Quando la morte dell’avvocato determina l’interruzione del processo?

21 Lug 2014
21 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 16 luglio 2014 n. 1033 si occupa della interruzione e della riassunzione del processo ammnistrativo affermando che il deposito in giudizio del certificato di morte dell’avvocato che difendeva una parte non determina automaticamente l’interruzione del processo, perché l’evento deve essere portato a conoscenza delle altre parti con una dichiarazione in udienza o con una notificazione: “L’eccezione di estinzione del giudizio deve essere respinta.

La tesi secondo la quale il termine per la riassunzione del giudizio a cura della parte più diligente di cui all’art. 80 cod. proc. amm., decorerebbe dalla data del 23 maggio 2013, quando il difensore del Comune di Schio ha depositato in giudizio il certificato di morte dell’avv. Franco Pasquariello, unico difensore della parte controinteressata, non può essere condivisa.

Infatti il deposito di documenti presso la Segreteria della Sezione non comporta forme di avviso tali da rendere le parti edotte del tipo di documentazione depositata e pertanto il mero deposito del certificato di morte non vale ad integrare una idonea comunicazione dell'evento interruttivo alle altre parti, rispetto alle quali non è neppure configurabile in via generale un onere di verifica periodica del contenuto del fascicolo processuale (cfr. in termini Consiglio di Stato Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1954; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1906; Consiglio di Stato, Sez. IV 30 marzo 1987, n. 199), che nel caso di specie non è avvenuto.

Ne consegue che non si è verificata l’estinzione del giudizio perché il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo di cui al’art. 80 comma 3, cod. proc. amm., non ha cominciato a decorrere, dato che l'effetto interruttivo del processo non è frutto di un automatismo, ma è il prodotto di una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla conoscenza di esso acquisita mediante dichiarazione in udienza o notificazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen, 10 ottobre 1983, n. 24; Corte Costituzionale sentenze n. 36 del 1976, n. 159 del 1971, n. 34 del 1970 e n. 139 del 1967).

Anche l’istanza formulata nel corso della trattazione orale dai difensori del Comune di Schio e della controinteressata di dichiarare l’interruzione del processo non può essere accolta.

Infatti la controinteressata, che è la parte colpita dall’evento interruttivo, si è costituita in giudizio con un nuovo difensore con memoria del 7 maggio 2014, e la costituzione del nuovo difensore, qualora avvenga con procura rilasciata prima dell’udienza già fissata (nel caso di specie l’istanza di fissazione udienza è stata presentata dal ricorrente il 20 febbraio 2013), deve ritenersi sufficiente, anche dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, ai fini della prosecuzione del processo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen, 10 ottobre 1983, n. 24; Tar Sicilia, Palermo, 26 gennaio 1988 n. 53; Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 novembre 1997 n. 1599).

Pertanto non deve essere disposta l’interruzione del processo”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1033 del 2014

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