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APE: ancora un pasticcio a fine anno 2013

15 Gen 2014
15 Gennaio 2014

E’ necessario parlare ancora di attestato di prestazione energetica in quanto la materia è ancora nel caos.  Nel giro di pochissimi giorni di fine anno 2013 si sono succedute diverse norme con scarso coordinamento tra loro, che comunque, a vario titolo, hanno modificato la disciplina del suddetto attestato.

Infatti con il c.d. decreto Destinazione Italia (in vigore dal 24 dicembre 2013) è stata effettuata una vera e propria rivoluzione in materia di allegazione dell’APE ai contratti di compravendita e di locazione con l’introduzione di tutta una serie di novità.

Come sopra riferito con il decreto c.d. Destinazione Italia n. 145/2013 si è intervenuti nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica degli edifici, modificando le regole sull’obbligo di allegazione ai contratti immobiliari dell’attestato di prestazione energetica, disposizioni introdotte appena  cinque mesi fa (ossia con la Legge 3 agosto 2013 n. 90, con la quale venne convertito in Legge il dl n. 63/2013).

La legge che ha istituito l’APE aveva, infatti, inizialmente previsto che la mancata allegazione  del documento ai contratti di vendita, di locazione  e di trasferimento di immobili  a titolo gratuito, fosse causa di nullità dei relativi atti.

Si trattava di una sanzione particolarmente forte, possibile causa di incertezze nelle transazioni svolte sul mercato immobiliare, come tale criticata dalle principali associazioni di categoria.

Nel dl n. 145/2013 si è intervenuti a modificare il regime sanzionatorio della mancata allegazione  ai contratti dell’attestato di prestazione energetica.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo dell’obbligo di cui alla legge n. 90/2013 si è, infatti, previsto più semplicemente che copia  dell’APE debba essere allegata al contratto di compravendita e, per quanto riguarda il settore delle locazioni, ai soli contratti di locazione  aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo, oltre che per i contratti non soggetti a registrazione , anche per nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari.

Occorre inoltre osservare come il termine “copia” utilizzato dal legislatore faccia pensare all’intenzione di semplificare gli adempimenti  legati all’obbligo di allegazione  dell’APE, potendosi d’ora in poi probabilmente ritenere sufficiente l’allegazione  al contratto di una semplice copia non autenticata dell’attestazione.

E’ da tenere in conto poi che nei contratti in questione  le parti devono avere cura di inserire un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine  all’attestazione della prestazione energetica dell’edificio.

Come si diceva è poi cambiato il regime sanzionatorio della mancata allegazione  dell’APE al contratto. Ad esempio nel caso manchi la dichiarazione  predetta o l’allegazione dell’APE, le parti del contratto sono , infatti, soggette al pagamento, in solido tra loro e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3 mila a 18 mila euro.

L’accertamento e la contestazione per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal nuovo decreto legge saranno svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dalla stessa Agenzia delle Entrate.

L’aspetto curioso della vicenda è però rappresentato dal fatto che con la successiva legge di stabilità n. 147/2013 è stato disposto che l’obbligo di allegazione dell’APE decorra dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale atteso da tempo e che avrebbe dovuto adeguare le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Ma, come detto, il dl n. 145/2013 appena qualche giorno prima aveva abrogato la predetta disposizione, sostituendo appunto il regime  della nullità dell’atto di trasferimento con una sanzione pecuniaria.

Altro motivo di preoccupazione per gli operatori del settore è giunta poi dal c.d. decreto mille proroghe n. 151/2013, con il quale è sembrato addirittura che fosse stata disposta la possibilità dell’acquisizione  successiva dell’APE rispetto alla stipula degli atti di trasferimento.

Cosa accade adesso ? Il legislatore confusionario di fine 2013 ha inteso davvero eliminare la sanzione  della nullità degli atti o ha voluto semplicemente rimandarla a un prossimo futuro ?

Il Notariato propende decisamente  per la prima soluzione , in quanto la legge di Stabilità 2014 è di fatto intervenuta su una disposizione già abrogata dal dl n. 145/2013 e quindi ormai senza alcun effetto.

