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Pari opportunità: quando le sfumature fanno la differenza

07 Gen 2013
7 Gennaio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. V, torna, con la sentenza 5 dicembre 2012, n. 6228, ad affronta il tema delle pari opportunità nella composizione degli organi di governo dell’ente pubblico nel solco tracciato da precedenti pronunce sull’argomento.

Il “riequilibrio delle rappresentanze di genere” nei consigli e nelle giunte degli enti locali, così come, più in generale, negli uffici pubblici di ogni ordine e grado, è un tema che continua, nonostante i solenni impegni scolpiti nelle leggi, a mantenere attualità.

 La legge 23 novembre 2012, n. 215, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2012, n. 288, rubricata “disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”, reca, con particolare riferimento agli enti locali, alcune modifiche al Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), il d. Lgs. n. 267 del 2000, intese a rendere più efficace l’impegno verso il “riequilibrio”.

 In particolare, l’articolo 1, comma 1, della l. n. 215 del 2012, modificando l’articolo 6, comma 3, del TUEL, vorrebbe rafforzato l’obbligo dell’ente locale in questa direzione, obbligo da fissare in norme statutarie e regolamentari atte a “garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune ..., nonché degli enti, aziende ed istituzioni ... dipendenti”.

 Il successivo comma 2 dell’articolo 1, fissa, poi, un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge (avvenuta il 27 dicembre 2012) entro il quale gli enti locali devono adeguare i propri statuti e regolamenti.

 La partita del riequilibrio sembra, quindi, destinata a passare attraverso una doverosa revisione degli statuti comunali. Nell’attesa di vedere come la norma verrà declinata dall’autonomia locale, nel tentativo di fissare un qualche indirizzo che tracciare il percorso da compiere, si richiamano alcune recenti pronunce della sezione V del Consiglio di Stato sull’argomento.

 Una prima sentenza è la n. 4502 del 27 luglio 2011. La sez. V conferma l’annullamento dell’atto di nomina di un assessore da parte del Presidente della Giunta regionale campana, pronunciato in primo grado dal TAR Campania, per avere violato il disposto statutario del “pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini” in seno alla Giunta.

 La norma, sottolinea il Giudice, costituisce un vincolo, ancorché elastico, al potere del Presidente: nell’operare le nomine, lo stesso deve garantire il rispetto del principio. Conseguentemente, la nomina, nel caso specifico, di un unico componente di sesso femminile in seno alla Giunta determina la violazione del canone dell’equilibrata presenza.

 Sulla medesima vicenda è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con sentenza 5 aprile 2012, n. 81, ha sottolineato come i vincoli di carattere generale, elaborati in sede di statuto, “delimitano lo spazio di azione” dell’organo politico, rendendo, quindi, l’atto sindacabile in sede giurisdizionale sotto il profilo della sua legittimità in caso di violazione degli stessi.

 Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il principio dell’equilibrata presenza non può tradursi nella nomina di un solo componente di sesso femminile rispetto ad una totalità di componenti maschi.

 Con la successiva sentenza n. 3670 del 21 giugno 2012, il Consiglio di Stato, sez. V, si occupa delle nomine fatte dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia.

 Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dello Statuto, “la Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione”. Secondo il Giudice, il senso da attribuire alla norma statutaria va ricercato nella necessità di operare “una specifica <azione positiva per obiettivo legale> , intesa come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato”. Lo Statuto, cioè, impone, a differenza della previsione campana la quale afferma un principio, di attivarsi per raggiungere l’obiettivo del riequilibrio.

 Il Consiglio di Stato conferma, quindi, l’illegittimità della nomina operata dal Presidente dalla Giunta di un solo assessore donna, per essere venuto meno al “vincolo di attuare la … azione positiva per assicurare il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini nei componenti della Giunta”.

 Da ultimo si richiama la sentenza n. 6228 del 5 dicembre 2012, n. 6228. Il Consiglio di Stato, sez. V, analizza, questa volta, una questione sorta nel contesto di un ente locale, lo statuto del quale prescrive come sia compito dello stesso “promuovere e favorire iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità, per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi”.

