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Chiarimenti della Regione sul PAI

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Con la DGR. 649 DEL 7 maggio 2013 (della quale era stata commentata la bozza) era stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 delle NdA dei Pai su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po.

Per maggior coerenza, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno un ulteriore livello di approfondimento di tali tematiche anche all’interno della disciplina prevista dal PTRC e, con la DGR n. 788 del 21 maggio 2013, ha deliberato complessivamente 150.000 euro a favore dell’Autorità di Bacino a titolo di rimborso per le spese dovranno esser sostenute per associare la pericolosità idraulica alle zone di attenzione.

La Regione del Veneto è tornata sul punto con la nota prot. n. 261656163 del 19 giugno 2013 formulando numerosi chiarimenti: “Il primo chiarimento va effettuato in relazione ai limiti di applicabilità delle norme  di attuazione dei citati Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Esse, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all’interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Tali confini sono stati individuati con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, aggiornati all’interno del Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale nel febbraio 2010 e consultabili www.alpiorientali.it. Si ribadisce pertanto che la cartografia di piano che evidenzi aree adiacenti, esterne ai sudddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Il secondo chiarimento va effettuato in relazione alla valutazione della condizioni di dissesto all’interno delle zone di attenzione e della relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (art. 5,comma 4 del PAI)..” “..Le amministrazioni comunali rimangono conseguentemente esonerate dall’obbligo di trasmettere preventivamente alla Regione la verifica della compatibilità ai fini dell’avvio della procedura per l’attribuzione della classe di pericolosità delle zone di attenzione. Si chiede peraltro alle medesime amministrazioni di prestare la più ampia collaborazione alle Autorità di Bacino per agevolare la sollecita attuazione delle operazioni di verifica funzionali all’associazione o all’esecuzione della pericolosità idraulica.

Il terzo chiarimento va effettuato in relazione alla verifica di compatibilità degli interventi all’interno delle zone di attenzione, limitatamente all’eventuale pericolosità idraulica con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata. Sul punto va evidenziato che tale verifica ai fini delll’assentibilità o meno degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti anche in diretta attuazione delle disposizioni dettate dal c.d. Piano Casa, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni comunali, sull’analisi degli studi e delle informazioni già disponibili e utilizzati/e per la redazione dei propri PAT nonché sulla scorta delle informazioni disponibili presso le amministrazioni provinciali (PTCP), i consorzi di bonifica, gli uffici regionali del genio civile”.

dott.sa Giada Scuccato

DGR_7.05.2013_n_649

DGR_21.05.2013_n_788_approfondimenti_per_zone_attenzione

Regione_Veneto_circolare_19.062013

La Regione Veneto fa luce sui pai (in veneto pai= tacchini)

Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 – Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.‏

20 Giu 2013
20 Giugno 2013

Sul Bur n. 51 del 18 giugno 2013 è stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 50
Disposizioni finali e transitorie

 4. Restano confermate e conservano validità:

 a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

c) autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38;

 d) l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

 e) i provvedimenti di classificazione a residenza d’epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 f) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 g) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 h) l’albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall’articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

 5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

 6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

 7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.

 8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

 9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni".

Piano Casa: il TAR Veneto conferma che deroga alle distanze dai confini previste dai Piani Urbanistici

18 Giu 2013
18 Giugno 2013

Lo dice la sentenza n. 835 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso, nel merito, che l’intervento in questione risulta progettato ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 14/09, come modificata dalla successiva L.r. n. 13/2011;

- che il Comune di Gruaro ha negato il permesso di costruire richiamando il comma 5 dell’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g., che prevede che l’edificazione in aderenza al confine di proprietà, nel caso in cui il lotto sia inedificato, deve essere, mediante specifico atto, preventivamente consentita dal confinante; atto di consenso mancante nel caso di specie;

- che, in particolare, il Comune di Gruaro, nel motivare il diniego, ha ritenuto che la valenza derogatoria della normativa sul Piano Casa nei confronti delle disposizioni locali in materia urbanistico - edilizia, sia limitata alle disposizioni in materia di distanze e non alle altre norme contenute nel regolamento comunale e nelle n.t.a.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, la L.r. n. 14/09 opera “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”;