In sostanza le modifiche normative si sono concretizzate come segue:

a)      nessun obbligo per gli atti traslativi a titolo gratuito;

b)      obbligo di allegazione del suddetto attestato limitatamente, oltre alle vendite , ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo esclusi i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari;

c)      eliminazione della nullità quale sanzione civilistica per il caso di violazione dell’obbligo di allegazione al contratto, sostituita opportunamente  con una serie di sanzioni pecuniarie amministrative;

d)      possibilità di sanatoria per i contratti stipulati  nel vigore della precedente normativa.

Da ultimo va rilevato che il decreto 23.12.2013 n. 145, eliminando la sanzione della nullità per il caso di violazione  dell’obbligo di allegazione dell’APE, introduce la possibilità di sanatoria per i contratti stipulati tra il 04 agosto 2013 ed il 24.12.2013.

Il Decreto Destinazione Italia ha previsto cha la sanatoria possa essere richiesta da una delle parti del contratto o da un loro avente causa.

Per sanare la nullità deve essere pagata una sanzione pecuniaria introdotta come sanzione per la mancata allegazione dell’APE. La sanatoria si può ottenere se non è stata dichiarata la nullità del contratto con sentenza passata in giudicato. Ovviamente della intervenuta sanatoria sarà opportuno dare atto citando gli estremi del pagamento della sanzione.

Avv. Giamartino Fontana

La stessa persona può rilasciare il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica?

14 Gen 2014
14 Gennaio 2014

L'art. 146, comma 6, del D. Lgs 42/2004 (come modificato dall'art. 4, comma 16, della legge 106 del 2011) stabilisce che: "6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia".

A mio parere, per garantire la differenziazione prescritta dalla disposizione sarebbe necessario che non solo fosse diverso l'istruttore dei due procedimenti (edilizio e paesaggistico), ma anche il soggetto che rilascia i due titoli.

Il TAR Liguria, nella sentenza n. 1257 del 2013, peraltro, afferma il contrario, lasciandomi pertanto alquanto perplesso.