 Secondo il Supremo Giudice Amministrativo la norma non predetermina alcuno specifico vincolo in ordine alla composizione degli organi di governo comunale e, come tale, è inidonea a “veicolare in concreto la discrezionalità politica”, mancando di contenuti precettivi “in ragione della sua vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di cd. <positive action> di tipo promozionale”.

 Si dice che siano le sfumature a fare la differenza, soprattutto quelle impercettibili ai più.

Angelo Frigo - dottore di ricerca in diritto ed economia dell'impresa nell'Università di Verona

La canna fumaria non richiede il consenso dei condomini

04 Gen 2013
4 Gennaio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1540 del 2012 ha deciso un caso nel quale è stato impugnato un permesso di costruire in sanatoria  per l’installazione di una canna fumaria in rame, contestando, tra l'altro, la legittimazione del richiedente, in mancanza del consenso degli altri condomini.

Scrive il TAR: "Va premesso che l’intervento in questione, realizzato nell’ambito di lavori di ristrutturazione degli appartamenti dei controinteressati, è consistito nella sostituzione di una vecchia canna fumaria in muratura, posta lungo una parete di un cavedio interno allo stabile, con una nuova canna in rame anticato del diametro di 18 cm., sistemata sulla stessa traccia della preesistente canna in muratura.
Ebbene tale tipo d’intervento, non mutando la sostanza o la destinazione delle parti comuni dell’edificio e non potendo essere considerato come intervento d’innovazione del fabbricato ai sensi dell’art. 1120 c.c., come tale necessitante dell’assenso della maggioranza dei condomini, rientra, pacificamente, tra le modifiche alle parti comuni dell'edificio (contemplate dall’ art. 1102 c.c.) che possono essere apportate dal singolo condomino nel proprio interesse ed a proprie spese al fine di conseguire un'utilità maggiore e più intensa: sempre che non alterino la normale destinazione della cosa comune e non ne impediscano l'altrui pari uso.
In particolare, l’art. 1102 c.c., relativo all’uso della cosa comune è sempre stato interpretato dal giudice civile nel senso che il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità (vedansi, tra le tante sentenze della corte di cassazione: II Sezione, 4 marzo 1983 n. 1637 e 26 marzo 1994 n. 2953, III, 24 ottobre 1986 n. 6229). Corrispondentemente, il singolo condòmino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti (si vedano le conformi decisioni del Consiglio di Stato n. 11/2006 – specificamente per una canna fumaria - ; n. 6297/2004; n. 1583/1998 e n. 699/1997).
Pertanto, poiché, nel caso di specie, l’installazione di una nuova canna fumaria su di un muro perimetrale dell’edificio in questione: non altera la destinazione del muro comune e non ne pregiudica la sicurezza; non va a ledere il pari diritto degli altri condomini sul muro medesimo, né il decoro architettonico dell’edificio (l’intervento ha peraltro avuto il nulla osta della Soprintendenza e il parere favorevole della Commissione per la salvaguardia di Venezia), allora, non vi sono limiti privatistici alla legittimazione degli odierni controinteressati a realizzare l’intervento oggetto di richiesta di sanatoria".

Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

04 Gen 2013
4 Gennaio 2013

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto del 28 dicembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni".

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2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime

04 Gen 2013
4 Gennaio 2013
AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE DEL FIUME ADIGE
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di cui sopra, scatta  il regime si salvaguardia per le nuove previsioni di tutela che riguardano in particolare Montorio, il fiume Fibbio e la val Squaranto.
Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico Bacino dell'Adige, Regione Veneto

Adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 1/2012 del 9 novembre 2012

Progetto di 2^ Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige approvato con DPCM 27 aprile 2006.
Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.
Ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le Norme di Attuazione del Progetto di 2^ Variante e la relativa cartografia costituiscono misure di salvaguardia, ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione non ancora avvenuta)

