Fallimento del lottizzante
Nel caso di specie, l’acquirente di un’unità immobiliare dall’originario lottizzante promuoveva un’azione di adempimento nei confronti del Comune, affinché completasse le opere di urbanizzazione previste in convenzione. Ciò era funzionale alla successiva presentazione della SCIA agibilità.
Il Comune si difendeva eccependo la pendenza della procedura fallimentare a carico della società originaria lottizzante e la necessità di attenderne la chiusura (con conseguente assegnazione delle aree ad altro proprietario) per ottenere la cessione delle aree su cui realizzare le opere.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il diritto potestativo di recesso dai contratti riconosciuto al curatore fallimentare dall’art. 72 l. fall. non può applicarsi alle convenzioni di lottizzazione (più in generale, ai contratti ad oggetto pubblico ex art. 11 l. 241/1990).
Non poteva invece il ricorrente far valere direttamente nei confronti del fallimento, surrogandosi al Comune, l’obbligo di cessione delle aree ex art. 2932 c.c. per le opere di urbanizzazione, poiché il ricorrente non agiva per far salve proprie pretese creditorie, ma per ottenere la completa urbanizzazione dell’area, al fine di poter conseguire l’agibilità del suo immobile.
Post di Daniele Iselle
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