Scrive il TAR: "3.2 Con il secondo ordine di censure, viene dedotta la violazione dell’art. 146 comma 6 d.lgs. 42\2004, in quanto l’autorizzazione paesaggistica risulta rilasciata dal medesimo soggetto che ha sottoscritto il permesso di costruire, con conseguente commistione di valutazioni palesemente differenti da cui discende l’incompatibilità del funzionario. Invero, in linea generale, in assenza di una specifica tipologia di incompatibilità, prevale l’autonomia delle attività e delle valutazioni, garantita dal diverso iter procedimentale nonché dai diversi presupposti oggetto di esame. Pertanto, a fronte di una valutazione basata su tali differenti presupposti (per un verso urbanistico edilizi e per l’altro di compatibilità rispetto al vincolo paesaggistico esistente) nonché di iter presso organi anche consultivi diversi, ed in assenza di specifici elementi da cui desumere una specifica incompatibilità, non è possibile inferire automaticamente che la stessa persona non possa partecipare, laddove ne abbia le competenze, a differenti valutazioni. E’ pur vero che proprio la diversità di valutazioni renderebbe opportuno, nell’interesse della stessa amministrazione, la divaricazione soggettiva dei funzionari responsabili; peraltro, la scarsità di risorse degli enti locali, specie di piccole dimensioni, rende di non facile raggiungimento tale auspicabile obiettivo; anche su tali considerazioni si fonda, presumibilmente, la stessa formulazione della norma invocata, che parla di garantire la differenziazione di attività. Ciò non toglie che il sindacato delle diverse valutazioni debba essere svolto con i dovuti specifici approfondimenti, pur nell’identità del progetto, distinguendo i presupposti di ammissibilità edilizia da quelli, ben distinti, della compatibilità col vincolo paesaggistico. E’ in tale contesto che va quindi interpretata la norma invocata, la quale, in termini di indicazione programmatoria a monte, prevede che “gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”. In assenza della necessaria formalizzazione di una incompatibilità soggettiva, ciò che deve essere assicurato è la sussistenza di un adeguato livello tecnico scientifico nonché la differenziazione oggettiva di valutazione e della relativa attività. E’ evidente che tale differenziazione sia meglio perseguibile in caso di divaricazione soggettiva dei soggetti titolari delle rispettive competenze; tuttavia, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva si impone un’esegesi conforme all’autonomia ed alle carenze organizzative dei Comuni, salva ovviamente, a valle, l’attenta analisi delle censure dedotte avverso il provvedimento conclusivo e l’iter istruttorio, al fine di verificare la sussistenza nella specie delle adeguate cognizioni, della autonoma valutazione e della specifica esplicazione delle ragioni sottese alla decisione amministrativa, che la giurisprudenza impone sia per l’accoglimento del progetto che per il diniego. Invero, in linea ordinaria l’esercizio del potere valutativo comunale è vincolato dal parere del Soprintendente, cosicchè la questione in esame perde di particolare rilievo nel caso normale disciplinato dal comma 6 dell’art. 146. Nel caso di specie, invece, è stato esercitato il potere – dovere di cui al comma 9, in assenza del parere dell’organo statale. In tale contesto, la disposizione invocata col motivo in esame – come emerge dalla sua stessa formulazione - è nata all’evidenza come norma di carattere programmatorio, il cui destinatario primario è la Regione la quale, nel valutare la tipologia di organo cui eventualmente delegare la funzione in parola, deve valutare gli elementi indicati dal legislatore; al riguardo, è possibile, come fatto in altre in altre Regioni, individuare elenchi di comuni aventi le necessarie caratteristiche, ovvero incentivare forme di associazione e cooperazione fra comuni per l’esercizio di tale funzione. Nel caso in esame, in assenza di tali adempimenti regionali, valgono le considerazioni predette, non potendo farsi cadere a carico dei singoli comuni, in termini di illegittimità di singoli atti per mera incompatibilità soggettiva, un previsione programmatoria quale quella invocata".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Liguria 1257 del 2013

Il vicino litigioso non è un soggetto al quale debba essere mandato l’avviso di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio

14 Gen 2014
14 Gennaio 2014

Lo si legge nella sentenza del TAR Liguria n. 1257 del 2013.

Scrive il TAR: "3.1 Con il primo motivo gli odierni ricorrenti lamentano la violazione delle garanzie partecipative, in quanto la precedente impugnazione li rendeva controinteressati di immediata individuazione rispetto all’iter di nuova approvazione. La censura non è suscettibile di accoglimento. La sezione in materia si è già espressa ribadendo il principio a mente del quale il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento avviato per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto confinante (cfr. Tar Liguria n. 1736 \2009)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Liguria 1257 del 2013

Per il TAR Liguria i confinanti e i limitrofi sono sempre legittimati a impugnare i titoli edilizi dei vicini

14 Gen 2014
14 Gennaio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Liguria n. 1257 del 2013.

Scrive il TAR: "1. Preliminarmente, parte resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità per carenza di interesse o comunque per acquiescenza. L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
1.1 Per ciò concerne la contestata vicinitas e l’assenza di pregiudizio per i ricorrenti, l’eccezione appare all’evidenza pretestuosa: se in linea di fatto è incontestato come gli immobili siano distanti solo 15 metri e collocati nel medesimo contesto urbanistico territoriale, in linea di diritto costituisce jus receptum, ribadito dalla sezione e dalla prevalente giurisprudenza, che i proprietari di immobili posti in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da un permesso di costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che, incidendo sulle condizioni dell'area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona, nè è necessaria la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione edilizia (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 3055\2013 e 2488 \2013, Tar Liguria n. 34\2013). Nel caso di specie la vicinanza e l’identità del contesto territoriale ed urbanistico, invero riconosciuta anche dalla pianificazione vigente oggetto di applicazione, è indiscussa, come emerge dalla documentazione cartografica, fotografica e anche progettuale versata in atti".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Liguria 1257 del 2013

Per il TAR Milano la mancata indicazione degli oneri di sicurezza non determina l’esclusione della gara

14 Gen 2014
14 Gennaio 2014

Il T.A.R. Lombardia, Milano, nella sentenza del 09 gennaio 2014 n. 36 afferma che, almeno per gli appalti di fornitura, la mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale non determina l’esclusione automatica dell’offerente che non li ha indicati in sede di offerta.

