La Corte Costituzionale rigetta il ricorso della Regione Veneto sul contributo straordinario (perequazione)
La Regione Veneto ha promosso davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.
La Corte, con la sentenza n. 68 del 2016, ha respinto il ricorso per quanto riguarda il contributo straordinario (perequazione), escludendo qualsiasi lesione delle prerogative regionali.
Si legge nella sentenza: "Quanto ai profili di irragionevolezza, prospettati in riferimento al duplice rilievo della mancanza di valutazione dell’«interesse pubblico urbanistico» e del riferimento alla contiguità territoriale tra l’area cui il contributo si riferisce e quella delle opere da finanziare con quel contributo, va osservato che né l’uno né l’altro degli accennati rilievi, al di là di qualsiasi considerazione sul merito degli stessi, presenta profili in qualche modo incidenti sul piano delle competenze legislative regionali. Gli interessi urbanistici non restano, infatti, per nulla compromessi dalle vicende relative alla corresponsione del contributo – la cui destinazione risulta vincolata nello scopo ma non negli impieghi e nella determinazione delle aree di intervento – né dalla circostanza che dai previsti meccanismi compensativi possano derivare vantaggi per altre aree comunali; posto che, sul punto, la norma non fornisce prescrizioni cogenti né indicative del rischio paventato e, sotto altro e dirimente profilo, la Regione appare comunque libera di assumere proprie determinazioni “di dettaglio”.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 2016
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