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Le imprese hanno l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza a pena di esclusione

23 Dic 2013
23 Dicembre 2013

La querelle degli oneri della sicurezza sembra essere arrivata alla fine: secondo le recenti sentenze del Consiglio di Stato infatti le ditte hanno l’obbligo di indicarli a pena di esclusione.

Segnaliamo un commento pubblicato sulla “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, news del 15 dicembre 2013

Relativamente agli oneri aziendali, il Consiglio di Stato evidenzia nella sentenza in esame come l’obbligo delle imprese di farne specifica indicazione nell’offerta economica anche per gli appalti di servizi e forniture, ai sensi degli artt. 86, co. 3 bis, ed 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii., discende direttamente dalla legge, che integra il bando il quale a sua volta, perciò, non è di per sé illegittimo se non sottolinea tale obbligo ( Cons. St., III, 3 luglio 2013, n. 3565 ). Semmai, la mancata esplicitazione nel bando dell’obbligo in questione potrebbe essere censurabile dalla concorrente esclusa per non aver provveduto all’indicazione, ma non è questo il caso che ne occupa. Infine, quanto alla doglianza secondo cui le tre concorrenti anteposte in graduatoria all’attuale appellante non abbiano osservato tale obbligo ( a parte il fatto che non è chiaro se la censura sia riferita ai costi cc.dd. interferenziali od a quelli diversi e che, nel caso che, come sembrerebbe, sia riferita a questi ultimi, tale omissione refluisce esclusivamente sulla valutazione della congruità dell’offerta ), trattasi di profilo per la prima volta sollevato in appello; in primo grado, infatti, non vi è alcun motivo di censura in tal senso, non essendovene cenno alcuno nei motivi aggiunti, diretti a far valere tutt’altre forme di pretesa illegittimità dell’ammissione delle medesime tre concorrenti.

A tal fine si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 5981 a cui si riferisce parte dell’articolo.

sentenza 12.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
domenica 15 dicembre 2013 08:50 -
www.gazzettaamministrativa.it

dott. Matteo Acquasaliente

Cds n. 5981 del 2013

Piano casa: si applica in deroga a qualsiasi previsione degli strumenti urbanistici?

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Ecco una questione delicata che è emersa nell'applicazione dei vari piani casa e che oggi è ancora più urgente, soprattutto considerato che non è più prevista la deliberazione comunale di "adattamento" delle norme regionali agli strumenti urbanistici comunali.

Il problema, emerso con particolare forza durante il seminario dello scorso 13 dicembre svoltosi qui a Spinea (relatori arch. Berto e avv. Bigolaro) è il seguente:

Deroghe agli strumenti urbanistici e alle altre norme

Come ci si deve comportare con il rispetto della normativa contenuta negli strumenti urbanistici e riguardante vari aspetti? A esempio, dobbiamo preoccuparci del rispetto delle norme sui parcheggi? E ancora, se l’intervento prevede la realizzazione di una nuova unità abitativa, possiamo richiedere i due posti auto per ogni nuova unità abitativa imposti dalle norme tecniche di attuazione? Oppure possiamo richiedere la dotazione di una certa superficie in relazione alle nuove superfici commerciali? Possiamo applicare gli specifici criteri stabiliti dal regolamento edilizio sulle modalità di conteggio delle superfici illuminanti (che siano verticali o che siano conteggiate in un certo modo …)? Spesso, alcuni piani regolatori prevedono che, qualora l’intervento determini un incremento del carico urbanistico, questi interventi prevedano adeguati spazi  a parcheggio esterni. Possiamo continuare a richiederli? Ancora, le norme di piano prevedono un certo equilibrio tra i vari "tagli" di appartamenti in modo che il numero dei mini non superi il 50%  (o altre %)di quelli con superficie maggiore, ecc. ecc.