Questa sentenza, inoltre, mette in risalto il contrasto giurisprudenziale presente nella materia de qua: “Osserva il Collegio che, in base a quanto disposto dal citato c. 3 bis dell’art. 86, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Per il c. 4 del successivo art. 87 “non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12, D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 ed alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7, D.P.R. 3.7.2003 n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta, e risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

I.2) Preliminarmente, il Collegio dà atto che, malgrado la dizione unitaria utilizzata dal legislatore nelle norme sopra riportate, la giurisprudenza e la prassi hanno individuato due distinte categorie di “oneri di sicurezza”, distinguendo i costi relativi ai rischi c.d. da “interferenze”, da quelli connessi ai rischi dell'attività propria dell'appaltatore (c.d. “rischi propri”, o “costi di sicurezza aziendale”).

I rischi da interferenze sono quelli derivanti dai contatti tra il personale, o l’utenza, del committente, e il personale dell'appaltatore, per la cui prevenzione la stazione appaltante deve elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, c.d. Duvri, quantificando i relativi costi, che devono essere espressamente indicati nella lex specialis, e non sono soggetti a ribasso in sede di gara. In particolare, il predetto Duvri, ha lo scopo di favorire la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; sono ad esempio rischi che danno luogo ad “interferenze”, quelli esistenti nel luogo del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore,

I c.d. costi di sicurezza aziendale sono invece quantificabili solamente dal singolo concorrente, in rapporto alla sua offerta economica e alla sua specifica organizzazione, come avviene ad esempio negli appalti di fornitura senza installazione, salvo consegna nei luoghi di lavoro o nei cantieri e negli appalti di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione di prestazioni all’interno della stazione appaltante (v. art. 26 D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici 05.03.08 n. 3).

I.3) Alla luce di quanto precede, il Collegio osserva che i costi della sicurezza afferenti l’appalto di che trattasi sono indubitabilmente riconducibili a quelli c.d. “aziendali”, trattandosi probabilmente di una delle fattispecie in cui la distinzione degli stessi dalla diversa categoria dei costi derivanti dal Duvri è maggiormente evidente.

L’oggetto del presente appalto non è infatti la produzione di energia elettrica, ma solamente la sua messa a disposizione alla committente, previo acquisto della stessa sul libero mercato, mediante operazioni meramente commerciali, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 16.3.1999 n. 79. Concretamente, i dipendenti dell’appaltatore, non entrano in contatto con alcuna struttura della stazione appaltante, e si limitano sostanzialmente a svolgere operazioni interamente riconducibili a un’attività di intermediazione commerciale.

Ancora in via preliminare va inoltre evidenziato che, nella fattispecie per cui è causa, la lex specialis, pur richiamando genericamente il D.Lgs. n. 163/06, non ha espressamente prescritto agli offerenti l’indicazione dei costi della sicurezza, che non sono effettivamente stati menzionati dalla controinteressata, ciò che, secondo la ricorrente, darebbe luogo alla violazione delle norme sopra riportate.

