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La proposta di un piano attuativo da parte del privato non esclude che possa anche essere qualificato di iniziativa pubblica

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013 si occupa della qualificazione indicata nel titolo, a i fini di valutare la legittimità dell’aumento di volumetria del 15% concesso ai privati, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985.

Dice il TAR: "2. La parte ricorrente sostiene, infatti, la violazione dell’art. 11 comma 4 della Legge reg. 61/1985, in quanto il piano ora impugnato  avrebbe dovuto essere qualificato quale piano di iniziativa privata e non pubblica.
2.1 Sul punto va rilevato come non sia sufficiente a far venire meno la connotazione “pubblica” del piano la constatazione relativa al fatto che lo stesso strumento di pianificazione era stato proposto da un soggetto privato che, a sua volta, si era accollato la realizzazione di alcune opere pubbliche extra ambito.
2.2 E’ del tutto evidente, infatti, che nulla impedisce all’Amministrazione di fare proprio un atto di iniziativa privata e ciò, sulla base di una valutazione che come è noto attiene al “merito” ed è insindacabile da questo Tribunale.
2.3 Sono inammissibili, pertanto, quelle censure che contestano la scelta di qualificare il piano di cui si tratta quale atto di iniziativa pubblica o, ancora, laddove si contesta l’esistenza di un effettivo interesse pubblico all’aumento dell’indice volumetrico assentito dalla Giunta. E’ del tutto evidente che in dette ipotesi siamo in presenza di valutazioni di merito, caratterizzate da un’ampia discrezionalità".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

La competenza ad approvare i piani attuativi spetta alla Giunta anche quando prevedano l’aumento della cubatura del 15% ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

Anche di questa questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1404 del 2013.

Scrive il TAR: "3. Ciò premesso è corretto anche il successivo procedimento di approvazione, non sussistendo l’ulteriore vizio di incompetenza della Giunta comunale e per quanto concerne la delibera n. 210 del 12/10/2011, così come dedotto dalla ricorrente nella parte in cui evidenzia che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 riserva al Consiglio, e non alla Giunta, le competenze dirette all’approvazione degli atti di pianificazione.
3.1 Sul punto va ritenuta corretta la ricostruzione dell’Amministrazione comunale laddove rileva che, successivamente all’adozione della delibera n. 172 del 03/08/2011, era divenuto vigente in sede di conversione il D.L. 70/2011, il quale all’art. 5 comma 13 aveva trasferito alla Giunta la competenza ad approvare i piani urbanistici attuativi e, ciò, a condizione che gli stessi risultassero conformi allo strumento di pianificazione generale.
3.2 Si consideri, ancora, che il piano di cui si tratta non era suscettibile di poter essere qualificato come una variante, in quanto la variazione dell’indice volumetrico in esso prevista risultava contenuta nel limite del 15% ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della L. Reg. 61/1985.
3.3 Ne consegue che il “piano perequato 10 – Via Montecchia”, non costituendo una variante, era suscettibile di essere poter considerato “conforme” alle previsioni urbanistiche e, in ciò, pur prevedendo un aumento della volumetria che il Legislatore regionale aveva ritenuto non esorbitare quella “minima tolleranza” che, laddove superata, avrebbe richiesto l’approvazione di una vera e propria variante.
3.4 Un’interpretazione diversa, così come quella prospettata da parte ricorrente, avrebbe l’effetto di porre nel nulla la modifica introdotta dal D.L. n. 70/2011, vanificando l’intento di semplificazione dell’iter procedimentale per tutti quei piani attuativi che presentino delle minime variazioni rispetto alla disciplina di settore".

sentenza TAR Veneto 1404 del 2013

L’imposta di bollo si paga anche per gli acquisti sul MePA

30 Dic 2013
30 Dicembre 2013

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E, chiarisce che le offerte e le accettazioni di beni e/o servizi effettuate all’interno del MePA sono soggette all’imposta di bollo, ex art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P:R. n. 642/1972, solamente laddove vi sia la stipulazione del contratto.

 Nello specifico, atteso che: “In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che "Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante".

