Tag Archive for: Diritto

La dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria nei PUA in mancanza del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 46, comma 1, b) L.R. 11/2004

04 Dic 2012
4 Dicembre 2012

Segnaliamo sulla questione la sentenza n. 1436 del 2012 del TAR Veneto.

Nel caso di un piano di recupero il ricorrente ha censurato la violazione della disposizione contenuta nell’art. 32 della legge urbanistica regionale, n.11/2004, circa la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, necessaria, secondo la normativa richiamata, anche nelle ipotesi di PUA relativi a nuovi insediamenti, nonché per ristrutturazioni urbanistiche e riconversioni volumetriche.

Scrive il TAR: "E’ invero da considerare come detta previsione normativa debba essere letta in combinato disposto con l’art. 46 della medesima legge regionale, il quale, proprio con riguardo all’individuazione del concreto dimensionamento delle opere di urbanizzazione dei PUA, rimanda ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale (art. 46, comma 1, b).
A sua volta lo stesso art. 32, al secondo comma, precisa che le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione, ma in conformità a quanto previsto dal provvedimento di Giunta di cui all’art. 46, comma 1, lettera b), salva in ogni caso la possibilità di monetizzazione.
Poiché, in applicazione di tale previsione, la Giunta Regionale ha disposto, con deliberazione n. 3178/2004, che in ogni caso le nuove previsioni relative ai metodi per individuare le opere di urbanizzazione sono rimandate ad epoca successiva all’approvazione dei PAT, restando così valide le previsioni contenute nei vigenti PRG in ordine ai limiti di dimensionamento, risulta evidente che non possa essere invocato nel caso di specie quanto stabilito dall’art. 32 in materia di dotazione minima di opere di urbanizzazione primaria.
Detta previsione, lungi dall’essere considerata non rilevante in quanto non contenuta in una norma di legge, assume valore cogente proprio per effetto dell’espresso rinvio contenuto nella legge urbanistica regionale alle determinazioni da assumere su tale specifico profilo da parte della Giunta Regionale".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1436 del 2012

Il danno da ritardo è risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale?

04 Dic 2012
4 Dicembre 2012

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 1443 del 2012, in un caso nel quale la ricorrente, allegando un ingiustificato ritardo (tre anni) da parte della Motorizzazione civile nel rilascio della documentazione idonea allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico – documentazione asseritamente rilasciata nell’ottobre 2004, a fronte di una domanda proposta agli inizi del 2001 -, ha chiesto il risarcimento del danno economico conseguente al predetto ritardo, asseritamente imputabile all’Amministrazione.

