Nella licenza di agibilità affinché scatti il silenzio assenso è necessario che sussistano effettivamente tutti i presupposti previsti dalla legge

10 Mar 2014
10 Marzo 2014

Questo principio viene opportunamente  puntualizzato nella sentenza del Tar Veneto n. 284 del 5/3/2014.

Va aggiunto che a maggior ragione ciò vale alla luce dell’introduzione, ad opera dell’art. 30, comma 1, lett. h) Decreto del Fare (D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013), di un procedimento di “autocertificazione” dell’agibilità, che ora si trova disciplinato nell’art. 5 bis dell’art. 25 del D.P.R. 380/2011.

 “1.1 E’, in particolare, infondato il primo motivo del ricorso, mediante il quale si sostiene l’avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Dpr 380/2001, con riferimento all’istanza di rilascio di certificato di agibilità.

1.2 Sul punto risulta dirimente constatare come l’Amministrazione comunale avesse inoltrato alla ricorrente una richiesta di documentazione integrativa che, come è possibile evincere dal contenuto del preavviso di rigetto del 18/11/2011, non era stata compiutamente ottemperata.

1.3 Nemmeno è possibile convenire con l’argomentazione in base alla quale si sostiene che si trattava di documentazione facilmente reperibile dall’Amministrazione o, ancora, del tutto irrilevante per l’accoglimento dell’istanza di agibilità di cui si tratta.

1.4 L’Amministrazione aveva, infatti, richiesto un chiarimento circa l’incongruenza tra la dichiarazione di regolare allacciamento fognario e la dichiarazione di ultimazione delle opere oggetto di condono e, nel contempo, la documentazione relativa al rispetto della prevenzione incendi, quest’ultima - è lecito desumere - particolarmente rilevante nell’ipotesi di locali interrati come sono quelli in esame.

2. Ciò premesso è possibile ritenere che il termine per la formazione del silenzio assenso sia stato interrotto dalla richiesta di integrazione sopra citata, ritenendo sul punto applicabile quanto previsto dall’art.

25 del Dpr 380/2001.

2.1 E’, inoltre, necessario rilevare che per un costante orientamento giurisprudenziale la fattispecie del silenzio assenso, in materia di agibilità, trova il suo fondamento nell’effettiva sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio della licenza.

 Avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 284 del 2014

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