Piena conoscenza dell’atto e termine per l’impugnazione
Nel caso di specie, i ricorrenti impugnavano una variante ad un Piano di recupero ed un permesso di costruire per la realizzazione di una tensostruttura di m. 40x27 da utilizzare quale palestra di una scuola privata ed impianto polivalente.
Il Comune e la scuola eccepivano la tardività del ricorso, poiché i ricorrenti avevano avuto contezza dell’intervento, seppur non nei dettagli, anche prima del formale accesso agli atti.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione.
La piena conoscenza dell’atto, individuata dall’art. 41, co. 2 c.p.a. quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell’atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire.
La richiesta di accesso agli atti non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso.
Post di Daniele Iselle
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