Scrive il TAR: "In tema di danno da ritardo sussiste in giurisprudenza una diversità di opinione su un punto centrale: se il danno sia risarcibile o meno indipendentemente dalla spettanza del bene della vita, cioè indipendentemente dal fatto che il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento richiesto. In altri termini, la domanda che si pone è se a fondare un titolo risarcitorio sia sufficiente o meno la mera violazione di obblighi di correttezza e buona fede nello svolgimento del procedimento.
Un primo orientamento giurisprudenziale, nel delineare una responsabilità dell’Amministrazione da contatto qualificato (Cass. Civ., I, 10.1.2003 n. 157; CdS, VI, 20.1.2003 n. 204 e 15.4.2003 n. 1945), ha posto in rilievo come nel nuovo modello di azione amministrativa introdotto dalla legge n. 241/90 possano assumere rilevanza autonoma, rispetto all’interesse legittimo al bene della vita, posizioni soggettive di natura strumentale che mirano a disciplinare il procedimento amministrativo secondo criteri di correttezza idonei a ingenerare, con l’affidamento del privato, “un’aspettativa qualificata” al rispetto di queste regole, con la conseguenza che “la selezione degli interessi giuridicamente rilevanti non può essere effettuata con riguardo al solo bene finale idealmente conseguibile”
(Cass. Civ., I, n.157/03 cit.): sicché il privato ha titolo a una risposta certa e tempestiva a prescindere dal contenuto della stessa.
In tale prospettiva, dal novero degli interessi pretensivi sarebbe enucleabile un ambito di interessi procedimentali la cui violazione integrerebbe un titolo di responsabilità idoneo a fondare un danno risarcibile diverso e autonomo rispetto alla lesione del bene della vita. A tale categoria di interessi procedimentali sarebbe ascrivibile il danno da ritardo, sicché il privato avrebbe titolo ad agire per il risarcimento del danno subìto in conseguenza della mancata emanazione del provvedimento richiesto nei tempi previsti, indipendentemente dalla successiva emanazione e dal contenuto di tale provvedimento.
Secondo un altro orientamento - che è prevalente nella giurisprudenza amministrativa - il danno da ritardo è risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti il “ bene della vita” (Ap, 15.9.2005 n. 7).
Nell’ambito di tale indirizzo giurisprudenziale vi è poi chi ritiene che il titolo andrebbe accertato azionando il procedimento del silenzio e sindacando il successivo diniego espresso, e chi, invece, è dell’avviso che il giudice adito in sede risarcitoria dovrebbe effettuare un giudizio prognostico sulla spettanza del titolo, ai soli fini del risarcimento.
Va, peraltro, aggiunto che sulla questione influisce anche un principio cardine del diritto processuale, quello della domanda.
Non di rado, infatti, la pretesa risarcitoria, in ispecie quando è azionata da soggetti che entrano in contatto con l’Amministrazione in quanto portatori di interessi economici di rilievo, non ha ad oggetto il mero pregiudizio derivante dalla violazione dell’obbligo di comportamento imposto all’Amministrazione, a prescindere quindi dalla soddisfazione dell’interesse finale, ma, al contrario,
proprio il pregiudizio connesso alla preclusione frapposta dall’Amministrazione alla realizzazione del bene finale.
In queste ipotesi il giudice non può né eludere la domanda, nè tanto meno accoglierla a prescindere dalla formulazione di un giudizio, laddove possibile, sulla certa o statisticamente probabile spettanza del bene dell’utilità finale.
Questo giudizio prognostico si presenta particolarmente delicato, specie quando vi sia necessità di distinguere a seconda della tipologia dell’attività amministrativa dal cui concreto esercizio dipende il conseguimento del bene della vita: il giudizio prognostico, difatti, pone problemi diversi e si atteggia in modo differenziato a seconda che il soddisfacimento della pretesa sia correlato ad attività vincolata, tecnico-discrezionale o discrezionale pura.
Secondo quanto rilevato, il rischio che il giudice si sostituisca all’Amministrazione, sia pure in modo virtuale e nella sola prospettiva risarcitoria, diventa tanto più consistente quanto più sono intensi i margini di valutazione rimessi alla seconda nel riconoscere al privato, asseritamente leso, il bene della vita.
Evenienza questa che viene individuata in quelle ipotesi in cui l’attività dell’Amministrazione sia connotata da margini di discrezionalità amministrativa pura, anziché solo tecnica: in questa ipotesi si prospetta il rischio di un’ingerenza del giudice - chiamato a formulare il giudizio prognostico sulla spettanza del bene non ottenuto con la determinazione illegittima ed annullata - nella sfera davvero esclusiva dell’Amministrazione, quella afferente al merito amministrativo ed alle valutazioni di pura opportunità e convenienza alla stessa spettanti nella prospettiva dell’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico.
In questi casi, connotati dalla persistenza in capo all’Amministrazione di significativi spazi di discrezionalità amministrativa pura, si esclude che il giudice possa indagare sulla spettanza del bene della vita, ammettendo il risarcimento solo dopo e a condizione che l’Amministrazione, riesercitato il proprio potere, abbia
riconosciuto all’istante il bene stesso: nel qual caso, il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio determinato dal ritardo nel conseguimento di quel bene.
E’ in applicazione di questi principi, dai quali il collegio non ravvisa motivi per discostarsi, che va risolto il caso di specie – in realtà di assai semplice soluzione - nel quale la società ricorrente chiede il ristoro del danno conseguente al ritardo nel rilascio della carta di circolazione definitiva: di assai semplice soluzione, come s’è accennato, in quanto, come risulta dal resoconto in narrativa, “La Linea” non ha mai dimostrato, nemmeno nel corso del presente giudizio, il possesso del titolo amministrativo – in particolare, la partecipazione al consorzio CONAM, concessionario del servizio per il trasporto pubblico locale –, reiteratamente richiesto dall’Ufficio, necessario ai sensi dell’art. 87 del c.d.s. per l’ottenimento della carta di circolazione, e, peraltro, ha giammai avuto intestata una efficace carta di circolazione (definitiva) che le consentisse di svolgere legittimamente il servizio con l’automezzo targato BC 327 KT (che, invece, l’Ufficio della Motorizzazione ha rilasciato a CONAM: cfr. la nota 1.3.2005 dell’Ufficio DTT di Venezia).
Donde l’infondatezza della pretesa risarcitoria per mancata spettanza – espressamente sancita dall’Amministrazione e non ritualmente impugnata dall’interessata - del “bene della vita” richiesto con il procedimento amministrativo che si assume pregiudizievolmente ritardato.
Il ricorso va, conseguentemente respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1443 del 2012