I.4) Sul punto, il Collegio non ignora che, secondo un orientamento, invocato dalla ricorrente, le imprese partecipanti ad un appalto devono necessariamente includere nella loro offerta, a pena di illegittimità, oltreché gli oneri di sicurezza per le interferenze, anche i detti oneri di sicurezza da rischio specifico, o aziendali. Tale conseguenza viene fatta derivare dal combinato disposto dei citati artt. 86 c. 3 bis e 87 c. 4 D.Lgs. n. 163/2006, in conseguenza della loro imperatività, ed in ragione degli interessi di ordine pubblico ad esse sottesi, in quanto posti a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori. Secondo detto orientamento, neppure la mancanza di una specifica previsione sul punto nella lex specialis potrebbe giustificare l’omessa indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, atteso il carattere immediatamente precettivo delle norme di legge sopra richiamate, che prescrivono di esibire distintamente tali costi, in virtù di un’eterointegrazione, ex art. 1374 c.c., degli stessi atti di gara, tale da imporre, in caso di loro inosservanza, l'esclusione dalla procedura (T.A.R. Veneto, Sez. I, 8.8.2013 n. 1050, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 5.4.2013 n. 765, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 19.2.2013 n. 181, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.1.2013 n. 66).

Il Collegio, nella fattispecie, ritiene tuttavia preferibile aderire ad altro orientamento, recentemente seguito dal Consiglio di Stato, secondo cui, quando si tratti di appalti diversi dai lavori pubblici, e non vi sia una comminatoria espressa d’esclusione, ove sia omesso da parte del concorrente lo scorporo degli oneri di sicurezza per rischio specifico, il relativo costo, poiché coessenziale al prezzo offerto, rilevi ai soli fini dell’anomalia di quest’ultimo, potendo pertanto darsi luogo all’esclusione solamente all'esito, ove negativo, di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell'offerta economica nel suo insieme (C.S., Sez. III, 10.7.2013 n. 3706).

I medesimi principi sono peraltro stati affermati da C.S., Sez. III, 18.9.2013 n. 5070, relativamente ad un appalto per la fornitura di un impianto angiografico per diagnostica, dunque a fronte di una fattispecie pressoché identica a quella per cui è causa, in termini di costi per la sicurezza, trattandosi di mettere a disposizione della stazione appaltante una mera fornitura che non comportava alcuna “interferenza” tra committente ed appaltatore.

Ritiene in particolare il Collegio che le ragioni della preferenza per l’orientamento giurisprudenziale meno restrittivo nei confronti del concorrente che non abbia indicato i costi di sicurezza “aziendali” in sede di offerta, subordinandone l’esclusione solo in esito al mancato superamento della verifica di anomalia, possano essere apprezzate con chiarezza nella fattispecie per cui è causa, alla luce delle sue peculiarità. Come già evidenziato, l’appalto di che trattasi non comporta infatti l’esecuzione di prestazioni che richiedano l’intervento di specifico personale presso la stazione appaltante e l’aggiudicatario si limita a svolgere un’attività di intermediazione commerciale, senza produrre alcun bene materiale. Conseguentemente, gli oneri di sicurezza sopportati dalla controinteressata, per quanto certamente esistenti, sono conoscibili solo dalla stessa, in relazione alla sua struttura aziendale, e non all’oggetto dell’appalto, e risulteranno altresì marginali, dal punto di vista quantitativo, ove raffrontati con quelli sopportati da esecutori di appalti aventi ad oggetto un’attività materiale, perlopiù da svolgersi, in tutto o in parte, presso la stazione appaltante.

Ritiene pertanto il Collegio che l’esclusione di un concorrente, in conseguenza della predetta omissione, sarebbe del tutto sproporzionata, ben potendo la stazione appaltante verificare, in sede di giudizio sull’anomalia dell’offerta, se la stessa sia stata predisposta considerando, o meno, i detti costi di sicurezza per rischio specifico”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Milano n. 36 del 2014

Modifica del tasso legale degli interessi: dal 1° gennaio 1%

14 Gen 2014
14 Gennaio 2014

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 2,5% all’1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 12.12.13, pubblicato nella G.U. n.292 del 13 dicembre 2013. L’intervento modificativo, disposto secondo le indicazioni dell’art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria. Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Inoltre la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:
· una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso (con minore aggravio per il contribuente), in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2013 e 2014 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
· una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.13, pubblicato sulla G.U. n.303 del 28.12.13;
· una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo, di cui all’art.45, co.2 Tuir;
· una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Riassumiamo di seguito in tabella l’evoluzione degli interessi legali nel tempo:
Termine iniziale   Termine finale     Misura percentuale
21.04.1942              15.12.1990              5%
16.12.1990              31.12.1996            10%
01.01.1997              31.12.1998               5%
01.01.1999              31.12.2000               2,5%
01.01.2001              31.12.2001               3,5%
01.01.2002              31.12.2003               3,0%
01.01.2004              31.12.2007               2,5%
01.01.2008              31.12.2009               3%
01.01.2010              31.12.2010               1%
01.01.2011              31.12.2011               1,50%
01.01.2012              31.12.2013               2,50%
01.01.2014               ----------                   1%

