Quando si forma la piena conoscenza del Permesso di Costruire?

07 Apr 2014
7 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 422 si sofferma sul momento in cui il vicino-confinante ha la piena conoscenza della lesività del permesso di Costruire altrui: “Per costante giurisprudenza, il termine per impugnare un permesso di costruire decorre dalla data in cui si renda palese ed oggettivamente apprezzabile la lesione del bene della vita protetto, la qual cosa si verifica quando sia percepibile dal controinteressato la concreta entità del manufatto e la sua incidenza effettiva sulla propria posizione giuridica (Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18; Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8705; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 1998, n. 1310; 30 marzo 1998 n. 381 e 14 gennaio 1991, n. 11; sez. VI, 10 giugno 2003, n 3265; sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1533; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1022; T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 22 febbraio 2012, n. 885; T.A.R. Perugia Umbria sez. I, 02 febbraio 2012, n. 34).

Ulteriori pronunce (si veda ad esempio Consiglio di Stato Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) hanno avuto modo di precisare come la nozione di “piena conoscenza…non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quindi, l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo”.

Sempre per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermata la non utilizzabilità dello strumento dell’accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che ..” la piena conoscenza del provvedimento causativo…non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d’iniziativa di parte (richieste d’accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l’attività dell’Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298)”.

I principi sopra ricordati affermano come la “piena” conoscenza di un provvedimento lesivo non sia necessaria, così come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi.

E’ al contrario sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2006 n. 341)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 422 del 2014

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1 reply
  1. Artu says:

    La politica ha partorito la burocrazia che a sua volta ha partorito i funzionari compiacenti che a loro volta hanno partorito leggi e regolamenti inutili e complesse per le quali è necessario avere competenze e servirsi di tecnici qualificati i quali sono costretti a ritornare dai funzionari burocrati per interpretare le leggi e i regolamenti, gli stessi funzionari, a loro volta, daranno la colpa alla burocrazia che è figlia dei politici!!!!!! Una matassa non facile da snodare. Tutto sarebbe molto semplice se si usasse il buon senso che potrebbe produrre un codice unico semplificato, al quale i professionisti devono attenersi, certificando ogni passaggio. Troppo facile? Si per il semplice motivo che i politici e i burocrati non servirebbero più a nulla!

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