Il contributo edilizio parametrato al costo di costruzione è dovuto anche nel caso di cambio d’uso senza opere

03 Dic 2012
3 Dicembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1445 del 2012 esamina un caso nel quale il ricorrente ha contestato i provvedimenti comunali,  con i quali è stato intimato il pagamento di una somma a titolo di contributo edilizio parametrato al costo di costruzione, in relazione a un mutamento di destinazione d’uso, pur senza opere, ossia “funzionale”, da artigianale a commerciale.

La tesi non è stata accolta dal TAR, ritenendo: "che quindi trattasi di un cambiamento implicante il passaggio ad una categoria funzionale autonoma, avente diverso carico urbanistico;
visto il disposto dell’art. 19 del D.P.R. 380/01;
considerato che, in base alla disposizione testè richiamata, è previsto un diverso regime contributivo a seconda che si tratti di costruzioni o impianti destinati allo svolgimento di attività industriali o artigianali (primo comma) oppure destinati allo svolgimento di attività turistiche, commerciali e direzionali (secondo comma);
che, invero, per la prima ipotesi, fermo restando l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, è previsto l’esonero dal versamento del contributo di costruzione;
che, diversamente, per le attività di cui al secondo comma è prevista, con riferimento al costo di costruzione, solo una riduzione al 10% del dovuto;
dato atto che il mutamento operato nel caso di specie comporta, nel passaggio fra le due categorie, l’applicazione di un diverso regime contributivo;
atteso inoltre che il terzo ed ultimo comma dell’art. 19 precisa che nell’ipotesi in cui venga “comunque” operata la modifica della destinazione d’uso, debba essere corrisposto il contributo di costruzione nella misura massima prevista per la nuova destinazione;
che pertanto, sulla base della dizione normativa il sopravvenuto mutamento della destinazione d’uso, anche in assenza di interventi, comporta comunque l’insorgenza del presupposto imponibile per la debenza del contributo dovuto, compreso quello relativo al costo di costruzione;
che, diversamente interpretando la norma, potrebbe risultare avvantaggiato chi ha inizialmente fruito dell’esenzione per la destinazione industriale/artigianale, poi modificata, anche se senza opere, in commerciale o direzionale".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1445 del 2012

Nel caso di commercio all’ingrosso, anche se non vi sia accesso fisico da parte della clientela,si pagano contributi e oneri del commerciale e non dell’artigianale

03 Dic 2012
3 Dicembre 2012

Il caso è stato esaminato dalla sentenza del TAR Veneto n. 1449 del 2012.

Da quanto si evince dalla sentenza, una ditta che, come da visura camerale, esercita il commercio “in tutte le sue forme” di pneumatici, ha contestato il conteggio fatto dal Comune relativamente a contributo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oneri smaltimento rifiuti e impatto ambientale, ritenendo che l'attività in concreto svolta non sia commerciale, ma (si presume) artigianale, in considerazione del fatto che non ci sarebbe l'accesso fisico ai locali da parte della clientela (trattandosi di commercio all'ingrosso) e che una porzione del fabbricato è utilizzata come autofficina.

La tesi non è stata accolta dal TAR: "Considerato che l’amministrazione, tenendo conto dell’attività esercitata all’interno dell’immobile dalla ditta Sartoretto (che, come da visura camerale, esercita il commercio “in tutte le sue forme” di pneumatici) ha correttamente ritenuto che tale attività possa ricondursi al commercio, seppure all’ingrosso, di pneumatici (trattandosi oggettivamente di attività di intermediazione di merci), utilizzando a tal fine tutto lo spazio disponibile e non solo quello adibito ad uffici;
che quindi non risulta rilevante il fatto che fisicamente non vi sia accesso fisico da parte della clientela, assumendo importanza l’oggettivo svolgimento dell’attività di vendita dei materiali ivi depositati;
che l’attività di autofficina, per le ridotte dimensioni rispetto agli ulteriori spazi utilizzati, non appare determinante in ordine alla destinazione impressa alla restante parte dell’immobile;
che detta circostanza trova indiretta conferma dalla stessa richiesta presentata in precedenza dalla proprietaria di cambio di destinazione d’uso dei locali in contestazione, da artigianale in commerciale;
che al riguardo non appare rilevante il richiamo alla normativa vigente in materia di superfici di vendita".