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”, l’Agenzia delle Entrate giunge a ritenere che: “Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).

Come risulta dall'art. 53 delle 'Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione', pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it , infatti, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo..".

A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione”.

 A tal fine si allegano anche le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione richiamate nella risoluzione.

dott. Matteo Acquasaliente

agenzia_entrate_risoluzione_16122013_96_e

Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011

A che punto è la legge statale sul contenimento del consumo del suolo?

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

In materia ci sono già stati:

  • un primo testo del ddl, licenziato "in prima lettura" dal Consiglio dei Ministri il 14 giugno 2013;
  • i relativi pareri, dei quali si allegano alcuni;
  • un nuovo testo licenziato "in nuova lettura" il 13.12.2013 e che dovrebbe essere assegnato al Parlamento.

Si allega anche il testo illustrato dall'ANCE in un'audizione del Senato (18.12.2013), dedicata al tema del "consumo di suolo", ma non specificatamente al ddl governativo (non ancora pervenuto in Parlamento), quanto, piuttosto, ai profili generali (si potrebbe dire "culturali" della problematica).

dott. Roberto Travaglini - Confindustria Vicenza

CdM_14.06.2013_Bozza ddl consumo del suolo

ANCI_ddl_contenimento_consumo_suolo_7.11.2013

UPI_ddl_contenimento_consumo_suolo_7.11.2013

Conferenza_Unificata_parere_ddl_consumo_suolo_7.11.2013

ddl_statale_contenimento_consumo_suolo_testo_pre_CdM_13.12.2013

ANCE_consumo_suolo_audizione_Senato_18.12.2013

La misura del vincolo idraulico varia a seconda che il corso d’acqua sia disciplinato dal r.d. 523 del 1904 oppure dalle disposizione sulle bonifiche di cui al r.d. 368 del 1904

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

Segnaliamo la sentenza n. 202 del 2013 del Tribunale delle Acque Pubbliche, che spiega bene la questione di cui al titolo.

Scrive il Tribunale: "il r.d. n. 368/1904 si applica ai corsi d'acqua/canali facenti parte del sistema di bonifica, mentre il r.d. 523/1904 di applica i restanti corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione, l'art. 133, lett. a) r.d. n. 368/1904 prevede una distanza minima da 4 a 10 metri, secondo l'importanza del corso d'acqua. Per i restanti corsi d'acqua l'art. 96, lett. f) r.d. 523/1904 prevede la distanza minima di dieci metri".

Nel caso del Comune contemplato nella sentenza solo un fiume rientra nel campo di applicazione del r.d. 523 del 1904, mentre tutti gli altri corsi d'acqua sono pertinenti alle bonifiche.

Nel caso specifico, il Comune aveva modificato le n.t.a. del P.R.G. e il Tribunale ha ritenuto le modifiche apportate conformi alla normativa statale di riferimento sopra citata.

sentenza n. 202 del 2013 Tribunale Superiore Acque Pubbliche

Incentivi progettazione atti di pianificazione: i pareri della Corte dei Conti del Veneto

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/382/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, in particolare:se il riferimento ad "un atto di pianificazione" contenuto al comma 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato agli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche; se il Piano degli Interventi di cui alla L.R. 11/2004 art. 17, dovendosi rapportare con il Bilancio Pluriennale Comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali possa essere comunque considerato oggetto di pianificazione collegato alla realizzazione di opere pubbliche; se l'attività di redazione di un Piano di cui alla L.R. 11/2004 possa essere affidata in parte al personale interno e in parte attribuita all'esterno riducendo proporzionalmente il premio incentivante attribuito ai dipendenti.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/381/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/380/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/361/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, disposizione che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento in materia approvato dall _ Amministrazione; in particolare se tale dettato riguardi anche la redazione degli atti di pianificazione urbanistica non esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un _ opera pubblica, come è stato recentemente confermato dall _ Avcp _ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con parere n. AG 22/12 del 21 novembre 2012

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria

24 Dic 2013
24 Dicembre 2013

Sulla GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, contenente il "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria".

