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Il TAR Veneto si allinea al CdS: negli accordi art. 6 deve sussistere una stretta correlazione tra l’intervento edilizio e la localizzazione dello standard perequativo

13 Mag 2014
13 Maggio 2014

Segnaliamo in materia di perequazione la sentenza del TAR Veneto n. 590 del 2014, che mette  un paletto a una figura che, peraltro, non smette di sollevare in molti interpreti perplessità anche di ordine generale. 

Scrive il TAR: "2. Ciò premesso è possibile concentrarsi sull’esame del merito del ricorso, rilevando sin d’ora come risulti fondato il primo motivo, laddove si sostiene il venire in essere di un illegittimità derivata, riconducibile all’illegittimità degli atti impugnati nel ricorso RG 896/2011, limitatamente a quanto successivamente disposto dalla sentenza n. 616/2014 del Consiglio di Stato.

2.1 Con detta pronuncia si è, infatti, sancita l’illegittimità del Piano degli Interventi nella parte in cui aveva posto a carico dell’impresa controinteressata una modalità di perequazione che prevedeva la realizzazione di una piazza (denominata Piazza della Vittoria), posta in una località non immediatamente contigua all’intervento oggetto del accordo pubblico – privato di cui all’App 16.

Si era così disposta non solo l’illegittimità in parte qua del primo Piano degli Interventi, ma soprattutto l’illegittimità dell’App 16, approvata dapprima con la delibera del Consiglio comunale n. 07 del 23/02/2011 e poi recepita nel PI n. 2.

2.2 Risultano, infatti, condivisibili le osservazioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato nella pronuncia sopra citata, laddove si è evidenziata l’esistenza di un quadro giurisprudenziale diretto a rilevare una stretta correlazione tra l’intervento edilizio e la localizzazione dello standard.

Si è ritenuto, pertanto, che la previsione contenuta nell’App 16 contrasta con il criterio di radicamento territoriale degli standard sopra evidenziato, circostanza suscettibile di determinare un effettivo contrasto degli atti impugnati con il primo ricorso, e con quello ora sottoposto al presente Collegio, con l'art. 46 delle norme tecniche del PAT con consequenziale declaratoria di illegittimità in parte qua.

2.3 Nella rimanente parte della pronuncia il Consiglio di Stato ha, inoltre, confermato le conclusioni cui era giunto questo Tribunale che aveva ritenuto di rigettare i motivi ulteriori, mediante i quali si era proposta l’impugnazione avverso il primo piano degli interventi.

2.4 Va rilevato come sussista una stretta correlazione tra il procedimento che ha portato all’approvazione del primo Piano degli interventi, nella parte in cui approva l’App 16 e, ancora, le delibere in questa sede impugnate nella parte in cui anche queste ultime ritengono di confermare le statuizioni in precedenza espresse e con riferimento all’accordo pubblico - privato oggetto dell’App.

2.5 Questo Collegio ritiene infatti, di condividere le conclusioni cui è giunta la pronuncia del Consiglio di Stato n. 616/2014 nella parte in cui ha, altresì, rigettato l’eccezione di improcedibilità che, a sua volta, aveva come presupposto proprio l’avvenuta emanazione degli atti relativi al Piano degli Interventi n. 2 ora impugnati.

2.6 Al fine di accogliere la censura di illegittimità derivata risulta, infatti, dirimente constatare che la delibera n. 15 del 2012 di adozione del Piano degli Interventi n. 2 sancisce, espressamente, che quest’ultima “recepisce il piano degli interventi vigenti conseguentemente le previsioni urbanistiche rimangono sostanzialmente invariate” e che, ancora, “per quanto riguarda la variante approvata dal consiglio comunale con la deliberazione n. 7 del 23/02/2011 su proposta della ditta Cama, si confermano i contenuti della predetta deliberazione, conformandoli al presente piano degli interventi”.

2.7 L’espressa dizione diretta a confermare i contenuti di un provvedimento ora in parte annullato, deve ritenersi inequivocabile diretta ad includere, nell’ambito del Piano degli Interventi ora impugnato, i contenuti dell’App 16 nella parte in cui quest’ultimo comprende, ancora, la realizzazione di Piazza della Vittoria, opera la cui previsione era stata ritenuta essere in violazione dei principi in materia di standard e di perequazione urbanistica.