Possibile risposta: La problematica è molto seria e va valutata con attenzione. L’articolo 6 comma 1 della rinnovata l.r. 14/2009 precisa che le disposizioni di questa legge prevalgono sulle norme degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani “contrastanti” con esse. L’art. 6, comma 1, in questa prospettiva, sarebbe dunque un’importante precisazione della formula generale contenuta all’art. 2 della l.r. 14 (che parla solo di “deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali …”). In base all’art. 6, co 1, quindi, le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici non in contrasto con il piano casa dovrebbero continuare ad applicarsi. Sarebbe dunque possibile derogare agli indici di edificabilità, ai parametri della superficie coperta, alle distanze dai confini, a tutte le prescrizioni contrastanti con il piano casa e impeditive dell’intervento da realizzare; ma non a quelle che non si pongono in effettivo contrasto con il piano casa, e in particolare non a quelle sulle modalità di esecuzione (rispetto di particolari caratteristiche per gli interventi nelle zone agricole, piuttosto che il numero di unità nelle zone agricole, o, ancora, il numero di mini appartamenti rispetto al numero di appartamenti con taglio medio nei condomini e ancora il numero di posti auto per ogni nuova unità edilizia, ecc.). In estrema sintesi: seguendo tale interpretazione, ad essere derogate dal piano casa sono le norme dei regolamenti e degli strumenti urbanistici che dicono che l’intervento non si può fare, piuttosto che quelle che dicono come si può fare.

Si tratta comunque di un tema molto delicato, che meriterebbe un’adeguata trattazione nelle previste disposizioni esplicative che la Regione deve predisporre.

"Pensiero laterale": Questa è la sintesi del quesito e la risposta che è stata ipotizzata. Vi sono però alcune "considerazioni laterali" che si possono fare. Se prevalesse questo tipo di interpretazione, attribuendo quindi una certa forza ai contenuti dell'articolo 6 primo comma, potrebbe essere "strategicamente" recuperato, da parte della stessa Regione, il rapporto con i Comuni, cercando così di salvaguardare anche principi di buona edificazione cui non è neppure consigliabile rinunciare. Da un lato, si rimedierebbe così all'impossibilità per i Comuni di incidere sulla norma regionale (non prevedendosi ora appunto alcuna deliberazione comunale), e dall'altro forse la Regione potrebbe, in questo modo, recuperare un rapporto virtuoso con le comunità locali salvaguardando principi di sussidiarietà.

arch. Fiorenza Dal Zotto - Comune di Spinea

Piano casa: il vademecum del Comune di Creazzo

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Creazzo, arch. Andrea Testolin, che sentitamente ringraziamo, ha predisposto un utile vademecum sul piano casa.

Alcune parti (per esempio i gradi di intervento nei centri storici) sono evidentemente ricollegate alle specifiche previsioni in vigore in quel Comune, ma nel complesso lo schema ha una utilità generale.

vademecum piano casa

La registrazione audio del convegno Venetoius del 6 dicembre 2013 sul terzo piano casa

20 Dic 2013
20 Dicembre 2013

Pubblichiamo la registrazione audio del convegno tenuto il 6 dicembre 2013 a Torri di Quartesolo sul terzo piano casa del Veneto (ci scusiamo se l'audio non risulterà ottimale)

Intervento parte 1

Intervento parte 2

Intervento parte 3

Intervento parte 4

Intervento parte 5

Intervento parte 6

Intervento parte 7

Intervento parte 8

Intervento parte 9

Intervento parte 10

Intervento parte 11

Intervento parte 12

Intervento parte 13

Intervento parte 14

Intervento parte 15

Intervento parte 16

Intervento parte 17

Intervento parte 18

Lo studio di Confartigianato del Veneto sugli effetti del piano casa nel Veneto dal 2009 al 2013

19 Dic 2013
19 Dicembre 2013

Pubblichiamo un interessante studio di Confartigianato del Veneto  sugli effetti del piano casa nel Veneto dal 2009 al 2013, ringraziando il Presidente Giuseppe Sbalchiero per l'autorizzazione alla pubblicazione.

Poichè si tratta di un file di 105M, per scaricarlo occorre qualche minuto di pazienza e di attesa.

Studio Confartigianato Veneto sugli effetti del piano casa

In Italia e anche nella scuola italiana ci sono ancora persone serie e cose che funzionano bene e che fanno sperare nel futuro

19 Dic 2013
19 Dicembre 2013

Riceviamo da un professore di un Liceo Scientifico del Veneto la nota che molto volentieri pubblichiamo, porgendo a lui, ai suoi ragazzi e alla sua scuola i complimenti di Venetoius.

           “Zerorobotics” è il nome del concorso internazionale che ha visto gareggiare quasi 70 squadre di 11 Nazioni Europee composte da studenti delle scuole secondarie di 2° grado e dai loro insegnanti in una disputa iniziata in giugno 2013 a “colpi” di codici informatici elaborati dalle squadre per muovere a distanza dei minisatelliti della NASA.

