parte del proprietario del fondo?
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