2.8 A fronte del dato letterale presente nella delibera n. 15/2012 si deve ritenere come le delibere relative al Piano degli Interventi n. 2, per quanto attiene i contenuti dell’App 16, si pongano nell’ambito di un unico segmento procedimentale, finalizzato a reintrodurre una determinata pianificazione urbanistica di un’area ben individuata.

2.9 Detto segmento procedimentale, pur essendo stato inserito nell’ambito di un nuovo - e più ampio - procedimento di approvazione di un nuovo Piano degli Interventi, si è concluso con l’adozione di un atto confermativo che, in quanto tale, ha inteso riprodurre le medesime previsioni urbanistiche di un atto in precedenza annullato.

2.10 E’ la stessa Amministrazione comunale a ricordare le circostanze in relazione alle quali era maturata l’esigenza di approvare nuovamente l’App. 16, esigenza venuta in essere al fine di consentire all’Amministrazione comunale, per il tramite del Consiglio comunale, di approvare, specificatamente e sul punto, l’oggetto dell’accordo di cui si tratta.

2.11 Si consideri ancora, come detta illegittimità sia stata immediatamente eccepita dalla ricorrente all’atto di proposizione del ricorso, facendo un espresso rinvio a tutti i vizi in precedenza dedotti.

E’ evidente che in quella fase il ricorrente non conosceva, ancora, gli esiti della sentenza del Consiglio di Stato che ha poi individuato quell’unico vizio suscettibile di annullare l’App. 16.

2.11 Sostenere, come fanno le parti resistenti, che sussisteva un onere di indicare espressamente il vizio di invalidità derivata così come poi accolto dal Consiglio di Stato, non tiene conto delle peculiarità della fattispecie in esame e, nel concreto, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la stessa pronuncia del Consiglio di Stato n. 616/2014, legittimando il comportamento dell’Amministrazione comunale diretto ad emanare un nuovo provvedimento che sostanzialmente ricomprende i vizi del precedente.

2.12 Si consideri, ancora, che il Piano degli Interventi n. 2, nella parte in cui conferma le previsioni dell’App. 16 in precedenza annullate, risulterebbe comunque nullo ab origine laddove, e nel momento in cui, sia possibile accertare il passaggio in giudicato della sentenza n. 616/2014.

Sul punto, infatti, risulterebbe applicabile l’art. 21 septies della L. n. 241/90 che, unitamente ad un costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 06-11-2013, n. 1506), ha ravvisato l’applicazione di detto istituto nell’ipotesi in cui l’Amministrazione “cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo giustificano…”.

2.13 E’, inoltre, necessario considerare come, nelle successive memorie, l’Amministrazione comunale ha riferito di aver attivato il procedimento di esecuzione della sentenza n.616/2014 al fine di modificare gli oneri perequativi contenuti nelle delibere impugnate con il ricorso RG 896/2011.

2.14 Con riferimento a detta circostanza non si comprende come sia possibile attivare un procedimento diretto a rideterminare la perequazione urbanistica in precedenza disposta e nel contempo sostenere, nel presente giudizio, la legittimità di quel provvedimento che pure contiene l’esecuzione delle opere ritenute illegittime.

2.15 In considerazione di quanto sopra esplicitato è, pertanto, possibile ritenere che la già accertata illegittimità del contenuto dell’App. 16 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 616/2014 ha l’effetto di determinare l’illegittimità derivata, seppur anche qui in parte qua, dei provvedimenti di adozione e approvazione del PI n. 2 in questa sede impugnati".

Geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 590 del 2014

Il Tar Veneto “reintroduce” il parere (facoltativo?) di compatibilità “paesaggistica” sui PUA – ex art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942?‏

13 Mag 2014
13 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 587 del 2014, in relazione al fatto che la legge regionale veneta non prevede la necessità di tale parere.