D.M.

sentenza TAR Veneto 1449 del 2012

Appunti sul matrimonio e sulle unioni civili

01 Dic 2012
1 Dicembre 2012

Pubblichiamo una raccolta di informazioni, tratte dal web, in materia di matrimonio e di unioni civili, elaborate dal dott. Matteo Acquasaliente.

unioni civili

Se il comune non scomputa il valore delle opere di urbanizzazione convenzionate dal privato, deve restituirne il valore in moneta

30 Nov 2012
30 Novembre 2012

Lo afferma la sentenza del TAR Veneto n. 1450 del 2012.

Scrive il TAR: "....4.- Dunque, alla stregua di quanto innanzi precisato occorre verificare se l’art. 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che consente di scomputare gli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio della concessione edilizia, impedisca o meno che tra le parti si possa regolare il rapporto anche in termini diversi, limitando o escludendo lo scomputo, atteso che si verte in tema di diritti disponibili e che il legislatore non ha espressamente vietato che la parte promittente possa liberamente assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge.

La soluzione della questione non può che essere nel senso che all’Amministrazione è interdetto di esigere dal privato una doppia prestazione acquisendo contemporaneamente le opere eseguite ed il contributo dovuto per esse, e ciò in quanto, essendo l’onere del contributo di urbanizzazione annoverabile tra le prestazioni patrimoniali che il Comune può imporre in base ad apposite norme a colui che intende eseguire un intervento edilizio (art. 11 della legge n. 10/1977), non può, in assenza di specifica previsione, far nuovamente ricadere su quest’ultimo la medesima prestazione (cfr. CdS, IV, 23.9.2011 n. 5354).

5.- Accertato, dunque, il divieto della doppia imposizione (donde la disapplicazione della delibera consiliare n. 176/1987 laddove la esige e l’annullamento degli atti amministrativi che in sua esecuzione la impongano), deve ora verificarsi se il Comune di Roana abbia effettivamente preteso dall’odierna ricorrente il pagamento degli oneri urbanistici in aggiunta all’esecuzione delle opere urbanistiche, individuandone altresì, in caso affermativo, il “quantum” ai fini della necessaria declaratoria dell’obbligo di restituzione..."...

5.4.- ... la situazione relativa alla concessione n. 4902/91 rilasciata dal Comune per la realizzazione di un fabbricato residenziale, sempre in via Nuova. Qui il Comune ha subordinato il titolo edilizio alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo (31.3.1992, rep. n. 68386) con cui l’Immobiliare si impegnava all’esecuzione di talune opere di urbanizzazione primaria (cfr. l’art. 4 del citato atto d’obbligo) il cui valore, però, non veniva scomputato dall’importo corrisposto per gli oneri di urbanizzazione (£ 46.081.995: cfr. l’art. 5 dell’atto d’obbligo cit.).

6.- Alla stregua, dunque, di quanto affermato innanzi - ove s’è detto che non possono essere previsti oneri di urbanizzazione a carico di che tali oneri abbia già corrisposto mediante l’esecuzione di opere -, il mancato scomputo è illegittimo, sicchè deve determinarsi il valore delle opere eseguite dalla ricorrente che il Comune dovrà restituire: valore che è calcolabile alla stregua del riconoscimento all’uopo effettuato dalla ricorrente stessa – stante il quale non sussiste alcuna necessità di ricorrere ad una CTU - con l’atto d’obbligo 28.8.1997 n. 83967, ove essa ha quantificato “l’importo complessivo delle opere realizzate + cessione/vincolo delle aree” nella misura di £ 63.866.587. Orbene, tenuto conto che, come si è accennato (e come si conferma nello stesso atto d’obbligo), dal predetto importo vanno detratte le somme di £ 11.886.105 (scomputate dagli oneri urbanistici pagati per la concessione edilizia prot. n. 4902/91 relativa alla demolizione di un fabbricato rurale ed alla costruzione di un edificio residenziale) e di £ 29.302.790 (scomputate relativamente alla concessione n. 7538/7322 rilasciata per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Nuova), il valore delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ricorrente in relazione alla concessione n. 4902/91 rilasciata dal Comune per la costruzione di un fabbricato residenziale in via Nuova (c.d. “Ross”) va inequivocabilmente quantificato nell’importo di £ 22.677.692, che il Comune di Roana dovrà dunque corrispondere all’odierna ricorrente con interessi e rivalutazione fino al soddisfo...".