Decreto corrispettivi base gara progettazioni 143_2013

Una platea in cemento armato è una nuova costruzione soggetta al permesso di costruire

23 Dic 2013
23 Dicembre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1397 del 2013.

Scrive il TAR: "la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 93 e 94 della L.R. 61/85, non potendo considerarsi, le solette in cemento armato, costruzioni in senso tecnico soggette a concessione e dunque alla sanzione dell’acquisizione al patrimonio del Comune. Anche tale motivo risulta infondato. Ed infatti, la platea in cemento, di per sé, risulta anch'essa una vera e propria edificazione. Come stabilito da costante e condivisibile giurisprudenza la realizzazione di una platea di cemento o calcestruzzo è tale da richiedere il previo rilascio di concessione edilizia (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 11 giugno 2010, n. 1826). Che si tratti di un intervento di nuova costruzione e quindi di opera soggetta al rilascio di un permesso di costruire consegue al fatto che la realizzazione di una platea configura trasformazione urbanistica dei suoli in ragione della destinazione ad uso non limitato nel tempo nonché della alterazione prodotta sullo stato del territorio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 gennaio 2009, n. 68)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1397 del 2013

Casa di lusso e detrazioni fiscali

23 Dic 2013
23 Dicembre 2013

La disciplina del beneficio fiscale sull’acquisto della prima casa è contenuta nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta al 3% (in luogo del 7%) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, purché ricorrano alcune condizioni.

Oltre all’aliquota ridotta per l’imposta di registro, è prevista l’applicazione in misura fissa (€ 168,00) dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale in luogo, rispettivamente, del 2% e dell’1%.

Condizione necessaria ai fini della fruizione dell’agevolazione è che la casa d’abitazione non sia di lusso.

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di qualificare "di lusso" le abitazioni: ovvero:

1.      Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.

2.      Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

3.      Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

4.      Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

5.      Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.

6.      Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

7.      Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

8.      Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.

Come ha chiarito la circolare 12 agosto 2005, n. 38 dell’Agenzia delle Entrate, gli articoli da 1 a 7 del D.M. 2 agosto 1969 individuano le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l'abitazione è considerata di "lusso". E’ sufficiente, dunque, il possesso di almeno una delle caratteristiche descritte perché un immobile possa essere considerato di lusso.

La Circolare inoltre chiarisce che: “l’articolo 8 è residuale, cioè se il fabbricato non ricade in alcune delle previsioni dei primi sette articoli, può ugualmente essere considerato di lusso qualora concorrano più di quattro delle caratteristiche elencate nella tabella allegata”.

Per quanto concerne la superficie, l'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 stabilisce che le abitazioni di lusso, ovvero le “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)” sono escluse dal beneficio fiscale di cui all’articolo 1 della Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 131 del 1986.

La Cassazione civile, sez. tributaria, nella sentenza del 18.09.2013 n. 21287, afferma che nel calcolare la superficie di un immobile che supera i 240 mq, si conta anche la superficie non calpestabile: L'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 qualifica, per contro, abitazioni di lusso - escluse dal beneficio fiscale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis-, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)", e tale norma va interpretata nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile, come postula la ricorrente”.

Al riguardo si evidenzia che nella sentenza n. 17439 del 17 luglio 2013 la Corte di Cassazione aveva affermato i seguenti due principi in materia: “La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell'immobile la caratteristica di immobile di lusso, escludendo dal computo, solo, i predetti ambienti: questa Corte ha, condivisibilmente, affermato (cfr. Cass. n. 10807 del 2012, n. 22279 del 2011) che: a) nel calcolo della superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani interni all'abitazione, ancorchè privi dell'abitabilità, in quanto requisito non richiamato dal D.M. 2 agosto 1969; b) non è possibile alcuna interpretazione che ne amplii la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica (cfr. Cass. n. 10807 del 2012)”.

Sulla irrilevanza della inabitabilità dei locali di un immobile si è pronunciata anche la Cassazione 24 maggio 2013,n. 12942secondo cui: “Nel computo della superficie utile deve essere considerato anche il piano seminterrato che sia qualificato inabitabile dalla normativa di settore”.