Scrive il TAR: "1.4 Va, infatti, considerato che la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica nel procedimento diretto all’approvazione di un piano di lottizzazione trova un riscontro positivo sia, nell’art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 sia, ancora, nell’art. 28 della stessa normativa, disciplina quest’ultima che, per quanto attiene i principi in materia ambientale, non può considerarsi automaticamente superata con l’introduzione della Legge Reg. n. 11/2004.

1.5 Un orientamento giurisprudenziale, seppur non univoco (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 08-04-2010, n. 1511), ha previsto l’applicabilità dell’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ritenendo necessaria una valutazione di compatibilità ambientale nel procedimento di approvazione dei piani di lottizzazione.

Si è affermato che l’art. 28 sopra citato “estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l'intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta all'epoca dei fatti, ossia nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004”.

1.6 Si consideri, ancora che, a prescindere dal procedimento di approvazione dei Piani Attuativi disciplinato dagli artt. 19 e 20 della L. Reg. n. 11/2004, deve ritenersi che sussista, comunque, la facoltà del Comune di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica e, ciò, anche in considerazione del carattere di atto “presupposto” tipico della valutazione paesaggistica, rispetto al provvedimento abilitativo di competenza dell’Amministrazione comunale.

1.7 Come ha, peraltro, confermato anche la pronuncia sopra citata, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico – ambientale, l’esercizio del potere da parte della Soprintendenza ha il solo effetto di anticipare l’espressione di una valutazione pur sempre indispensabile e propedeutica all’esecuzione dell’intervento di cui si tratta.

Detta acquisizione preventiva può, altresì, essere iscritta alla richiesta di un apporto collaborativo da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e, ciò, fermo restando il rispetto dei principi di ripartizione delle competenze nell’emanazione dell’atto definitivo.

1.8 Va, altresì, considerato che un tale modo di operare ha l’effetto di incidere su un piano di economia dei procedimenti, consentendo di non approvare, ai fini edilizi, progetti che non avrebbero alcuna possibilità di superare la prova di conformità paesistica".

Segnaliamo, peraltro,  i precedenti opposti orientamenti espressi sempre del medesimo TAR. 

Sentenza TAR Veneto n. 03285/2010, punto 6:  "Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’illegittimità della delibera del Consiglio per violazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 muovendo dall’assunto che il P.U.A. impugnato, nonostante interessi un’area vincolata, non è stato sottoposto all’esame della Soprintendenza competente prima della sua adozione e approvazione.

E, in particolare, dal parere del responsabile dell’Ufficio Pianificazione emergerebbe l’esistenza di una striscia di bosco in prossimità della linea ferroviaria e di un corso d’acqua che interessa una modesta porzione del lato sud est del lotto.

La censura è infondata.

Ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.”.

Orbene, il procedimento di adozione e di approvazione dei P.U.A. risulta integralmente disciplinato dalla L.R. n. 11/2004 e conseguentemente non vi è alcuna lacuna nella relativa disciplina tale da richiedere l’applicazione della normativa nazionale.

Del resto tale principio risulta affermato anche nella sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 6541/2007, richiamata dai ricorrenti a fondamento della tesi della violazione del citato art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942, laddove la detta pronuncia giustifica l’applicabilità, alla fattispecie sottoposta al suo esame, della soprarichiamata disposizione nazionale relativa alla mancata inclusione della stessa nell'art. 103 della L.R. Lombardia n. 12/2005 (rubricato "disapplicazione di norme statali") tra le normative da disapplicare a seguito della entrata in vigore della legge regionale".

 Sentenza TAR Veneto n. 2223/2006: "Se, invero, può convenirsi con il Comune resistente sulla circostanza che, quanto meno relativamente a determinati aspetti (concernenti il complessivo assetto territoriale risultante dal piano) sarebbe opportuno che l'autorizzazione ambientale accompagnasse anche il piano attuativo, de iure condito deve, tuttavia, ritenersi che la predetta autorizzazione vada rilasciata preventivamente alla concreta realizzazione delle opere, e non già del piano attuativo.

Militano, invero, a favore di tale tesi almeno due considerazioni, una di ordine formale e una di ordine sostanziale.