Ritenuto che l’ampia locuzione usata dal legislatore include tutti i contenuti territoriali, urbanistici ed edilizi degli atti di pianificazione di ogni livello, con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.r. n. 14/2009, dei contenuti ambientali o paesaggistici;

- che la legge citata, dunque, consente di derogare, non solo alle norme sulle distanze (diverse da quelle di fonte statale), ma anche a tutte le altre previsioni poste da fonti locali in materia urbanistico-edilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino;

Considerato, infine, che non è in questione il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui all’art. 873 c.c. e al D.M. 1444/68, in quanto, nel caso di specie, il fondo confinante è inedificato;

- che, di conseguenza, il diniego impugnato, nella parte in cui condiziona il rilascio del titolo abilitativo alla produzione di un atto di consenso del proprietario confinante, sulla base del comma 5 dell’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g., risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul “Piano Casa”;

per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato".

sentenza TAR_Veneto 835 del 2013

Progetto di riforma della legge regionale in materia di aree protette e parchi

18 Giu 2013
18 Giugno 2013

La normativa regionale in vigore è la L. R. 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) intitolata “nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”. All’art. 1 si legge “Nell’assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell’ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonchè allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l’uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali, la Regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali di interesse locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e relativi Consorzi, nonchè da parte delle Comunioni familiari montane, anche associate fra loro”.

Sull’argomento sono stati presentanti 3 progetti di legge, attualmente all’esame del Consiglio Regionale e relativi alla nuova normativa in materia di aree protette, che intendono aggiornare l’attuale normativa in vigore. Il primo è stato presentato dalla Giunta Regionale, il secondo da alcuni consiglieri regionali del PD ed il terzo è di iniziativa dei Consiglieri comunali di Arquà Petrarca, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo e Baone d'Este.

La proposta della Giunta regionale mira alla razionalizzazione degli Enti nella logica della spending review, ovvero semplificazione ed alla razionalizzazione della gestione, nonché al controllo della spesa pubblica, unificando l'attuale disciplina delle singole leggi istitutive dei parchi regionali, stabilendo la composizione degli organi e il numero dei componenti degli stessi in modo univoco. Tal progetto di legge non prevede più il Consiglio dell'Ente, organo politico assembleare, mentre il Consiglio Direttivo sarà costituito dal presidente dell'Ente e da 4 componenti; è altresì prevista la Comunità del Parco, i cui componenti parteciperanno a titolo gratuito, con funzioni consultive.

La proposta del Partito Democratico, invece, si pone l'obiettivo di pensare soprattutto ad una valorizzazione dei parchi coniugando lo sviluppo locale con la biodiversità delle aree protette. Il progetto di legge nasce da premesse opposte a quelle della Giunta, ovvero che la tutela e la valorizzazione del territorio siano un investimento, puntando sul valore paesaggistico del piano del parco e l'introduzione delle missioni di scopo e delle aree contigue.

La proposta dei Consiglieri Comunali mira a salvaguardare le competenze di autogoverno delle comunità locali, valorizzare la democrazia partecipativa all'interno del Parco e fare dell'ente regionale un motore di sviluppo e di rilancio turistico di un'area di singolare pregio ambientale. L'iniziativa degli Ammnistratori Locali nasce in alternativa al disegno di legge della Giunta regionale, che mira a semplificare il sistema di governo dei cinque parchi regionali riconducendoli ad un'unica direzione regionale.

dott.sa Giada Scuccato

Progetto di legge nr. 286 pervenuto in commissione il 17/07/2012 ed illustrato il 12/09/2012, denominato “Norme per la tutela della rete ecologica regionale” di iniziativa della Giunta regionale

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0286/1000_5Ftesto_20presentato.pdf

Progetto di legge nr. 335 pervenuto in II commissione il 22/03/2013 ed illustrato il 03/04/2013, denominato “Disposizioni di riordino e di semplificazione normativa in materia di aree naturali protette, modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” di iniziativa delle Amministrazioni comunali di Arquà Petrarca, Cervarese S.Croce, Cinto Euganeo, Baone ed Este.

