Una domanda al dott. Roberto Travaglini sull’articolo 7 della legge regionale veneta n. 19 del 2021

29 Nov 2021
29 Novembre 2021

Un tecnico ha inviato al dottor Roberto Travaglini il quesito di seguito riportato, al quale il dottor Travaglini, che sentitamente ringraziamo, risponde nel documento allegato, che contiene anche alcune importanti puntualizzazioni sulle premesse della domanda:

"Premetto che la sopracitata legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale e che, finche' la Legge non venga eventualmente annullata, essa rimane vigente a tutti gli effetti e premetto anche che l'eventuale bocciatura da parte della Corte Costituzionale non è mai retroattiva.

Tutto ciò premesso, è possibile per un cittadino inviare al proprio Comune un raccomandata A.R. col testo qui sotto riportato, con riferimento agli edifici ante 30.01.1977 dichiarati agibili con sopraluogo del tecnico comunale e del medico comunale in cui si dichiara sul certificato di agibilità "la conformita' urbanistica al progetto approvato"?

Testo della raccomandata: "Il sottoscritto X Y intende avvalersi di quanto previsto dall'art.7 della legge regionale del Veneto n. 19 del 2021 ed elenca i titoli abilitativi e i certificati di agibilità, con l'individuazione catastale degli immobili tramite visura catastale”.

Grazie per una cortese risposta"

Risposta a quesito su art. 7 L.R. 19-2021

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5 replies
  1. Anonimo says:

    Non avevo letto le considerazioni di Cortese- completamente d’accordo con lui sul fatto che se si interviene sull’intero edificio si ha anche dopo la legittimità , altrimenti se la Corte abroga l’art. 7 NO, in quanto come dice l’Avvocato (e sono pure d’accordo con Lui), si ritorna su una base di partenza abusiva. Ottimo- geom. giglio
    N.B. come faceva notare l’Avv. Acquasaliente in un incontro avuto a inizio dicembre, rispetto alla LR n. 50/2019, che prevedeva una “sanatoria”, in questo caso NO

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  2. renzo cortese says:

    Molto precisa la risposta del Dott. Travaglini!
    Ritengo che se l’agibilità ha dato atto delle difformità del progetto, o risulta dall’accatastamento realizzato contestualmente all’agibilità, potrebbe essere invocata la tolleranza stabilita dall’art. 7 della legge regionale 30 giugno 2021 n. 19.

    La formulazione dell’articolo rubricato “Stato legittimo dell’immobile – Tolleranze” non rassicura sul fatto che l’eventuale applicazione consenta di sanare definitivamente le difformità o piuttosto consenta solo di dichiarare la conformità dello stato di fatto, considerando tolleranze le difformità, in occasione di presentazione di pratiche edilizie che riguardino l’intero immobile o unità immobiliare anche di sanatoria.
    Solo in questi casi lo stato legittimo risultante non sarà più quello del titolo originario che ne ha previsto la costruzione:
    “Art. 9bis comma 1-bis dpr 380:
    Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzioneo che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.”
    Quindi o viene presentata una ristrutturazione edilizia totale dichiarando la legittimita ai sensi dell’art. 7 o un pdc di sanatoria di parziali difformità realizzate in epoca successiva alla agibilità, evidenziando quelle parti che non sono oggetto di sanatoria in quanto tolleranze ai sensi della legge regionale citata.
    Poichè il rilascio del pdc in sanatoria riconosce lo stato legittimo dell’immobile comprese le tolleranze, non essendo ammesse sanatorie parziali in presenza di altre difformità, il rilascio del titolo dovrebbe congelare e stabilizzare la nuova legittimità.
    Niente da fare se si presenta un intervento minore, magari con cila o scia, che non riguarda l’intero immobile e ancora meno se si presenta in comune la documentazione dello stato di fatto perchè sia riconosciuta la legittimità di quanto asseverato. Quest’ultima modalità, credo di ricordare che in qualche legge sia stata ammessa solo per i comuni terremotati .

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  3. Anonimo says:

    Il fatto è che se si presenta una pratica in comune come fa lo stesso a fare il preavviso di rispetto??? Non può farlo, e manda avanti la pratica- L’eventuale volume in più diventa legittimato come stato di fatto e quindi si avrà uno stato finale alterato rispetto a quello licenziato- questo in zona non vincolata- nel mentre in zona vincolata, anche se interventi ante 85′ , bisogna richiedere la l’autorizzazione postuma, è possibile farlo??? visto che gli aumenti volumetrici non sono sanabili-

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  4. Roberto Travaglini says:

    Ed in effetti non è sufficiente il mero rilascio del permesso di costruire, ma è altresì necessario che lo stesso sia divenuto inoppugnabile in via amministrativa, né sindacabile in via giurisdizionale

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  5. SanVittore says:

    Ringrazio il dott. Travaglini. Personalmente non sono del tutto sicuro che un permesso di costruire sia idoneo a “cristallizzare” l’effetto utile dell’articolo 7 attualmente vigente nel caso in cui esso venisse poi dichiarato incostituzionale. Il problema è che anche in tal caso l’intervento, pur assistito da un permesso di costruire, sarebbe stato eseguito su una “base di partenza” che ritornerebbe a essere abusiva.

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