Di ordine formale è il dato letterale dell’art. 6, u.c. della LR n. 63/94 che, riprendendo e specificando l’inciso contenuto nell’art. 7, II comma della legge n. 1497/39 (“i progetti dei lavori”) – all’epoca dei fatti era vigente l’art. 151, II comma del DLgs n. 490/99 che, con analoga formula, individuava “i progetti delle opere di qualunque genere” -, chiarisce, ove ce ne fosse bisogno (nella comune accezione e nel comune modo di intendere “i progetti dei lavori/delle opere” non possono che riferirsi ai lavori e alle opere da realizzare immediatamente, e non a quelli contenuti in uno strumento programmatorio, che in tal caso sarebbe stato espressamente richiamato), che qualora l’autorizzazione ambientale non sia stata tempestivamente annullata dal Ministero, il Sindaco rilascia la concessione/autorizzazione edilizia: ciò significa, dunque, che l’autorizzazione ambientale precede immediatamente l’autorizzazione a costruire.

Di ordine sostanziale è la considerazione che, una volta assoggettato il piano di lottizzazione ad autorizzazione ambientale ed ottenuta la concessione edilizia per la realizzazione di una determinata costruzione ivi specificamente prevista, in caso di richiesta di variante della costruzione stessa dovrebbe ragionevolmente sottoporsi l’intero piano ad una nuova autorizzazione: atteso, infatti, che non pare esservi titolo per assoggettare ad autorizzazione ambientale la concessione edilizia in variante (stante il mancato assoggettamento di quella originaria e, comunque, la mancata visibilità dell’intero contesto territoriale), si dovrebbe sottoporre ex novo a detta autorizzazione l’intero piano attuativo, al fine di verificare se questo, così modificato, è ancora compatibile con il paesaggio.

Né la diversa tesi del necessario assoggettamento della lottizzazione ad autorizzazione ambientale trova conforto nella giurisprudenza richiamata dal resistente Comune: la sentenza TAR Veneto 16.4.2003 n. 3201- da cui comunque si dissente –, invero, ha fondato le proprie argomentazioni richiamando decisioni del Consiglio di Stato che appaiono inconferenti a risolvere la presente questione. Il parere CdS, II, 2.4.2003 n. 1536/00, infatti, sostiene (tra l’altro) che l’art. 151 impone l’autorizzazione paesistica per tutti gli interventi edilizi - ferma l’esclusione di quelli tassativamente indicati nel successivo art. 152 - in zone vincolate, non soltanto per quelli soggetti a concessione (nella specie trattatavasi di realizzazione di servizi igienici che, essendo pertinenziali alla costruzione principale, erano sottoposti a mera autorizzazione); la sentenza CdS, VI, 14.1.2002 n. 173, invece, afferma che nella Regione Puglia il piano di lottizzazione è assoggettato ad autorizzazione ambientale giusta il puntuale disposto contenuto nell’art. 21, V comma della LR n. 56/80 (ex adverso, dunque, può sostenersi che, mancando nel Veneto una norma altrettanto puntuale – la puntualità, semmai, è di segno opposto -, il PdL è escluso da autorizzazione); la sentenza CdS, VI, 2.3.2000 n. 1095 riguarda il diverso parere previsto dall’art. 28, II comma della legge n. 1150/42; la sentenza CdS, V, 10.2.2000 n. 726, infine, conferma l’incontestata circostanza che, dal momento che l’interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico, nulla osta che il Comune che abbia approvato un progetto edilizio sotto il profilo urbanistico lo respinga, poi, sotto il profilo ambientale".