sentenza TAR Veneto 1450 del 2012

Nota sulla zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano / 2

30 Nov 2012
30 Novembre 2012

Questa nota fa seguito alla prima pubblicata in data 28 novembre 2012.

La Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 842 del 15 maggio 2012, recante “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)” e pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 43 del 05 giugno 2012, approva alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela delle Acque regionale (P.T.A.). In particolare, l’allegato D “Norme Tecniche di Attuazione - Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni”, agli artt. 15 e 16 prevede che:

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

umano

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall’approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO provvedono all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione.

3. Successivamente all’approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all’ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;

d) vigilare sul rispetto dei vincoli.

4. Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

5. In relazione all’assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l’acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell’assetto idrogeologico locale.

6. Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”. All'interno di tali aree, fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono consentite le attività estrattive previste dal PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Piano, la Giunta regionale individua le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio.

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

1. Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;

b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;

h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2. All’interno delle zone di rispetto di cui all’articolo 15, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina:

a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;

b) gli interventi connessi con l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

d) le pratiche agronomiche.

Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l’opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regolamenta l’impiego dei fertilizzanti o di altri materiali o prodotti con funzione fertilizzante, ammendante o correttiva, e dei prodotti fitosanitari. Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d’impiego nelle quantità e nelle categorie.

3. Nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all’interno delle zone di rispetto sono così individuate:

a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;

b) per le condotte fognarie all’interno delle zone di rispetto è richiesta un’alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell’esercizio e periodicamente controllata;

c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l’opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l’attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:

1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell’articolo 13, dei programmi d’azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;

2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate”.

 Come evidenziato nel postNota sulla zona di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano/1”, l’art. 94 D. Lgs. 152/2006 attribuisce alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) il compito di determinare le zone di rispetto che devono poi essere recepite dalla Regione. Ciò nonostante, l’art. 15, c. 1, Allegato D, DGRV n. 842 del 15.05.2012, attribuisce alla Regione il compito di adottare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, le “specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. In seguito le ATO, sulla base di tali direttive tecniche, provvederanno ad individuare le zone di rispetto ed a trasmettere “la proposta alla Giunta regionale per l’approvazione”.

Si rendono necessarie alcune precisazioni.

Il D. Lgs. 152/2006 non prevede che la Regione definisca a priori le direttive tecniche concernenti la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterrane che saranno -presumibilmente - vincolanti per le ATO. Fermo restando la possibile illegittimità della deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 842 del 15 maggio 2012, - laddove priva, in sostanza, le ATO del compito di delimitare autonomamente le zone di cui si tratta - in assenza di una sua impugnazione, tale deliberazione risulta ad oggi essere vigente.

Altra problematica concerne il termine di “centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano” che la Regione ha per adottare le “specifiche direttive tecniche”. Partendo dal presupposto che tale disposizione normativa si riferisce alle modifiche delle N.T.A. del P.T.A. pubblicate nel BUR Veneto del 05.06.2012, la Regione, attualmente, ha tempo sino al 06.12.2012 per adottare tali direttive. Il termine, comunque, non è da considerarsi perentorio.

Di conseguenza, in assenza dei summenzionati criteri regionali, le ATO possono comunque fissare le zone di rispetto?

Se le ATO lo facessero, accoglierebbe il TAR un ricorso avverso un tale provvedimento che andrebbe in contrasto con una deliberazione regionale probabilmente illegittima?

Una possibile soluzione diversa potrebbe essere quella di esperire - da parte delle A.T.O. - l’azione davanti al TAR avverso il silenzio, ex art. 31 c.p.a.,al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione (regionale) di provvedere, eventualmente in contemporanea con l’azione atipica di condanna prevista dall’art. 34, c. 1, lett. c), c.p.a.?

dott. Matteo Acquasaliente

DGRV n. 842 del 05.06.2012

NTA del PTA

Il vincolo di destinazione d’uso della L.R. 24/1985 permane con la L.R. 11/2004 e non consente il mutamento d’uso nei limiti di 300 mc. di all’art. 48 comma 7 ter?

