Come si individua il centro abitato?
Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi della delimitazione del centro abitato, chiarendo che, anche ai fini del rilascio del condono edilizio, occorre considerare la reale natura dei luoghi, ovvero la presenza di case continue e vicine suscettibile di espansione.
Nella sentenza n. 5173 del 2014 si legge che: “Col primo mezzo d’impugnazione rivolto specificatamente avverso il diniego di sanatoria parte appellante fa in sostanza valere la tesi che in realtà per i due manufatti non vi sarebbe stato bisogno di titolo abilitativo essendo la loro realizzazione precedente alla c.d. legge - Ponte ( 1967 ) che ha imposto per la prima volta il previo rilascio dell’autorizzazione comunale
La tesi va disattesa, avendo il Comune prima e il Tar poi convincentemente rilevato come i due manufatti insistevano in area che all’epoca in questione ( il 1965 ) era in concreto inserita in un centro abitato ancorchè posto al di fuori del centro storico e per ciò stesso s’imponeva, pure in assenza di uno strumento urbanistico generale, il possesso del titolo ad aedificandum di cui all’art.31 della legge n.1150 del 17 agosto 1942 ( c.d. legge urbanistica ).
In particolare, l’Amministrazione sul punto ha avuto modo di evidenziare come sulla base dei dati tecnici desumibili dagli elaborati cartografici, all’epoca i terreni ora di proprietà dell’appellante erano compresi in una zona contrassegnata dalla presenza di case continue e vicine, potendosi per tale situazione parlare di un centro abitato.
Com’è noto, la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci dovendosi fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza , secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione e tale stato dei luoghi è proprio quello che contrassegna la zona dove insiste l’area de qua sulla quale si trovano i due manufatti così come rilevato in termini squisitamente ricognitivi dall’Amministrazione con la determina dirigenziale n. 301 del 10/4/2008”.
dott. Matteo Acquasaliente
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