Promosso da una serie di Enti Nazionali tra cui il Politecnico di Torino, l’Università di Padova, l’Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), la NASA e le Agenzie Spaziali Europee ( ESA ), la competizione consiste nella creazioni di codici di programma per il controllo dei “SPHERES”, acronimo di Synchronised Position Hold, Engage, Experimental Satellites, ossia mini satelliti utilizzati dalla NASA all’interno della Stazione Spaziale per collaudare cicli di istruzioni, per eseguire rendez-vous autonomi e operazioni di attracco.

La Scuola Italiana si è fatta onore con una partecipazione notevole arrivando alle finali europee, che si disputeranno il 17 gennaio 2014 in Olanda presso la sede dell’Agenzia Spaziale Europea, con ben 20 squadre italiane su 36 squadre europee: un successo clamoroso che testimonia l’ottimo livello del sistema di Istruzione Italiano rispetto a quello degli altri Paesi Europei.

Durante la gara finale, i programmi dei vincitori saranno caricati ed eseguiti nei satelliti a bordo della Stazione Spaziale, sotto l’attenta supervisione degli astronauti che trasmetteranno tutte le operazioni in diretta all’Ente Spaziale Europeo in Olanda dove le squadre finaliste potranno assistere alla verifica dei loro programmi e alla proclamazione della squadra vincitrice.

La squadra formata da alcuni studenti del Liceo Scientifico nel quale insegno è arrivata in finale dopo molto lavoro, che ci ha visti impegnati anche durante l’estate. A seguito della pubblicazione di alcuni articoli sui quotidiani locali Confindustria ci fornirà un contributo per affrontare le spese di viaggio per recarci in Olanda.  In questa occasione, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inviato un comunicato stampa per richiamare l’attenzione sui miei cinque studenti finalisti, definiti “genietti” della robotica.  Bravi lo sono stati per davvero: mettere a punto competenze in programmazione informatica, conoscenza di Fisica e abilità nella lingua Inglese nel comprendere il testo di manuali di informatica e comunicare con le altre squadre sono un traguardo significativo. Tuttavia, è chiaro che senza il lavoro dei loro docenti tutto questo non sarebbe stato possibile: purtroppo nessuna parola di gratitudine  è stata spesa dal Presidente della Regione per il lavoro di noi docenti. Si tratta di un lavoro mal pagato, che però continuiamo a svolgere con estrema dedizione, passione e professionalità, tanto da arrivare ad essere i primi in Europa in una competizione di informatica-robotica. Inoltre, vorrei sottolineare quanti altri aspetti della formazione vengono sviluppati e approfonditi per iniziativa dei docenti della Scuola Italiana, senza alcun riconoscimento né economico né morale: dall’ambito scientifico a quello artistico e letterario fino a quello sportivo. Sono numerosi i colleghi che, come me, ogni giorno offrono il loro servizio al Paese,  dimenticati se non addirittura qualche volta maltrattati. Ci aiuterebbe ad andare avanti anche un semplice: “grazie per quello che fate per il futuro dei nostri figli e dell'Italia”.

Un docente"

E’ giusto che un avvocato partecipi senza saperlo a una gara per la scelta del legale del Comune?

19 Dic 2013
19 Dicembre 2013

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera che pone giustamente una questione rilevante, che sottoponiamo alla attenzione dei Comuni.

"Caro avvocato Meneguzzo, scrivo questa lettera, che potresti pubblicare sul sito Venetoius, per segnalarti una vicenda che mi è capitata recentemente. Un Comune mi ha chiesto un preventivo per difenderlo in un ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato. Ho inviato la mia proposta e dopo 15 giorni mi è arrivata la comunicazione che l'incarico era stato conferito a un altro legale, che aveva fatto una offerta economica più bassa. Non è mia intenzione ribadire tutte le già note perplessità sull'orientamento della Corte dei Conti del Veneto secondo il quale anche questo tipo di incarichi sarebbe sottoposto all'obbligo di effettuare una procedura comparativa per la selezione dell'affidatario (su cui, peraltro, mi sembra che ci sarebbe molto da dire), perchè mi interessa un altro profilo della questione: io non ha mai saputo che, inviando il mio preventivo, avrei partecipato a una procedura comparativa e ho appreso di avervi preso parte solo quando mi è stato comunicato che l'incarico era stato affidato a un altro avvocato. 