Del pari, secondo la Cassazione n. 23591 del 20 dicembre 2012, il requisito dell'abitabilità resta estraneo al rapporto tributario, mentre rileva, ai fini dei requisiti delle abitazioni di lusso, la superficie utile richiamata dalla norma, che è quella dell'intero complesso costruttivo, con esclusione solo di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto.

Di uguale tenore è, infine, la Cassazione 28 giugno 2012, n. 10807 secondo cui deve computarsi nella “superficie utile”:il ‘piano terra’ costituito da ‘più vani’ adibiti a ‘sale hobby’, quindi funzionalmente dichiarate come destinate all'espletamento di attività significative di funzionalità proprie degli esseri umani che ivi trovano ‘alloggio’, anche se la loro altezza sia inferiore a quella prevista dal regolamento comunale per i piani destinati ad uso abitazione”.

Da ultimo, la Cassazione con la sentenza n. 22945 del 9.10.2013 chiarisce che la norma non lascia spazio a dubbi: “la superficie utile” dell’immobile “va computata sottraendo dall’estensione globale indicata nell’atto di acquisto, sottoposto all’imposta, gli ambienti espressamente esclusi (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine)”.

Pertanto, ciò che non fa parte dall’elenco ex art 6 del DM 2 agosto 1969 non può essere escluso dal conteggio della superficie dell’immobile

Infine si evidenzia che l'Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni dalla data dell'atto di acquisto, per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti.

Le false dichiarazioni rese nell'atto di acquisto, pertanto, rientrano tra i motivi che determinano la perdita delle agevolazioni fiscali.

Le conseguenze derivanti dalla perdita della agevolazione previsti sono: il pagamento delle imposte in misura ordinaria; la sanzione del 30% sulle maggiori imposte dovute e il pagamento degli interessi di mora

Si allega anche un interrogazione parlamentare sul tema.

dott. Matteo Acquasaliente

Cass. civ. n. 22945 del 2013

Cass. civ. n. 21287 del 2013

Cass. civ. n. 17439 del 2013

circolare Agenzia Entrate n. 38 del 2005

Interrogazione parlamentare

Bandi senza costi per la sicurezza: devono essere impugnati subito e non è necessario aver presentato la domanda di partecipazione alla gara

23 Dic 2013
23 Dicembre 2013

Segnaliamo un commento pubblicato sulla “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, news del 15 dicembre 2013, ove il Consiglio di Stato afferma che tra le c.d. clausole escludenti del bando di gara che possono essere impugnate immediatamente, senza aspettare l’aggiudicazione definitiva, vi è anche quella che non prevede l’indicazione espressa dei costi di sicurezza aziendali da parte dell’offerente.

In tema di omessa indicazione nella disciplina di gara dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed indeterminatezza del complessivo valore contrattuale, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare come siffatte illegittimità incidano direttamente sulla formulazione dell´offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l´esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato; anzi, nemmeno sussiste l’onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle in quanto le ritiene tali da impedirgli l´utile presentazione dell’offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara (cfr. Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421). Il riferito orientamento è pienamente condiviso dal Collegio e perfettamente applicabile alla fattispecie in esame, concernente – come già detto – la pretesa insufficienza, già rispetto al costo del lavoro, dell’importo onnicomprensivo posto a base di gara in relazione alle prescritte quantità e qualità delle prestazioni richieste. Né l´onere di immediata impugnazione può essere circoscritto unicamente alla clausole che impediscono l´ammissione alla procedura di gara, ossia ai requisiti prescritti per la partecipazione, poiché la questione dell’immediata lesività va riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l´applicazione della clausola non potrà che essere fatta in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio (cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. IV, 26 novembre 2009 n. 7441 in tema di omissione nella lettera d’invito di taluni costi e duplicazione di altri).

A tal fine si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 13 dicembre 2013 n. 5983 a cui si riferisce parte dell’articolo.

sentenza 13.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana"
domenica 15 dicembre 2013 11:02 -
www.gazzettaamministrativa.it

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 5983 del 2013

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