Si applica il Codice Appalti ai contratti secretati?

30 Ott 2014
30 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto afferma che i contratti secretati previsti dall’art. 17 del D. Lgs. n. 163/2006 sono comunque soggetti sia alla disciplina comunitaria sia ai principi stabiliti nel Codice Appalti.

Nella sentenza n. 1316 del 17 ottobre 2014 si legge: “E’ opportuno premettere che la stazione appaltante ha, nell’occasione, attivato la prevista procedura informale di cui all’art. 17 del dlgs n.163 del 12 aprile 2006.

L’utilizzo e la legittimità di un siffatto modulo procedimentale è riconducibile, com’è agevole rilevare, alla peculiare natura del servizio richiesto.

E’ di tutta evidenza, infatti che l’indicato servizio, in disparte le sue intrinseche caratteristiche di segretezza, proprie della conseguente fase processuale a cui l’attività di intercettazione ambientale /o telefonica attiene, è stato, dalla stessa stazione appaltante e già nella lettera di invito, connotato dal carattere di riservatezza, per cui il modus procedendi, quanto meno per ciò che attiene il sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltreché conforme al dettato di cui all’art.17 cit..

E’ noto che il regime di affidamento del servizio in discussione non si sottrae completamente alla disciplina comunitaria, né alle statuizioni dell’art. 97 della Carta, oltre e conseguentemente ai principi della trasparenza, economicità, imparzialità ed efficacia, previsti nella normativa del codice dei contratti nell’art. 27 del dlgs cit. per i c.d. contratti esclusi e che, pertanto, anche nella presente evenienza, devono essere osservati (cfr. Cons St. Ad. Pl. n.1 del 3/3/2008).

Tali principi derivano, direttamente, dalla normativa comunitaria e dalla conseguente e conforme giurisprudenza che ha, tra l’altro, ribadito la necessità che l’aggiudicatario sia individuato secondo criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare, in ogni caso, la par condicio tra i diversi concorrenti ed assicurare, così, una effettiva concorrenza tra i soggetti interessati (C. giust. CE, 7 dicembre 2000, C-324/98).

Altrimenti detto, la procedura di gara per le procedure segretate si deve conformare ai soli principi sopra espressi, con la possibilità di escludere le diversificate e puntuali fattispecie di dettaglio previste dalla normativa di settore”.

dott. Matteo Acquasaliente                                                      

Sentenza TAR Veneto 1316 del 2014

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