Si legge alla pagina 38 della "Indagine campionaria incarichi esterni affidati dagli enti locali veneti nel triennio 2009-2011", per quanto riguarda l’obbligo di effettuare una procedura comparativa per la selezione dell’affidatario,  che: " Ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. La disciplina di legge prevede infatti che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6”. L’art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 così sostituito dall’art. 46 del D.L. 112/2008 stabilisce che con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione54, tale per cui “l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata”.

Premesso che io personalmente ho intenzione di non partecipare ad alcuna gara "a chi fa manco" per ottenere gli incarichi, mi chiedo se invitare un avvocato a presentare un preventivo senza dirgli che si tratta di una gara possa qualificarsi come una "selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata" e se tale modo di procedere non costituisca anche una palese violazione dell'articolo 1 della L. 241/90, che stabilisce che: "L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza...".

Ringrazio per l'attenzione e invio un caro saluto. A.A."

Corte_Conti_Veneto_deliberazione_11062013_146

Non spetta al sindaco la competenza a ordinare la demolizione di opere abusive su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici

19 Dic 2013
19 Dicembre 2013

Un Comune ha ordinato, ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001, la demolizione di alcune opere abusive realizzate in area demaniale. L'interessato ha proposto un ricorso, lamentando la violazione dell’art. 95 della L.R. n. 61/85, ai sensi del quale spetterebbe al Sindaco e non al dirigente la competenza ad ordinare la demolizione delle opere abusive su terreni dello Stato.

Il TAR Veneto, con la sentenza n.  1395 del 2013, ha respinto il ricorso: "Sul punto pare sufficiente osservare che la normativa statale sopravvenuta, ed in particolare, gli artt. 27, 31 e 35 del T.U. dell’edilizia hanno attribuito al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale la competenza in materia di vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia e di interventi sanzionatori. Pertanto, rientra nella competenza di tali organi amministrativi e non del Sindaco l’adozione delle ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, ivi comprese quelle realizzate in assenza di permesso di costruire su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici".

sentenza TAR Veneto 1395 del 2013

In edicola da venerdì il commento al terzo piano casa

18 Dic 2013
18 Dicembre 2013

Presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, ieri l'assessore Marino Zorzato, Vicepresidente della Regione Veneto, ha presentato alla stampa il libro contenente il commento al terzo piano casa del Veneto, a cura di Bruno Barel, Dario Meneguzzo, Roberto Travaglini e Stefano Bigolaro.

Il volume sarà in edicola, unitamente al Corriere della Sera del Veneto, per un mese a partire da venerdì 20 dicembre 2013, al prezzo di euro 6.80, oltre al costo del giornale.

Chi non trovasse il volume subito disponibile in edicola può prenotarlo presso lo stesso edicolante.

L'intero ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza

estratto introduzione commento terzo piano casa

Cosa succede alle aree a standards di una lottizzazione quando entrano in vigore nuove previsioni urbanistiche?

18 Dic 2013
18 Dicembre 2013

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4757 del 2013 ha deciso alcuni ricorsi riguardante il diniego del rilascio di due titoli edilizi, motivato con riferimento alla previgente destinazione a standards attribuita alle aree interessate dagli interventi edilizi (attribuzione che era avvenuta mediante un atto unilaterale d’obbligo dal proprietario, nell'ambito di una lottizzazione convenzionata e completata). Il diniego è stato contestato perchè al momento della sua emanazione l'area risultava compresa in una  “zona edificata consolidata B2”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuta che la nuova classificazione non valga ad attribuire potenzialità edificatorie alle aree già qualificate a standards nella lottizzazione.

Anche il TAR Marche, con le sentenze n. 1345 e n. 1346 del 1999, aveva respinto i ricorsi, affermando che: “…quando è rilasciata una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato, la cui cubatura è stata assentita con riguardo a tutta quella ritraibile in relazione all’estensione dell’area di intervento, la parte di terreno eventualmente libera, rispetto all’edificio costruito e al quale è asservita, diventa inedificabile e tale natura costituisce una qualità oggettiva, fermo restando che nessuna norma richiede la trascrizione di un vincolo siffatto nei registri immobiliari. Infatti in considerazione del pubblico interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio comunale, deve ritenersi che il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un immobile di cubatura pari alla massima consentita, faccia sorgere sull’area interessata un vincolo reale che, indipendentemente dalle eventuali successioni nel diritto di proprietà di tale area, preclude il legittimo rilascio di nuove concessioni per una ulteriore e più intensa edificazione dell’area stessa”.

