12 Giugno 2015
Autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio: non solo il provvedimento finale, ma anche l'istruttoria devono essere posti in essere da soggetti differenti. In caso contrario, i provvedimenti sono illegittimi.
Il Consiglio di Stato ed il T.A.R. Veneto statuiscono che, ex art. 146, c. 6 del D. Lgs. n. 42/2004 (secondo cui: “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”), va assicurata sia la sussistenza di un adeguato livello tecnico-scientifico sia la differenziazione/separazione tra l’attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica. Di conseguenza non è sufficiente che le istruttorie siano poste in essere da due soggetti distinti, poiché anche i relativi provvedimenti devono essere adottati da soggetti diversi.
Post di Daniele Iselle.
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