Geom. Daniele Iselle

sentenza TAR Veneto 587 del 2014

Convegno sulla vas‏ dell’Ordine degli Architetti il 23 maggio a Caorle

13 Mag 2014
13 Maggio 2014

Il convegno si prefigge l'obiettivo di spiegare questa complessa e articolata materia affinché venga compresa e valutata l'importanza di un corretto approccio culturale a questi temi. La finalità è quella di spiegare l'importanza di un attento studio ai temi ambientali in relazione  alle diverse e complesse trasformazioni del territorio, cercando di diffondere il principio secondo il quale non si tratta di non un mero obbligo normativo - idea ahimè molto diffusa! - , ma un'occasione indispensabile  per costruire uno sviluppo del territorio sostenibile e per avviare un processo virtuoso di trasformazione dell'ambiente in cui viviamo . Ci aiuteranno, in questo compito, il prof. avv. Paolo Piva che inquadrerà il tema nell'ambito del diritto europeo e nazionale, la prof. Maria Rosa Vittadini che ci spiegherà cos'è effettivamente la Vas dal punto di vista dei contenuti e, infine, l'avv. Paola Noemi Furlanis che, in qualità di dirigente della Direzione Vas-Vinca regionale, ci illustrerà la specifica normativa regionale sull'argomento.
Si tratta di iniziativa organizzata dall' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia. Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti i relativi crediti formativi. Per iscrizioni e informazioni potete contattare l' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia - Isola del Tronchetto, 14 - 30135 Venezia - Tel. 041.52.03.466 / 041.52.03.818 - Fax 041.52.40.377 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): oappc.venezia@archiworldpec.it -

ProgrammaDefinitivo

Studio del Notariato sul trattamento fiscale dopo il D.Lgs. n. 23/2011 della cessione “gratuita” di aree e di opere di urbanizzazione al Comune

12 Mag 2014
12 Maggio 2014

Segnaliamo lo studio n. 248-2014/T del Notariato, relativo alla cessione "gratuita" di aree e di opere di urbanizzazione al Comune (il trattamento fiscale dopo il D.Lgs. n. 23/2011).

Secondo lo studio restano le agevolazioni (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) per gli atti di cessione "gratuita" di aree e di opere di urbanizzazione effettuati a favore del Comune, a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, anche se l'art.10, comma 4, D. Lgs. n.23/2011 (in vigore dal 1/1/2014) abbia disposto che "sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie" in relazione agli atti a titolo oneroso aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili.

Studio n. 248-2014 - Cessione gratuita di aree (e di opere di urbanizzazione) al Comune - trattamento fiscale dopo il D.Lgs. n. 23-2011

http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/248-14-t.pdf

         

MEPA: quando l’amministrazione è obbligata?

12 Mag 2014
12 Maggio 2014

Confindustria Vicenza organizza un incontro sul MEPA.

L’incontro, fissato per martedì 27 maggio 2014 dalle ore 9 (registrazione partecipanti dalle 8.45) alle ore 13, presso Palazzo Bonin Longare (Corso Palladio 13 – Vicenza), si propone di illustrare alle amministrazioni pubbliche il modo più efficiente per ricercare i prodotti  all’interno del catalogo MEPA, valutando l’effettività dell’obbligo di acquisto sul mercato stesso in luogo dei sistemi tradizionali.

Pubblichiamo il programma e la scheda di adesione

MEPA quando l'amministrazione è obbligata_maggio 2014

Anche per gli enti locali c’è l’obbligo di pagare la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici

12 Mag 2014
12 Maggio 2014

Le SS. UU. della Cassazione, nella sentenza del 02 maggio 2014 n. 9560 affermano che la tassa di concessione governativa sui telefonini non è abrogata ed è dovuta anche dagli enti locali, ai quali non si estende l’esenzione spettante all’Amministrazione dello Stato.

Ecco il passo rilevante delle sentenza: “11. Tanto stabilito, occorre verificare se la tassa in questione pur essendo dovuta, lo sia anche da parte degli enti locali o a quest’ultimi possa intendersi estesa l’esenzione spettante all’Amministrazione dello Stato.

11.1. Alla domanda se agli enti locali spetti l’esenzione dalle tasse di concessione governativa, tra le quali quella qui in esame si annovera, si deve rispondere negativamente in quanto, innanzi tutto, la predetta esenzione non è specificamente prevista dal d.P.R. n. 641 del 1972. In tale decreto l’art. 13-bis, comma 1, nel disciplinare le esenzioni prevede esclusivamente che: “Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”. E in proposito questa Corte ha stabilito che: “In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall’art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l’espresso disposto dell’art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l’insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale” (Cass. n. 8825 del 2012).