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0335/1000_5Ftesto_20presentato.pdf

Progetto di Legge nr. 337 pervenuto in  II commissione il 25/03/2013 ed illustrato il 03/04/2013, denominato “Sistema delle aree protette della Regione del Veneto: organizzazione, tutela e valorizzazione” di iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Berlato Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Pigozzo, Puppato, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia e Tiozzo

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0337/1000_5Ftesto_20presentato.pdf

La Corte Costituzionale “impallina” la legge regionale che esenta da titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica i “casoti da cacia”

17 Giu 2013
17 Giugno 2013

Con la sentenza n. 139 del 2013 la Corte Costituzionale :

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.

La legge era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri. E' interessante ricordare le motivazioni dell'impugnazione:

"1.− Con ricorso notificato il 10 settembre 2012 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 122 del 2012) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni impugnate modificano la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).

In particolare, l’art. 1, comma 3, aggiungendo un comma 3-bis all’art. 20-bis di quest’ultimo testo normativo, stabilisce che «gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento».

Il ricorrente ritiene lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) la previsione che esclude gli appostamenti per la caccia al colombaccio, indicati dalla norma impugnata, dall’autorizzazione paesaggistica, dato che essa deve ritenersi richiesta ai sensi degli artt. 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Tali interventi, infatti, non potrebbero avere carattere di lieve entità e non ricadrebbero, quindi, nel regime dell’“autorizzazione semplificata” di cui all’art. 1 del d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

La seconda disposizione impugnata, cioè l’art. 2, comma 1, aggiunge una previsione all’art. 9, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 50 del 1993, stabilendo che «tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente».

Il ricorrente in primo luogo formula la medesima censura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. avanzata nei confronti dell’art. 3, comma 1, per la sottrazione di tutti gli appostamenti all’autorizzazione paesaggistica.

In secondo luogo, per l’esclusione della necessità del titolo abilitativo edilizio, il ricorrente denuncia la violazione del principio fondamentale in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.) recato dall’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A).

A parere del ricorrente, in base a questa disposizione restano soggetti a permesso di costruire interventi edilizi privi del carattere della precarietà funzionale, per la tipologia dei materiali impiegati e l’uso non temporaneo.

Gli appostamenti per la caccia rientrerebbero in tale fattispecie, avendo carattere fisso, sicché neppure in forza dell’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, che pure consente alla Regione di estendere il regime dell’attività edilizia libera, il legislatore regionale avrebbe potuto derogare all’obbligo del permesso di costruire".

sentenza Corte Costituzionale 139 del 2013

                                                                            "secondo me i casoti sono tanto brutti...

                                                                               dal punto di vista  paesaggistico"

                                                                                                                      " ""  ""

                                                                                                                         "  "

                                                                                                                           "

Sentenze sul P.I.: le scelte urbanistiche ed il commercio

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 22.06.2012 n. 877, si occupa del rapporto tra le scelte urbanistiche e la disciplina in materia di commercio, chiarendo che legittimamente il Comune può imporre - tramite le norme del PI - ad una attività commerciale la vendita al dettaglio dei soli prodotti realizzati nel loco dell’insediamento produttivo: “Premesso che, come correttamente osservato dalla difesa del Comune, la disciplina in materia di commercio non incide né condiziona di per sé le scelte di carattere urbanistico, di modo che, indipendentemente dal fatto che l’attività di vendita nei cd. esercizi di vicinato sia stata liberalizzata, nulla impedisce che il Comune organizzi il proprio territorio stabilendo che solo tale tipologia di attività vengano ammesse in un determinato ambito;

ciò permesso in termini generali, è tuttavia da rilevare che la richiesta di annullamento dell’emendamento apportato alle previsioni del PI, nei termini ritenuti pregiudizievoli per la ricorrente, in caso di accoglimento, non sortirebbe alcun effetto favorevole per l’istante, atteso che verrebbe a riassumere efficacia la precedente determinazione che non aveva accolto la richiesta di modifica proposta in sede di osservazioni dalla ricorrente, finalizzata a rendere possibile presso le grandi strutture produttive la vendita in loco dei prodotti realizzati”.

