Trascorsi 30 giorni il Comune non può sospendere la SCIA ma solo agire in autotutela

12 Mag 2014
12 Maggio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 560 del 2014: "4. Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti, ritiene il Collegio che sussistano manifeste ragioni d’illegittimità del provvedimento del 12 dicembre 2013, con il quale l’amministrazione, nel richiedere l’integrazione della documentazione relativa agli standard da destinare a parcheggio, ha nuovamente sospeso l’efficacia della S.C.I.A. . Essendo noto che l’amministrazione, una volta che risulti decorso il termine perentorio di 30 giorni prescritto dall’art. 23, comma 6, del Dpr 380/2001, per la sospensione dell’efficacia della S.C.I.A., può provvedere solo esercitando il potere di autotutela disciplinato dagli art. 21 nonies e quinquies della L. n. 241/90, salve le misure sanzionatorie di cui all’art. 21 L. 241/1990. E risultando, nel caso di specie, che il provvedimento impugnato sia stato adottato, ben oltre il trentesimo giorno dalla data di ultima integrazione della S.C.I.A. (2 settembre 2013), per segnalare ancora una  carenza documentale, e comunque senza i presupposti e le forme dell’autotutela. Si tratta dunque di un provvedimento extra ordinem che, pertanto, deve essere annullato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 560 del 2014

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