DOCUMENTI PERIMETRAZIONI
 
Relazione tecnica

Relazione illustrativa

Norme di attuazione

Delibera di adozione del progetto


Perimetrazione delle Aree a diverso grado di pericolosità idraulica
A.4.32/1 - A.4.33/1 - A.4.34/1 - A.4.36/2 - A.4.39

Individuazione e perimetrazione delle Aree allagate
nel corso degli eventi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010
Aree alluvione


Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

04 Gen 2013
4 Gennaio 2013
Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  agosto   1996, al comma 2 dell'art. 1, esclude  dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento  del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non  superiore a  0,8  metri  e  di  attrezzature  elettriche,  comprese  quelle  di amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili  al pubblico.
Il Comitato centrale tecnico-scientifico per  la prevenzione incendi, ha chiesto l'eliminazione  del  predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante  ai  fini della prevenzione incendi, ferme  restando,  per  i  predetti  luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola  tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19  agosto  1996  e  le vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La modifica è stata disposta col decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2012.

Legge regionale veneta n. 55 del 31 dicembre 2012 Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante

03 Gen 2013
3 Gennaio 2013

E' stata pubblicata sul BUR n. 110 del 31 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 la legge regionale veneta n. 55 del 31 dicembre 2012, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Le altre leggi regionali venete di fine 2012

03 Gen 2013
3 Gennaio 2013
LEGGE REGIONALE N. 48 del 28/12/2012
Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
LEGGE REGIONALE N. 49 del 28/12/2012
Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".
LEGGE REGIONALE N. 51 del 31/12/2012
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
LEGGE REGIONALE N. 52 del 31/12/2012
Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)".
LEGGE REGIONALE N. 53 del 31/12/2012
Autonomia del consiglio regionale.
LEGGE REGIONALE N. 54 del 31/12/2012
Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

La nuova legge regionale veneta sul commercio n. 50/2012

02 Gen 2013
2 Gennaio 2013

E' stata pubblicata sul BUR n. 110 del 31.12.2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la legge regionale veneta n. 50 del 28.12.2012, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", che contiene anche rilevanti disposizioni in materia urbanistica.

legge regionale veneta 50 del 2012

Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi

02 Gen 2013
2 Gennaio 2013
L'art. 39  del decreto del  Presidente  della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  prevede che con decreto vengano individuate  le  modalita'  tecnico  operative  per  consentire  alle amministrazioni pubbliche  ed  ai  gestori  di  pubblici  servizi  la consultazione diretta, in via telematica, del sistema informativo del casellario (SIC), qualora  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti istituzionali abbiano necessita' di procedere: 
 1) alle acquisizioni d'ufficio di informazioni  concernenti  stati, qualita' e fatti, ai sensi dell'art. 43 del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all'art.    46  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 
 2) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di  certificazioni, di cui all'art. 71 del citato decreto n. 445/2000; 
 3) all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli  28  e  32 del T.U.
La disposizione è stata attuata con il Decreto del Ministero della Giustizia 5 dicembre 2012.

Revoca di contributi pubblici: G.A. o G.O?

02 Gen 2013
2 Gennaio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 24 dicembre 2012 n. 1596, si occupa della revoca degli investimenti previsti dal “Bando di partecipazione per l'ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”, approvato con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 2762 del 22.09.2009 e pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 83 del 09.10.2009.

La controversia attiene al mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione cui è tenuto il beneficiario del contributo pubblico.

Sebbene la Regione Veneto abbia emesso un decreto di revoca, tale controversia rientra nella giurisdizione ordinaria poiché vi è un inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario a fronte della concessione del contributo; se invece la revoca si fosse verificata in una fase processuale precedente all’attribuzione del contributo, il T.A.R. Veneto riconosce la propria giurisdizione in quanto: “in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici, rilevano infatti i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, e se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (così Consiglio di stato VI n° 465 del 2011, TAR Veneto III n° 1426 del 2011)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1596 del 2012

DGRV 2762 del 2009

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