La sentenza del TAR Veneto sul P.I. citata in questo post è allegata al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenze sul P.I.: le scelte urbanistiche e il rapporto con l’affidamento dei privati e con la motivazione

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 09 maggio 2013 n. 689, conferma che le scelte urbanistiche rientrano nella discrezionalità dell’ente; tuttavia, laddove vi è un (precedente) affidamento qualificato del privato, esse necessitano di una motivazione specifica e puntuale atteso che: “Secondo i consolidati principi, infatti, le scelte di ordine urbanistico sono riservate alla discrezionalità dell'amministrazione, cui compete il coordinamento di quelle esigenze che nella concreta realtà si presentano in modo articolato, con la conseguenza che nell'adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale l'amministrazione stessa non è tenuta a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, che trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano, a meno che sulla precedente disciplina urbanistica siano state fondate specifiche aspettative, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (per tutte, Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2545).

Tali evenienze generatrici di affidamento "qualificato", sulla scia della giurisprudenza ormai consolidata, laddove insussistenti, fanno sì che non sia configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma una mera spes, e quindi solo l'aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione; onde non può essere invocata la c.d. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24 del 1999; idem, cit., sez. IV, n. 5210 del 2007; Cons.Stato, sez. III, 6 ottobre 2009,n. 1610; idem, sez. IV, 12 maggio 2010 , n. 2843; T.A.R.Umbria, 12 luglio 2007 , n. 554, Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 giugno 2008 , n. 5222).

Per altro verso, le osservazioni presentate dagli interessati in merito alle varianti di piano assumono, come noto, valore di apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.

Infine, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basato sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti. (cfr. per tutte, C.d.S, VI, 17.2.2012, n. 854).

Trattasi quindi dell’espressione di un potere di scelta, a carattere discrezionale, rispetto al quale non è ipotizzabile - in relazione a zone contigue od affini che siano assoggettate a regimi diversi - un'identità di posizioni soggettive ed oggettive che costituisce il presupposto per poter configurare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento" (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 19 novembre 2003 , n. 1602; T.A.R. Valle d’Aosta, 2.11.2011, n. 72)”.

Quanto esposto è confermato anche nella sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, 09 maggio 2013 n. 677, laddove si afferma che: “1.3.1.Va a questo punto premesso che per consolidato orientamento giurisprudenziale le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale, sono insindacabili nel merito e per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse.

In effetti, disegnare in uno o in altro modo lo sviluppo dell’abitato, così come stabilire se un terreno debba essere utilizzato come area per strutture sportive o come lotto edificabile, sono fatti tecnicamente non vincolati né in alcun modo predeterminabili.

1.3.2. In ragione di tale discrezionalità, l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano.

1.3.3. Sempre al riguardo, giova rammentare che le scelte adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate ravvisabili unicamente però nell’esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato” ed ancora: “1.3.4. Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato che non è invocabile, in materia, una sorta di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell’area di proprietà, e che la preesistente destinazione urbanistica non impedisce l’introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell’esercizio di uno jus variandi pacificamente riconosciuto all’Amministrazione. Ed inoltre, che la posizione del proprietario assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò, possa configurarsi a carico dell’Ente locale un onere di specifica motivazione in ordine alla disposta variazione urbanistica dell’area, ben potendo soccorrere al riguardo l’esposizione delle ragioni di carattere generale sottese alle scelte di gestione del territorio comunale (cfr Ad. Pl. n.24 del 22/12/1999)”.