11.2. Si tratta dell’applicazione di un principio generale secondo il quale le norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria costituiscono una deroga alla regola generale e sono perciò di stretta interpretazione. Ciò, vale a dire l’inammissibilità dell’analogia come strumento di interpretazione delle norme agevolative in materia fiscale, impedisce di dare rilevanza al fatto che l’art. 74 (già 88), comma 1, del TUIR stabilisca l’esenzione dall’IRES per “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni”.

11.3. Inoltre, e si tratta di un elemento non irrilevante, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, distingue i Comuni dalle amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni e alle altre la natura di amministrazioni pubbliche, impedendone una generalizzata e generalizzabile assimilazione, la quale resta, quindi, soggetta ad una specifica scelta legislativa, nel caso non adottata. Sicché deve escludersi che i Comuni non siano assoggettati alla tassa di concessione governativa in questione”. 

dott. Matteo Acquasaliente

CASS. civ. 2014 n. 9560

In materia di accesso agli atti le ragioni di carattere difensivo prevalgono sulla privacy

12 Mag 2014
12 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza dl 29 aprile 2014 n. 553, conferma che, in materia di accesso ai documenti amministrativi, le ragioni di carattere “difensivo” prevalgono su quelle connesse alla privacy: “In proposito la questione relativa al diritto d'accesso agli atti ispettivi, contenenti possibili dati riservati o quantomeno sensibili, nonché sulla questione, strettamente connessa alla precedente, relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti costituzionalmente garantiti afferenti alla tutela di interessi giuridici dei soggetti coinvolti ed alla riservatezza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, è stata definita dalla giurisprudenza che ha ritenuto prioritarie le necessità difensive degli istanti, tutelate dall'art. 24 della Costituzione e dal disposto dell'art. 24, comma 7 della L. n. 241 del 1990, nella parte in cui dispone che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (Cons. di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1684; 12 dicembre 2012, n. 6380; 9 maggio 2011, n. 2747; 16 dicembre 2010, nn. 9102 e 9103)”.  

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 553 del 2014

Trascorsi 30 giorni il Comune non può sospendere la SCIA ma solo agire in autotutela

12 Mag 2014
12 Maggio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 560 del 2014: "4. Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti, ritiene il Collegio che sussistano manifeste ragioni d’illegittimità del provvedimento del 12 dicembre 2013, con il quale l’amministrazione, nel richiedere l’integrazione della documentazione relativa agli standard da destinare a parcheggio, ha nuovamente sospeso l’efficacia della S.C.I.A. . Essendo noto che l’amministrazione, una volta che risulti decorso il termine perentorio di 30 giorni prescritto dall’art. 23, comma 6, del Dpr 380/2001, per la sospensione dell’efficacia della S.C.I.A., può provvedere solo esercitando il potere di autotutela disciplinato dagli art. 21 nonies e quinquies della L. n. 241/90, salve le misure sanzionatorie di cui all’art. 21 L. 241/1990. E risultando, nel caso di specie, che il provvedimento impugnato sia stato adottato, ben oltre il trentesimo giorno dalla data di ultima integrazione della S.C.I.A. (2 settembre 2013), per segnalare ancora una  carenza documentale, e comunque senza i presupposti e le forme dell’autotutela. Si tratta dunque di un provvedimento extra ordinem che, pertanto, deve essere annullato".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 560 del 2014

Il geometra non può redigere un piano di lottizzazione

09 Mag 2014
9 Maggio 2014

La Giurisprudenza amministrativa è ormai concorde nel ritenere che il geometra non possa redigere un piano di lottizzazione (rectius ogni strumento di programmazione urbanistica) perché solo l’ingegnere ha le competenze tecnico-professionali necessarie per redigere questi strumenti di pianificazione.