Scrive il Consiglio di Stato: "La disciplina urbanistica della zona interessata dalle istanze di concessione edilizia fu disciplinata compiutamente da un piano di lottizzazione convenzionato allo stato completamente eseguito sia per quanto riguarda i fabbricati che le opere di urbanizzazione e gli standards, tra i quali rientrano le aree interessate dai progetti edilizi oggetto del contenzioso, destinate a verde nel suddetto piano di lottizzazione. Trattandosi di lottizzazione completamente eseguita non è pertinente l’asserzione circa la scadenza ed inefficacia del piano attuativo superato dalla nuova disciplina urbanistica della zona, non essendo possibile che aree che hanno già espresso la volumetria nell’ambito della lottizzazione siano nuovamente utilizzate a fini edificatori sol perché non utilizzate quali aree di sedime di fabbricati ma destinate a standards. Invero il piano di lottizzazione convenzionato consente a tutte le aree in esso comprese di esprimere la propria volumetria che di regola viene concentrata su alcuni lotti, in modo da utilizzare quelli liberi a standards, così realizzando il contemperamento tra aree edificate e libere di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Nel caso di realizzazione di un manufatto edilizio la cui volumetria è stata calcolata sulla base di un’area asservita o accorpata, l’intera estensione interessata deve essere considerata a fini edificatori, con l’effetto che anche l’area asservita o accorpata non è più edificabile anche se oggetto di frazionamento o di alienazione separata dall’area su cui insiste il manufatto. Ne consegue la irrilevanza ai fini della capacità edificatoria della situazione fisica delle aree qui in considerazione. Peraltro, l’asservimento di quelle aree a standards è comprovato dall’atto d’obbligo con cui l’originario lottizzante vincolò le aree qui in questione a verde attrezzato nell’atto di convenzione accessivo al piano di lottizzazione (atto per notaio Mari dell’8 luglio 1983). L’asservimento inteso come fattispecie negoziale atipica ad effetti obbligatori in base al quale un’area viene destinata a servire al computo di edificabilità di un altro fondo dà vita ad un rapporto pertinenziale che ha natura permanente indipendentemente da quando questo asservimento è stato posto in essere (Cons. Stato, adunanza plenaria 23 aprile 2009, n. 3). Quanto al fatto che le aree a standards non furono cedute al Comune è del tutto irrilevante, atteso che la cessione al Comune delle aree destinate a standards costituisce un’obbligazione assunta dai lottizzanti ma non interferisce sul regime delle aree a cedersi.
4.- La qualificazione della maglia quale edificato consolidato nel nuovo piano regolatore del Comune non fa che dare atto della completa edificazione dell’intera zona e non attribuisce nuova ed ulteriore suscettività edificatoria, non essendo stati modificati né gli indici, né l’incidenza degli standards. Peraltro, le sopravvenienze urbanistiche più favorevoli sono irrilevanti fino a che permane il regime edilizio urbanistico attuato con il piano di lottizzazione (cfr. Cons. Stato, sezione quarta 20 luglio 2011, n. 4405; 9 luglio 2011, n. 4134).
5.- Quanto alla raffigurazione grafica della maglia nel nuovo piano regolatore generale, la retinatura dell’intera maglia non è significativa, prevalendo comunque sulla rappresentazione grafica la normativa, che come si è detto, non incrementa gli indici, né sottrae aree a standards. Comunque la retinatura indica la zona in cui è situata un’area e non attribuisce una nuova capacità edificatoria ad aree che già abbiano esaurito la loro volumetria. In conclusione, la situazione di un’area divenuta inedificabile in quanto asservita ad un’altra costituisce una qualità obiettiva del fondo opponibile anche al terzo acquirente, pure quando il limite all’ulteriore edificazione derivi dalla sopravvenienza di norme urbanistiche, tali da imporre la considerazione della volumetria preesistente, ancorché realizzata in epoca in cui il vincolo non esisteva (cfr. Cons. Stato, sezione quinta, 18 febbraio 2002, n. 7029; 28 giugno 2000, n. 3637; 10 febbraio 2000, n. 749; 21 gennaio 1997, n. 63)".

sentenza CdS 4757 del2013

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