Autotutela e spese di lite

07 Apr 2014
7 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 20 marzo 2014 n. 367 evidenzia che se l’Amministrazione annulla in autotutela, ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, un provvedimento amministrativo proprio a causa dei vizi denunciati e contestati in un ricorso dinanzi al T.A.R., le spese di lite seguono la regola sulla soccombenza: “Va preliminarmente rilevata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato, il provvedimento impugnato, ritirato in autotutela dall’amministrazione con provvedimento del 5 giugno 2006.

Poiché il ritiro dell’atto da parte del Comune è avvenuto successivamente alla notifica del presente ricorso ed in ragione del vizio procedimentale (violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990) ivi denunciato, la regolazione delle spese di lite deve seguire la regola della soccombenza, con conseguente imputazione delle stesse, come liquidate in dispositivo, a carico del Comune di Rubano”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto n. 367 del 2014

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