Per rinnovare col piano casa il patrimonio edilizio esistente devo per forza ampliare?

29 Apr 2014
29 Aprile 2014

Vi sottopongo il seguente quesito, che scaturisce da un caso pratico.

Un soggetto chiede di realizzare una demolizione e ricostruzione di un vecchio edificio legittimamente esistente al 31 ottobre 2013in zona territoriale propria, adeguatamente dimostrando che l’intervento è volto al rinnovamento del patrimonio edilizio esistente per il “il perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici , tecnologici e di sicurezza”. In particolare la ricostruzione porterà, tra l’altro, l’edificio alla classe energetica “A”.

Il tecnico presenta al Comune il progetto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 14/2009 e s.m.i., in modo da potere usufruire della “deroga”, prevista dal comma 2, alle previsioni del regolamento comunale sulla distanza dai confini.

Il Comune risponde che, per poter accedere al regime derogatorio del comma 2, occorre che il progetto presenti, in aggiunta alle migliorie architettoniche e impiantistiche e agli interventi per il contenimento  energetico, anche un incremento del volume (trattandosi di edificio residenziale) ai sensi della lettera a) oppure ai sensi della lettera b) del comma 2 medesimo, i quali prevedono, rispettivamente, un incremento volumetrico fino al 70%  nel caso di ricostruzione dell’edificio in classe energetica “A” e un incremento graduato fino al’80% se l’edificio viene ricostruito con le tecniche di edilizia sostenibile ex L.R. n. 4 del 9 marzo 2007.

A mio modesto parere la tesi sostenuta dal Comune non sarebbe corretta. Ritengo che sussisterebbero almeno due argomenti che porterebbero a concludere che l’aumento volumetrico non fosse obbligatorio, purché ovviamente sussistano i requisiti precitati, vale a dire che l’edificio sia legittimamente esistente al 31 ottobre 2013, che si trovi in zona territoriale omogenea propria e che venga ricondotto ai vigenti standard qualitativi sotto i profili architettonico, energetico, tecnologico e di sicurezza.

Un primo argomento è di tipo letterale: l’art. 3, comma 3, della L.R. 14/2009 afferma che: “La demolizione e ricostruzione (…) può prevedere incrementi del volume e della superficie (…)”; l’uso dell’espressione “può” indica che si tratti di una facoltà e non di un obbligo.

Un secondo argomento è di tipo logico-sistematico: il comma 1 dell’art. 3 cit., in linea con le finalità generali della legge dichiarate all’art. 1,  afferma che: “La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente”; lo scopo della normativa è quello di rinnovare e riqualificare l’esistente e il bonus volumetrico costituisce uno strumento di incentivazione per indirizzare il privato a realizzare interventi con questa finalità. Non si comprende per quale motivo il privato non potrebbe rinunciare a questo bonus, considerando oltretutto che tale rinuncia garantirebbe una sostituzione edilizia per così dire “pura” senza aumento del carico urbanistico.

Poiché comunque la legge veneta sul piano casa è una legge di carattere eccezionale, le cui norme, soprattutto dopo le ultime modifiche, non hanno ancora ricevuto da parte della giurisprudenza una interpretazione consolidata, rimetto ai lettori il quesito con cui si è aperta questa breve riflessione.

 Avv. Marta Bassanese

 

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1 reply
  1. Aurelio says:

    Mi sembra che la sentenza del Tar Veneto n.2385 del 4/06/2010 affermi proprio la possibilità di invocare le deroghe previste dall’art.3 della L.R. 14/2009, sia ampliando il volume originario, sia con semplice demolizione e ricostruzione.

    La sentenza riguarda la presentazione di una DIA piano casa con demolizione e ricostruzione senza ampliamento (invocando l’art.3)

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