29 Nov 2012
29 Novembre 2012

Il TAR Veneto, con la sentenza della Sez. II, 27/10/2011 n. 1773, aveva già affermato che i vincoli sorti con la L.R. 24/1985 sulle zone agricole rimangono efficaci anche dopo che la L.R. 11/2004 ha abrogato la L.R. 25, in quanto l'art. 45 comma 2° della L. Reg. n.11/2004 stabilisce che "le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza".

Il TAR torna sul tema con la sentenza n. 1437 del 2012, nella quale precisa che: "E' del tutto evidente come detto ultimo disposto, e il contestuale utilizzo del termine "mantengono", non può non essere interpretato nel senso di prevedere una continuità tra i vincoli disciplinati dalla precedente normativa e le disposizioni introdotte con la L. n.11/2004".

Per quanto riguarda il riverbero di questo sugli interventi previsti dall'art. 44, comma 5, della L.R. 11/2004, scrive il TAR: "Deve allora ritenersi che il vincolo di destinazione d'uso, sottoscritto nel corso del 1994 e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, sia pienamente efficace, determinando l'impossibilità per il proprietario, sino alla emanazione di un Piano degli Interventi, di modificare la destinazione agricola del manufatto.
Ne consegue che anche l'art. 44 comma 5 dovrà essere interpretato alla luce dell'art. 45, dovendosi ricercare, nel distinguere quali siano effettivamente gli interventi ammessi, l’esistenza di quelle condizioni "evidentemente negative", in base alle quali si richiede che il manufatto, non solo non sia abusivo, ma che sia nemmeno sottoposto ad un vincolo pienamente efficace.
In conclusione deve escludersi che gli interventi espressamente contemplati dall'art. 44, comma 5 possano essere riferiti ad immobili vincolati ai sensi del successivo art. 45".

Non sfuggono al vincolo neppure gli interventi di cui all'art. 48 comma ter della L. Reg. Veneto n.11/2004: "Non deve condividersi nemmeno l'interpretazione dell'art. 48 comma ter della L. Reg. Veneto n.11/2004, norma che secondo la ricorrente permetterebbe comunque, nella vigenza del regime "transitorio", l'utilizzo residenziale degli immobili fino al limite quantitativo di 300 mc e, ciò, tutte le volte in cui l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo.
Detta disciplina, infatti, deve ritenersi non applicabile alle aree vincolate e, ciò, sino all'avvenuta emanazione del Piano degli Interventi.
Deve considerarsi, altresì, non utile alla risoluzione del caso di specie il rilievo in base si evidenzia come l’Ispettorato regionale avesse certificato che l’annesso rustico in esame non fosse più funzionale alle esigenze del fondo e, ciò, in quanto quello che rileva è la compatibilità del nuovo intervento residenziale con la destinazione a zona agricola dell'area".

A nostro giudizio, peraltro, la L.R. 11 del 2004 potrebbe prestarsi anche a una lettura diversa. In primo luogo, l'articolo 45, comma 2, stabilisce che  sopravvive "il vincolo di non edificazione", il quale nella L.R. 24 del 1985 era cosa diversa dal vincolo di destinazione d'uso. In secondo luogo, sembrerebbe porsi un rapporto di specialità tra l'articolo 45, comma 2 (che pone come regola generale la sopravvivenza del vincolo di non edificazione) e l'articolo 44, comma 5, il quale consente in ogni caso ("Sono sempre consentiti...") alcuni interventi sugli edifici esistenti in zona agricola, a prescindere dai vincoli. Insomma, siamo portati a ritenere che la sopravvivenza del vincolo sia riferita ai nuovi edifici sul fondo di pertinenza e non agli ampliamenti dell'edificio originario, che sono giustificati dall'art. 44, comma 5, anche se c'è il vincolo.

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1437 del 2012

La sospensione dei procedimenti prevista dall’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30 non si applica alle medie strutture di vendita

29 Nov 2012
29 Novembre 2012

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 1389 del 2012, che contiene alcune interessanti considerazioni in materia di commercio.

