Autotutela e spese di lite
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 20 marzo 2014 n. 367 evidenzia che se l’Amministrazione annulla in autotutela, ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, un provvedimento amministrativo proprio a causa dei vizi denunciati e contestati in un ricorso dinanzi al T.A.R., le spese di lite seguono la regola sulla soccombenza: “Va preliminarmente rilevata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato, il provvedimento impugnato, ritirato in autotutela dall’amministrazione con provvedimento del 5 giugno 2006.
Poiché il ritiro dell’atto da parte del Comune è avvenuto successivamente alla notifica del presente ricorso ed in ragione del vizio procedimentale (violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990) ivi denunciato, la regolazione delle spese di lite deve seguire la regola della soccombenza, con conseguente imputazione delle stesse, come liquidate in dispositivo, a carico del Comune di Rubano”.
dott. Matteo Acquasaliente
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