La Corte dei Conti del Veneto su acquisto di aree mediante accordi di programma ex art. 7 L.R. 11/2007 o su convenzioni urbanistiche ex art. 6 della medesima legge
La Deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 280/2013/PAR del 9 ottobre 2013 contiene il parere sul seguente quesito: "Il Sindaco del comune di Codogné, con la suindicata richiesta di parere, presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dopo aver premesso che il Comune ha intenzione di ricorrere allo strumento dell’accordo di programma, così come previsto e disciplinato dalla Legge urbanistica della regione Veneto n. 11/2004, al fine di realizzare, nell’ambito di un programma di valorizzazione territoriale (ex art. 3 ter del D.L. 25.9.2001 n. 35, conv. aggiunto dal comma 2 dell’art. 27, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla Legge 22.12.2011, n. 214), un’opera di interesse pubblico (struttura per anziani non autosufficienti), chiede se l’acquisizione, sempre da parte del Comune, a titolo oneroso ed in proprietà, di un’area da destinare a tale scopo rientri nella previsione di cui ai commi 1 ter, 1 quater ed 1 quinquies dell’art. 12 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.7.2011, n. 111, e, più in generale, se anche le procedure connesse all’accordo di programma suddetto rientrino o meno nell’ambito di applicazione delle limitazioni all'acquisto di immobili imposto, per il 2013 ed il 2014, dalle citate disposizioni".
Al quesito così risponde la Corte dei Conti: "La norma di interpretazione autentica del comma 1 quater dell’art. 12, ovvero nell’art. 10 bis del D.L. n. 35/2013, introdotto nel mese di giugno dalla Legge di conversione n. 64/2013, ha sottratto al divieto le “procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”, le “permute a parità di prezzo” e le “procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.
Benché l'argomento da ultimo richiamato ed il testo “originario” della disposizione sembrerebbero consentire una apertura, nel senso di ritenere sottratte al divieto di acquisto, in generale, le procedure riconducibili all’attività amministrativa di programmazione del territorio e di pianificazione urbanistica e, quindi, altri strumenti e modalità di estrinsecazione di tale attività e del correlato potere – compresi gli accordi di programma ed i protocolli di intesa disciplinati dalla normativa nazionale e regionale, stipulati sempre per dette finalità (ove sfocianti nel trasferimento, in favore dell'ente, della proprietà di un bene immobile) - la norma di interpretazione autentica, così come formulata, non lascia spazio a fattispecie ulteriori rispetto a quelle in essa “tipizzate”.
Si tratta di ipotesi specificamente individuate, la cui tassatività, oltre ad essere palese sul piano letterale, risulta pienamente coerente con la finalità chiarificatrice della norma di interpretazione (individuare, con la maggiore esattezza possibile, l'ambito di applicazione della norma "interpretata").
Laddove l’operazione di acquisto dell’area non avvenga mediante espropriazione, permuta o in esecuzione di accordi con soggetti privati prevedenti l’acquisizione, da parte dell’ente locale, di aree od opere (cessioni di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi o oneri urbanistici), dunque, il divieto opera pienamente.
Né, del resto, il protocollo di intesa che il Comune intende stipulare può ritenersi assimilabile alle convenzioni urbanistiche le quali, non a caso, risultano disciplinate da altra e diversa disposizione della normativa regionale in materia urbanistica (art. 6 L.R. n. 11/2004).
Le operazione di acquisto a titolo oneroso di beni immobili, qualora caratterizzate dal versamento di un "prezzo", dovranno soggiacere anche alle prescrizioni imposte per il 2014, se pure effettuate in esecuzione di un accordo di programma previsto dalla normativa urbanistica regionale (art. 7 della L.R. n. 11/2004)".
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