Sistema di pagamenti SEPA

13 Gen 2014
13 Gennaio 2014

A decorrere dal 1° febbraio 2014 i bonifici, gli addebiti diretti nazionali del circuito bancario (RID) e postale dovranno essere dismessi per essere sostituiti dai corrispondenti servizi SEPA. Dalla stessa data, oltre alle banche e agli altri fornitori di servizi di pagamento, anche gli utilizzatori degli stessi hanno l'obbligo di essere in grado di inviare e ricevere pagamenti nei nuovi standard europei.

Che cosa è la SEPA?
SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - i cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni e gli altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

Quali sono i contenuti della SEPA?
Il progetto SEPA prevede la definizione di standard comuni per bonifici e addebiti diretti, i due principali servizi di pagamento al dettaglio in euro diversi dal contante. In Italia, l'adozione dei bonifici SEPA e degli addebiti diretti SEPA determinerà l'eliminazione dei servizi corrispondenti, il bonifico nazionale e il RID. Nell'ambito del progetto SEPA sono state anche definite alcune regole comuni per i servizi basati su carte di pagamento (ad esempio l'adozione del microchip). In prospettiva le attività si estenderanno a servizi innovativi come i pagamenti tramite telefono cellulare o su internet.

Quali sono i vantaggi della SEPA per le imprese?
Per le imprese, il vantaggio principale della SEPA risiede nella possibilità di ricevere ed effettuare pagamenti da e verso altri Paesi dell'Ue con le stesse modalità e tempi dei pagamenti nazionali a valere di un unico conto. I vantaggi più evidenti riguardano le imprese che operano su più paesi europei che potranno accentrare la gestione dei pagamenti e della liquidità senza dover detenere più conti nei paesi nei quali si intrattengono a vario titolo rapporti commerciali. Ulteriori benefici possono derivare, anche per le imprese che operano in ambito esclusivamente nazionale, dall'adozione di un unico standard di trasmissione e ricezione degli ordini di pagamento nel colloquio con le banche, che potrà essere integrato con più avanzate procedure di gestione aziendale e di fatturazione elettronica.

Cosa cambia in concreto il 1° febbraio 2014?
I bonifici nazionali e gli addebiti diretti dovranno essere eseguiti secondo le regole e gli standard fissati dal Regolamento europeo 260/2012. In particolare, l'utilizzo dello standard di messaggistica ISO-20022 XML costituisce la base per comporre i nuovi messaggi di pagamento che le banche e gli altri intermediari si scambieranno tra loro; tale linguaggio dovrà essere utilizzato per la trasmissione e la ricezione di bonifici e addebiti diretti da parte di quegli utenti (che non sono consumatori o microimprese) che inviano e ricevono dai prestatori di servizi di pagamento ingenti quantità di bonifici e addebiti diretti in forma raggruppata. L'unico codice identificativo del conto di pagamento sarà l'IBAN che in Italia è stato ormai da tempo adottato. Per quel che riguarda il codice di indirizzamento dei pagamenti, il BIC, esso non potrà più essere richiesto alla clientela dal 1° febbraio 2014 per i pagamenti nazionali e dal 1° febbraio 2016 per quelli transfrontalieri.