La Società ricorrente è proprietaria di un immobile e ha inviato a mezzo PEC al Comune un’istanza di rilascio di un’autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita di mq 1481,36 relativa al settore merceologico non alimentare generico.
Il Comune,  con un provvedimento pervenuto alla ricorrente via PEC, ha disposto la sospensione del procedimento, sino all’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30. Il Comune ritiene che la citata normativa regionale, che ha disposto la sospensione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, sia applicabile alla struttura commerciale della Società ricorrente, in quanto, pur trattandosi di una media struttura, confina su tre lati con un parco commerciale, e pertanto prima del rilascio dell’autorizzazione è necessaria una modifica del perimetro del predetto parco commerciale.

Il TAR considera illegittima la decisione del Comune: "Come è noto, in materia di commercio il legislatore è recentemente intervenuto disponendo una più incisiva liberalizzazione rispetto al passato.
In particolare l’art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, e da ultimo modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto che “secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”.
Tale norma, pur fissando un chiaro indirizzo verso la liberalizzazione del settore, non reca tuttavia una disciplina sufficientemente precisa ed incondizionata da poter essere direttamente applicabile, almeno nella parte in cui fa comunque salvi i limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, e necessita pertanto, per poter essere attuata, di un adeguamento della legislazione con la quale il principio di liberalizzazione di nuova introduzione interferisce o, quantomeno, di un’opera di coordinamento in via interpretativa di non immediata definizione.
In tale contesto la Regione Veneto, con l’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30, ha disposto che <<ai fini di assicurare un maggior livello di tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), nelle more dell’approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e comunque entro e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita e parchi commerciali, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni”>>.
Si tratta di una norma che ha carattere eccezionale e derogatorio dalla disciplina ordinariamente applicabile.
In quanto tale, essendo di stretta interpretazione per il ruolo di eccezione a regole generali, non può trovare estensioni al di fuori delle fattispecie tassativamente
contemplate dalla stessa, e la sua formulazione letterale costituisce un ostacolo non superabile all’accoglimento della tesi interpretativa del Comune.
Poste tali premesse, il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo perché, come dedotto dalla Società ricorrente, la sospensione dei procedimenti prevista dalla citata norma regionale, riguarda solamente le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, e la struttura della parte ricorrente di mq 1481,36 è una media struttura, ed è esterna al perimetro del vicino parco commerciale, e pertanto riguarda una fattispecie alla quale non è applicabile la moratoria prevista dall’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 30.
Ne discende che, rispetto all’istanza presentata dalla Società ricorrente, deve ritenersi formato il silenzio assenso previsto dall’art. 14, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15".

sentenza TAR Veneto 1389 del 2012

Se l’interessato possiede già l’autorizzazione paesaggistica, sulla istanza di permesso di costruire si forma il silenzio assenso?

28 Nov 2012
28 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto 1446 del 2012 esamina un caso particolare nel quale il comune ordina la demolzione di opere che reputa abusive in zona vincolata. L'interessato , invece, si difende, sostendendo che aveva presentato una domanda di permesso di costruire, sulla quale si sarebbe formato il silenzio-assenso. Peraltro, l'area è sottoposta al vincolo dei beni ambientali e l'articolo 20, comma 8, del DPR 380 del 2001 prevede il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire, tranne nei ”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali".  Perchè allora l'interessato pretenderebbe che si fosse formato  il silenzio-assenso? La particolarità del caso consiste nel fatto che l'interessato era già in possesso della necessaria autorizzazione paesaggistica, rilasciata con riferimento ad un precedente permesso di costruire, decaduto in conseguenza del mancato completamento delle opere autorizzate.

Il TAR, però, non accoglie il ricorso: "E’ necessario, infatti, considerare come il co. 8° dell’art. 20 sopra citato introduca il regime del silenzio assenso con l’eccezione (nell’ambito della quale rientra il caso in esame) dei…”casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”, fattispecie queste ultime, che fanno riferimento al silenzio rifiuto.
Ne consegue come parte ricorrente avrebbe dovuto quindi esperire l’istituto di cui al 5° comma dell’art. 2 della L. n. 241/90 al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione".

Dunque nel caso dei vincoli non si applica il comma 8 (silenzio- assenso), neanche se l'autorizzazione paesaggistica sia già esistente al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire.

sentenza TAR Veneto 1446 del 2012

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC