Il recupero di una stazione di servizio dismessa con la realizzazione di spazi commerciali è una nuova costruzione perchè aumenta il carico urbanistico

03 Giu 2014
3 Giugno 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 594 del 2014: "Con riferimento alla riconducibilità dell’intervento assentito ad una nuova costruzione e non ad una ristrutturazione, con conseguente mutamento del carico urbanistico, ritiene il Collegio che vada condiviso e ribadito l’assunto già espresso al riguardo, seppure in sede cautelare, dal giudice d’appello, il quale ha rilevato che l’intervento de quo ha come obiettivo quello di recuperare sotto il profilo funzionale una stazione di distribuzione di carburante dismessa, mediante la demolizione e successiva ricostruzione dell’edifico esistente e la realizzazione di una serie autorimesse interrate (26), al servizio del nuovo edificio, da adibire ad attività commerciale. Sebbene, quindi, si sia proceduto mediante lavori che hanno mantenuto la volumetria e la sagoma dell’edificio preesistente, è oggettivo che diverso è l’impatto urbanistico derivante dalla realizzazione, al posto del distributore, di un nuovo edificio con destinazione commerciale e relative autorimesse (peraltro in numero considerevole). Va quindi riaffermato, come sostenuto in sede cautelare dal giudice di secondo grado, che “..in materia di concessioni edilizie, la regola è  quella dell’onerosità, rispetto alla quale ogni deroga riveste carattere eccezionale e non è suscettibile di analogia (Cons. St., V, 27.9.2004, n. 6289), per cui la eventuale preesistenza di opere è irrilevante ai fini del relativo obbligo di pagamento degli oneri dovuti (Cons. St., V, 4.5.2004, n. 2687), assumendo invece rilievo una ristrutturazione che comunque ha trasformato la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile con un diverso carico socio-economico-territoriale (Cons. St., 3.3.2003, n. 1180), peraltro nella specie anche consistente”. Sulla base di tali considerazioni va ritenuta le legittimità della pretesa avanzata dall’amministrazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativamente all’edificio, correttamente assentito con permesso di costruire".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 594 del 2014

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