Per ciò che attiene gli addebiti diretti RID, gli stessi saranno sostituiti dallo strumento di incasso europeo SEPA Direct Debit (o SDD); la normativa riconosce la validità delle autorizzazioni attualmente in essere per gli addebiti diretti RID anche per gli incassi SDD, per cui non sarà necessario sottoscrivere una nuova autorizzazione all’addebito. Le nuove regole della SEPA prevedono, inoltre, una diversa modalità per gestire gli addebiti diretti sul proprio conto: i consumatori debitori possono dare istruzioni alla propria banca (o altro intermediario) di bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul proprio conto o redigere liste di creditori indesiderati (liste negative) o di creditori da cui accettare richieste di addebito (liste positive), fissando anche importi massimi o specifiche periodicità per l'incasso degli addebiti.

Quali strumenti di pagamento non cambiano?
Il regolamento n.260/2012 non riguarda le carte, le rimesse e la moneta elettronica. Gli assegni sono esclusi dal progetto SEPA. All'interno del contesto nazionale restano operativi, in quanto strumenti non corrispondenti a quelli SEPA e al momento senza cambiamenti, altri strumenti di pagamento come le RIBA, i MAV, i RAV, i bollettini postali e bancari. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso le Banche con cui si intrattengono rapporti di conto corrente.

Obbligo POS dal 1° gennaio 2014: i soggetti che effettuano vendita di beni e servizi, anche professionali, devono accettare i pagamenti anche con carte di debito

13 Gen 2014
13 Gennaio 2014

L’articolo 15, commi 4 e 5 D.L. n.179/12, cosiddetto “Crescita Bis”, ha previsto che: A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n.231/07. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.

Per quanto riguarda l’effettiva entrata in vigore della norma, essa risulta condizionata dall’adozione di un decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, che dovrà disciplinare le modalità, i termini e i soggetti interessati, provvedimento che è stato inviato nei giorni scorsi alla Banca d'Italia per il parere.

Dalle prime notizie che lo riguardano si apprende che l'obbligo del Pos scatti:
· per i pagamenti superiori alla soglia minima di € 30 e,
· limitatamente alle operazioni compiute fino al 30 giugno 2014, per chi avrà ricavi superiori a € 200.000 l'anno.

Quanto ai soggetti interessati si deve supporre, in attesa di limitazioni derivanti dal dettato del citato decreto attuativo, che la platea sia ampia e che potrà ricomprendere:
· i commercianti al dettaglio;
· i commercianti all’ingrosso;
· i produttori;
· gli agricoltori;
· gli ambulanti;
· i professionisti.
Con particolare riferimento all’attività professionale, la norma prevede che andranno installati dispositivi Pos, abilitati a scaricare i pagamenti delle parcelle dalle carte di credito, bancomat, carte convenzionali e prepagate direttamente sul conto corrente. Obiettivo della normativa è quello di aumentare la tracciabilità delle transazioni di denaro derivanti da prestazioni di carattere professionale. Quanto all’aspetto sanzionatorio si evidenzia che non esiste al momento una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all’istallazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.

Dal 2014 modificata la tassazione indiretta nel trasferimento degli immobili

13 Gen 2014
13 Gennaio 2014

Dal 1 gennaio 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni riguardanti la tassazione indirette (imposta di registro e imposte ipocatastali) nel trasferimento degli immobili: si tratta di modifiche generalmente positive per i contribuenti (visto che scende il prelievo complessivo in tali trasferimenti) ma sono state eliminate molte agevolazioni che sino allo scorso 31.12.2013 erano applicabili.

Pubblichiamo in allegato una nota sulle modifiche

tassazione indiretta trasferimento immobili

IMU: chiarito l’ambito dell’esenzione per gli immobili magazzino delle imprese edili

13 Gen 2014
13 Gennaio 2014

A decorrere dalla seconda rata dell’Imu del periodo di imposta 2013 è stata introdotta l’esenzione dal pagamento del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Il MEF ha chiarito che nel concetto di “fabbricati costruiti” va compreso anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero: tali fabbricati saranno esenti dal pagamento del tributo solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. Si ricorda che per fruire dell’esenzione Imu va presentata la dichiarazione Imu ai Comuni territorialmente competenti.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, risoluzione n.11, 11/12/2013)

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