In sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono e nel mutamento di destinazione d’uso quali regolamenti in materia di igiene non sono derogabili?

03 Mar 2014
3 Marzo 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 201 del 2014.

Scrive il TAR: "3.1 Con riferimento alla fattispecie in esame va preliminarmente evidenziato come costituisca circostanza confermata da entrambe le parti in giudizio che i locali di cui si tratta non risultano in possesso dei requisiti igienico sanitari, per consentire un’abitazione degli stessi, in quanto questi ultimi hanno un altezza pari a 2,20 metri e, quindi, inferiore ai 2,70, minimo previsto sia dalle disposizioni contenute nel DM del 05/07/1975. Detta circostanza era stata, peraltro, espressamente accertata dal parere dell’ULSS di Padova del 04/04/2011.

3.2 Malgrado ciò, il provvedimento impugnato nel concedere il permesso di costruire precisa come, alla fattispecie in esame, sia
applicabile l’art. 119 del Regolamento edilizio del Comune di Padova e, ciò, laddove quest’ultimo consente la deroga alle caratteristiche e ai parametri di abitabilità.

3.3 Detta norma prevede, con un contenuto che non può non apparire criptico e che, in quanto tale si presta a differenti interpretazioni, che “nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente R.E. potrà essere concesso, con provvedimento motivato del Dirigente, di mantenere o migliorare le caratteristiche ed i parametri esistenti anche se difformi dalle caratteristiche e dai parametri di abitabilità previsti nel presente RE in relazione alla destinazione del progetto”.

4. Va sin d’ora premesso come detta disposizione sia da considerare illegittima laddove è diretta a consentire il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai requisiti igienico sanitari riconducibili alla legislazione nazionale.

4.1 Sul punto va ricordato che, secondo quanto stabilito dall’orientamento giurisprudenziale prevalente (Consiglio di Stato n.
3034/2013) “ai sensi dell'art. 35 comma 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale”.

4.2 Come correttamente ricorda parte ricorrente analogo principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 256/1996 nella parte in cui si è evidenziato che il Comune, nel rilascio del certificato di agibilità deve verificare, non solo che siano rispettate le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie, ma ancora deve accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalle altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali, risultando possibile derogare alle sole norme regolamentari.

4.3 E', altresì, noto che le disposizioni di cui al D.M. del 5 Luglio 1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265.  Ne consegue che detta normativa nazionale, diversamente dalle
disposizioni integrative e supplementari contenute nei regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non
attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), deve considerarsi inderogabile, sia in sede di rilascio del certificato di
abitabilità a seguito del condono (T.A.R. Liguria sez. I del 23/03/2012 n. 422) sia, ancora, per quanto concerne l’emanazione di analoghi atti diretti a realizzare un mutamento di destinazione d’uso.

4.4 L’art. 119 sopra citato è, altresì, illegittimo laddove introduce una disposizione dal contenuto evidentemente generalizzato, consentendo interventi (è del tutto irrilevante che si tratti di nuovi permessi di costruire o di costruzioni già realizzate) in deroga ai requisiti igienico sanitari sopra citati anche per quanto riguarda le costruzioni private e, in ciò, determinando un insanabile contrasto tra il contenuto della disposizione in esame e le previsioni contenute nell’art. 14 del Dpr 380/2001 che, a loro volta, permettono l’emanazione di un permesso di costruire in deroga solo ed esclusivamente per quanto riguarda “gli edifici ed impianti pubblici o di interessi pubblici”.

4.5 Detta ultima disposizione consente, peraltro, la deroga sopra citata, solo ed esclusivamente, in presenza di un’idonea motivazione e previa adozione di una delibera in tal senso emanata dal Consiglio Comunale, circostanze queste ultime inesistenti nel caso di specie che, al contrario, hanno legittimato l’emanazione di un permesso di costruire in deroga, sulla base di un atto la cui adozione è stata posta in essere dal Dirigente del Comune di Padova.

4.6 Si consideri, ancora, che la fattispecie di cui all’art. 119 del regolamento edilizio in questione, non solo non trova riscontro nella
disciplina regionale, ma determina una lesione delle competenze dello Stato, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione,
attribuisce a quest’ultimo, e non al Comune, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L’esercizio di una potestà concorrente in materia urbanistica, come è noto, consente alle Amministrazioni comunali di prevedere limiti più elevati di quelli minimi previsti dal decreto ministeriale sopracitato, entro i quali avrebbe potuto poi esplicarsi quel potere derogatorio espresso nell’ambito dei principi sopra manifestati.

4.7 E’, allora, possibile dichiarare l’illegittimità dell’art. 119 sopra citato nella parte in cui consente, mediante l’emanazione di successivi titoli autorizzatori o edilizi, di disporre una deroga ai requisiti minimi in materia igienico sanitaria, così come previsti dalla normativa nazionale sopra richiamata.

4.8 Detta norma dovrà considerarsi illegittima anche nell’ipotesi in cui venga interpretata per consentire l’emanazione di permessi di costruire in deroga e in violazione dei principi sanciti dall’art. 14 del Dpr 380/2001, disposizione quest’ultima che deve ritenersi pienamente applicabile al caso di specie.

5. L’illegittimità della disposizione sopra citata ha l’effetto di inficiare la legittimità anche del successivo permesso di costruire, emanato sull’unico presupposto della vigenza di detta disciplina".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 201 del 2014

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1 reply
  1. fiorenza dal zotto says:

    questa sentenza conferma un orientamento già riscontrato in altre precedenti pronuncie sullo stesso tema. Per tali ragioni, ho ritenuto opportuno eliminare nei regolamenti norme derogatorie che potrebbero dare l’illusione di poter risolvere contrasti con la norma statale non superabili. Bisognerebbe però che notai, operatori delle agenzie immobiliari piuttosto che tecnici professionisti quali architetti, ingegneri, geometri, periti, ecc. e potenziali acquirenti fossero informati di tali aspetti perchè proprio pochi giorni fa ho avuto notizia che una persona ha acquistato un’unità con altezze inferiori a ml 2.70 oggetto di condono , unità per la quale non potrà mai ottenere l’agibilità e, devo dire, che mi sembrava assai preoccupata perchè nessuno l’aveva informata di questi aspetti direi rilevanti (ha acquistato un’unità abitativa per la quale non ha nè potrà avere l’agibilità, se non realizzando opere edilzie di un certa rilevanza)!!!! certo queste cose non erano assolutamente chiare quando hanno approvato la legge sul condono, come, d’altro canto, il fatto che il terzo potesse ricorrere nel caso in cui non fossero state rispettate le norme sulle distanze! D’altro canto quanto sono state approvate le leggi sul condono, servivano soldi e quindi forse era meglio …. non andare troppo per il sottile … l’informazione sarebbe venuta poi!!!

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