Ancora sulla mancanza di lesività degli atti endoprocedimentali nella conferenza di servizi
Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 25 febbraio 2014 n. 255, torna ad affermare che - di regola - i verbali della conferenza di servizi no sono autonomamente impugnabili in quanto: “1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso originario con il quale sono impugnati i verbali delle conferenze di servizi decisorie del 7 febbraio 2006 e del 5 aprile 2006, perché nel caso di specie questi non contengono ordini immediatamente efficaci in assenza del provvedimento finale di approvazione della conferenza di servizi e di attribuzione di esecutività alle prescrizioni impartite, che non è stato impugnato.
Vale pertanto il principio per il quale in casi come questi, diversamente dalle ipotesi nelle quali è possibile ipotizzare la facoltà di un’immediata impugnabilità laddove siano contenuti ordini e prescrizioni immediatamente efficaci perché così autoqualificatisi nella stessa conferenza di servizi e il cui adempimento decorre dalla comunicazione del relativo verbale (come nel caso esaminato da Consiglio di Stato, Sez. II, 29 dicembre 2011, 4974), il verbale della conferenza di servizi ha una valenza di atto endoprocedimentale ed è pertanto privo di efficacia esterna in assenza dell’adozione del provvedimento finale che è l’atto con valenza esoprocediementale (cfr. in merito alla procedura di bonifica Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 giugno 2008, n. 3016; in generale, con riguardo all’istituto della conferenza di servizi, id. 6 maggio 2013, n. 2417)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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