A tal fine si ricorda che: “Invero, secondo la prevalente giurisprudenza ( cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 n. 1466, Cons. St. Sez. IV 3.9.2001 n. 4620) la redazione di un piano di lottizzazione e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatorio che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 01.09.2010, n. 3354) e che: “Ha statuito Cass. civ. sez. II 14.4.2005 n. 7778 che, benché non sia ex se preclusa ai geometri la predisposizione di piani di lottizzazione nel concreto “in considerazione delle attività che l'art. 16 del R.D. 274 del 1929 riserva ai geometri ( e cioè la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con uso del cemento armato solo per piccole costruzioni di edifici rurali o per uso di industrie agricole di limitata importanza) e nel rispetto della ratio della norma, volta ad assicurare che determinate attività siano svolte da professionisti che, per la loro capacità professionale siano in grado di consentire la costruzione di opere non pericolose per la pubblica incolumità, la redazione di un piano di lottizzazione che comprenda la progettazione di due complessi residenziali, ciascuno di tre piani fuori terra, oltre cantine e boxes, opere che impongono la soluzione di problemi tecnici non solo in ordine ai calcoli del cemento armato, ma anche in relazione alle opere di urbanizzazione primaria da realizzare, non possa rientrare fra quelle attività che, con riferimento alla modestia delle opere consentite per legge al geometra, siano tali da escludere un pericolo per la pubblica incolumità e possano, conseguentemente, essere consentite allo stesso”; ancora secondo TAR Brescia 29.10.2008 n. 1466, pur nell’ambito di un orientamento non preclusivo della competenza in questione, elemento discretivo che consente di attribuire il piano di lottizzazione alla competenza dei geometri sarebbe dato dalla mancanza nel medesimo di elementi di raccordo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elementi come visto presenti nel piano presentato. Infine secondo Cons. St. sez. IV n. 4620 del 2001, ancor più restrittiva: “Le disposizioni contenute nel R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 stabiliscono che tale figura professionale ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenza per "costruzioni rurali e di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo...", nonché per "modeste costruzioni civili". La giurisprudenza ha precisato, in proposito, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. È stato affermato, più in particolare, che resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio (Cons. St., Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; n. 3 del 3.1.1992). È facile osservare come nelle disposizioni su citate non sia ravvisabile alcuna indicazione che faccia riferimento a strumenti di programmazione urbanistica, mentre è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatoria in tale settore, anche se si limita l'attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatorio che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cons. St., Sez. IV, n. 765 del 9.11.1989)” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 16.06.2010, n. 2839) e finanche che: “Le disposizioni contenute nel R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 stabiliscono che tale figura professionale ha, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, competenza per “costruzioni rurali e di edifici di uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo...”, nonché per “modeste costruzioni civili”.

La giurisprudenza ha precisato, in proposito, che le indicate attività professionali non possono che restare limitate alle specifiche previsioni normative, che non implicano alcuna possibilità di estensione, anche in considerazione di motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva. E’ stato affermato, più in particolare, che resta preclusa al Geometra la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione di insieme, che ponga problemi di carattere organizzatorio (Cons. St., Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; n. 3 del 3.1.1992).

E’ facile osservare come nelle disposizioni su citate non sia ravvisabile alcuna indicazione che faccia riferimento a strumenti di programmazione urbanistica, mentre è pacifico che la redazione di un piano di lottizzazione costituisce attività che chiaramente richiede una competenza programmatoria in tale settore, anche se si limita l’attività a opere di modesta entità, e nonostante che la stessa sia posta in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.

In effetti, come già affermato da questa Sezione, la redazione di un tale strumento concerne indubbiamente la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi di carattere programmatorio che indubbiamente postulano valutazioni complessive che non rientrano nella competenza professionale del Geometra, così come definita dall’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (Cons. St., Sez. IV, n. 765 del 9.11.1989)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 03.09.2001, n. 4620). 

dott. Matteo Acquasaliente

CDS n. 4620 del 2001

TAR Brescia n. 3354 del 2010

TAR Torino n. 2839 del 2010

Circolare mensile per l’impresa

09 Mag 2014
9 Maggio 2014

Pubblichiamo la circolare mensile per l'impresa n. 5/2014, predisposta da SOCIETA’ & PROFESSIONISTI SRL di Malo, che ringraziamo.

Segnaliamo, in particolare, le informazioni relative a:

- nuove possibilità per la compensazione di crediti certificati verso la P.A.;

- specificate le categorie dei soggetti obbligate ad aderire al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti;

- il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- rinnovi PEC e notifiche;

- acconto IMU 2014 e dichiarazione IMU.

Circolare n. 5 del 07-05-2014

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