Cosa dice il TAR Veneto sulla possibilità di applicare il piano casa in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001?

17 Ott 2014
17 Ottobre 2014

Secondo il TAR il piano casa del Veneto può essere usato in sanatoria, ex art. 36 DPR 380/2001? In particolare, si può affermare sussistente la c.d. doppia conformità, se le opere abusive sono state realizzate dopo l'entrata in vigore del piano casa e avrebbero potuto essere costruite applicando il piano casa in via normale? 

Sulla applicazione del piano casa in via di sanatoria abbiamo reperito solo due sentenze del TAR Veneto, le quali però non rispondono a questa domanda.

La sentenza n. 962 del 2012, infatti, esclude la sanatoria col piano casa per le opere realizzate prima dell'entrata in vigore del piano casa stesso (e su questo punto ritengo che ci sia davvero poco da discutere): "Infatti - se è vero che l’art. 38 DPR n. 380/2001, come interpretato dalla giurisprudenza maggioritaria, non escluderebbe la possibilità di sanare, mediante il rilascio di un nuovo titolo abilitativo sostitutivo di quello annullato, un’ intervento divenuto legittimo e conforme al PRG per effetto di norme sopravvenute, così evitando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 DPR n. 380/2001 - ciò che nel caso di specie impediva la “regolarizzazione” dell’intervento abusivo è proprio il disposto della legge sopravvenuta sul “piano casa”, che alla lettera e) dell’art. 9, espressamente esclude dai benefici di legge, gli edifici “anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione”.

Ebbene, essendo chiaro che la finalità della legge regionale n. 14/2009 è quella di rilanciare l’attività edilizia e di incentivare gli interventi di qualità e giammai quella di sanare ampliamenti abusivi già realizzati, nel caso di specie ci troviamo di fronte   proprio ad un “edificio parzialmente abusivo soggetto all’obbligo della demolizione”.

“Abusivo”, perché realizzato sulla base di un permesso di costruire annullato, per vizi sostanziali, con effetto retroattivo. In altre parole, il fabbricato in questione è abusivo perché costruito in violazione del limite di altezza stabilito dalle norme attuative del PRG. Il permesso rilasciato, una volta annullato, non ha più alcun effetto autorizzativo e l’opera realizzata con permesso inefficace è da ritenersi come priva di permesso.

La buona fede del costruttore e degli altri soggetti responsabili non incide sul carattere abusivo dell’opera, ma è tutelata solo con l’applicazione di una sanzione pecuniaria (alternativa all’ordine di demolizione) ridotta rispetto ai casi di costruzione in difformità dal permesso di costruire.

Per il resto, “la posizione di colui che abbia realizzato l’opera sulla base di un titolo inizialmente assentito e dopo annullato non si differenzia dagli altri soggetti che hanno invece realizzato l’opera abusiva senza titolo” ( Cons. St. A.P. n. 4/2009).

Inoltre, l’edificio in questione è “soggetto (in astratto) all’ordine di demolizione”, perché questa è la sanzione prevista dall’art. 38 citato, in alternativa a quella pecuniaria, per il caso di annullamento del permesso di costruire per vizi sostanziali.

In conclusione, la legge regionale n. 14/09 sul “piano casa” non poteva essere utilizzata per “regolarizzare” un immobile abusivo, a ciò ostando le finalità della legge ed il chiaro dettato dell’art. 9, lett. e)".

La sentenza n. 1139 del 2014 sfiora l'argomento, ma  non lo tratta in maniera specifica, perchè si limita a dire che è stato il Comune a escludere "l’applicabilità della legge regionale sul Piano Casa in sanatoria rispetto ad interventi realizzati sine titulo successivamente alla sua entrata in vigore (dato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. e, risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della stessa gli immobili abusivi soggetti all’obbligo di demolizione)". 

Quindi non sappiamo con precisione cosa pensi il TAR su questa questione.

Dario Meneguzzo - avvocato

Sentenza Tar Veneto 962 del 2012

TAR Veneto n. 1139 del 2014

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4 replies
  1. Tobia says:

    io sposo il pensiero che il Piano Casa in sanatoria possa essere ammesso nei casi previsti dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Se le opere sono state realizzate dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 14/2009 e qualora le stesse siano ammissibili sia al momento della sanatoria che al momento della realizzazione (comunque da dimostrare con fatture e/o altra documentazione) e quindi sia dimostrata la doppia conformità, ritengo si possa ammettere l’intervento. Penso anche ai molteplici casi di varianti in corso d’opera realizzati dopo la presentazione di una D.I.A. o dopo l’ottenimento del Permesso di Costruire.

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  2. fiorenza dal zotto says:

    a mio avviso, il piano casa esclude l’applicabilità ai casi in cui si abbiano edifici anche parzialmente abusivi (art. 9, comma 1 lett. e) e gli edifici o parti di essi che siano stati realizzati in assenza di titolo edilizo rientrano tra questi; il piano casa, quindi, non potrà applicarsi attribuendogli una funzione “sanante”.
    fiorenza dal zotto

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  3. mirko z says:

    Io continuo a non veder nulla di male nell’applicare la sanatoria art 36 al piano casa. Dato che la norma regionale non lo vieta esplicitamente a meno che si continui a volerlo leggere negli obiettivi e finalità…ipotesi poco convincente. l’art 36 è norma vigente e quindi sempre applicabile con la doppia conformitaà

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    • Gianluca Z says:

      A prima vista si applica l’art. 36 T.U. e se doppiamente conforme è sanabile, il ragionamento ci sta, ma forse è anche giusto ricirdare da dove deriva il piano casa, o meglio qual’è stato il suo persorso.
      Il trafiletto del piano casa che esclude l’applicabilità agli edifici abusivi (anche parzialmente), mai eliminato o modificato, è stato inserito proprio perchè a destra e a manca questa legge è stata sbandierata come NON essere un nuovo condono (veneto poi). Bè allora uno dice: ma guarda che se applico l’art 36 non è come applicare un condono, è un accertamento di conformità ben diverso; vero, verissimo, ma non viene il dubbio che unire l’art 36 alle possibilità derogatorie afferte su più fronti dal piano casa, non si arrivi ad avere una specie di nuovo condono?cosa resta salvo, solo la distanza tra edifici?
      Mi sembra che sia giusto farci un pesiero perchè la finalità non era proprio questa e il dubbio sembra lecito, rispettando benissimo l’interpretazione estensiva che cmq ci può stare tutta

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