Comune di Spinea & Italiaius: Quando un intervento edilizio si qualifica come ristrutturazione e quando come nuova costruzione – Seminario online giovedì 30 marzo 2023 10.30 – 13.30

21 Mar 2023
21 Marzo 2023

Seminario online organizzato dal Comune di Spinea e da Italiaius   - giovedì 30 marzo 2023, ore 10.30 – 13.30

Quando un intervento edilizio si qualifica come ristrutturazione e quando come nuova costruzione: differenze, distanze, onerosità, ecc.

La ristrutturazione nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

La ristrutturazione nelle zone agricole.

Relatori:

Avv. Stefano Bigolaro, Avv. Domenico Chinello, Avv. Dario Meneguzzo, Avv. Alessandro Veronese

Coordinatore scientifico Arch. Fiorenza Dal Zotto

La partecipazione è gratuita, non richiede iscrizione e l’accesso avverrà dal sito di Italiaius, tramite un link dedicato, pubblicato la mattina del seminario.

Se qualcuno desidera proporre questioni da esaminare, può anticiparle per email all'architetto Dal Zotto: Fiorenza.DalZotto@comune.spinea.ve.it

Seminario 30 marzo 2023

11 replies
  1. . says:

    Buongiorno, vorrei partecipare al corso, dove trovo il link per il collegamento?

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  2. fiorenza dal zotto says:

    Si grazie , spunto molto interssante quello della ristrutturazione in fascia di rispetto, grazie

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  3. Anonimo says:

    Se si poteva parlare anche delle ristrutturazioni in fasce di rispetto in generale, e se l avere indicato nelle norme tecniche operative del PI , ante modifica artt 3 e 10 del 380/2001, si possa fare la demo/ ricostruzione , visto il richiamo all art 3 c.1 let. c, che prima non permetteva la demolizione(esempio in zona agricola)

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  4. Anonimo says:

    MI chiedo . L’avere abrogato l’articolo 10 della legge regionale n. 14/2009 ( lr n. 19 del 29 luglio 2022, art. 5) che riguardava la ristrutturazione edilizia, e permetteva di definire ristrutturazione la parte esistente e relativa anche al mantenimento delle distanze legittimamente preesistenti alla demolizione e ricostruzione; oggi invece una volta superata la soglia della ristrutturazione, deve sempre essere considerato di nuova costruzione l’intero intervento, anche in relazione alle distanze legali???.

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  5. Anonimo says:

    NOTA-
    La risposta si potrebbe rinvenire nel termine specifico “modifica” usato dal legislatore, sia all’art. 3 che all’art 10 del dpr 380/2001, il termine modifica è certamente diverso dal termine ”aumento”, perché altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione- Però il legislatore ha inserito ora anche il termine “incrementi di volumetria”, e farla rientrare nella ristrutturazione.

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  6. Anonimo says:

    In generale gli interventi tipo la sopraelevazione, non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia perché aggiunge dei volumi ad un immobile preesistente e pertanto necessita di permesso di costruire con conseguente sanzione ripristinatoria e non pecuniaria.
    A questa domanda risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 2466/2023 dello scorso 8 marzo, interessante perché consente di chiarire ancora una volta la differenza che intercorre, in termini urbanistico-edilizi, tra ristrutturazione e nuova costruzione, con tutte le diverse conseguenze in caso di abuso.

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  7. Anonimo says:

    In teoria sarebbe anche semplice: la ristrutturazioni rientra nell alveo della sola ” modifica ” dei parametri stereometrici, nel mentre se ce “aumento” sarebbe nuova costruzione…fatti salvi i casi di ristrutturazione previsti all art 3, degli aumenti volti alla riqualificazione energetica… Ma comunque è molto più complesso il discorso, anche nel caso di sanatoria per la doppia conformità se farla rientrare nell art 36 c. 2 oppure 37 c.4 del 380

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  8. Fiorenza Dal Zotto says:

    grazie delle segnalazioni molto interessanti, li inserisco subito tra le cose da approfindire, grazie del contributo. Fiorenza Dal Zotto

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  9. Anonimo says:

    Architetto era importante capire visto le modifiche agli artt, 3 e 10 del Dpr 380/2001, se ora tali interventi rientrano in caso di sanatoria nell’art. 33 (L) – Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità…., e non più nell’art. 34- grazie

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  10. Anonimo says:

    Per essere qualificati come tali gli interventi di ristrutturazione devono sempre mantenere traccia dell’edificio esistente. Anche a fronte di operazioni di demolizione e ricostruzione degli edifici originari. È la precisazione che arriva dalla Cassazione, con la sentenza n. 1669/2023 pubblicata il 18 gennaio. Un chiarimento importante (e destinato a far discutere) rispetto alle novità normative susseguitesi negli ultimi anni su questo tema, sempre con l’obiettivo di allargare il perimetro degli interventi qualificabili come ristrutturazioni rispetto alle nuove costruzioni.

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