In particolare, per quanto concerne la disparità di trattamento, il T.A.R. Veneto n. 677/2013 sottolinea che: “Anche tale doglianza è infondata, poiché le scelte urbanistiche hanno un effetto necessariamente disuguagliante, piuttosto, in questa materia, la regola è paradossalmente la disparità di trattamento, non essendo possibile pianificare l’uso del territorio senza differenziare le varie sue parti, valorizzandole alcune, destinandole ad esempio all’edilizia privata, e mettendone altre più o meno direttamente al loro servizio. In altri termini, poiché il piano ha come oggetto principale quello di attribuire destinazioni di aree, che non possono essere comunque le stesse, esso riveste necessariamente un carattere discriminatorio.

Conseguentemente, non possono avere ingresso in tale materia censure basate sulla disparità di trattamento.

In tal senso si veda la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “la scelta amministrativa sottesa all’esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento.” (Cons. St. n. 3358/2008)”.

Inoltre, se il rigetto delle osservazioni presentate dai privati in sede di redazione degli strumenti urbanistici non richiede specifica motivazione poiché: “Ora, è nota la giurisprudenza relativa alla mancanza di necessità di idonea e specifica motivazione di reiezione sulle osservazioni dei privati nella adozione degli atti pianificatori. Ciò in quanto le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (ex plurimis, Consiglio Stato, IV, 21.5.2007, n.2577)” (cfr. T.A.R. Veneto, n. 677/2013) , le scelte (urbanistiche) discrezionali dell’ente possono essere sindacate dinanzi al Giudice amministrativo laddove sintomatiche del vizio dell’eccesso di potere, come sancisce il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 09 maggio 2013 n. 678, secondo cui: “7.1 Un costante orientamento giurisprudenziale ha di frequente ricordato (per tutti Cons. Stato Sez. IV, 26-05-2003, n. 2827) che anche nei provvedimenti che incidono sul merito sussistono precisi obblighi di motivazione e, ciò, laddove si è evidenziato che “la variante ad un piano regolatore deve essere motivata quando le nuove scelte incidono su legittime aspettative del privato”.

7.2 La stessa giurisprudenza di merito ha sottolineato come l’esistenza di un’attività produttiva determina l’insorgere di un limite al potere pianificatorio del Comune e, ciò, considerando che la nuova scelta urbanistica, tutte le volte che va ad incidere su posizioni consolidate dei privati, deve essere assistita da una puntuale e specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico ritenuto prevalente sul mantenimento dell’attività produttiva (T.A.R. Lombardia Brescia, 06-04-2004, n. 404).

7.3 E’ del tutto evidente che la discrezionalità del potere comunale di pianificazione del territorio trova un limite tutte quelle volte che le modifiche vanno ad incidere su posizioni consolidate di privati o, ancora, su legittime aspettative di conservazione delle destinazioni in atto. Detta circostanza finisce per correlare l’esercizio del potere discrezionale all’espressione di un’adeguata ponderazione degli interessi coinvolti che, in quanto tale, permetta di comprendere le ragioni alla base di detta nuova classificazione e i motivi in relazione ai quali si ritiene di imporre determinati sacrifici al privato in funzione di un determinato interesse pubblico perseguito.

7.4 Come ha confermato anche una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. IV, 09-10-2012, n. 5257)L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto. Il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Il difetto di motivazione, quindi, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento”. 

Le sentenze del TAR Veneto sul P.I. citate in questo post sono allegate al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenze sul P.I.: il P.I. può modificare la destinazione di un’area impressa dal precedente PAT?

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 09 maggio 2013 n. 683, dichiara che, ex art. 17, c. 2, L.R. Veneto n. 11/2004, il contenuto del Piano degli Interventi deve essere coerente con le disposizioni previste dal Piano di Assetto del Territorio.

Chiarito che: “il Piano degli Interventi, nella disciplina regolativa, ha immotivatamente e inspiegabilmente riclassificato l’area di proprietà della ricorrente come “sub ambito agricolo di ammortizzazione e transizione” precludendo, in tal modo, ogni possibilità di trasformazione urbanistica dell’area in questione e sottoponendola ad una particolare tutela conservativa. Tale scelta si pone in aperto ed insanabile contrasto con il P.A.T. vigente che invece qualifica l’area come periurbana disciplinata dall’art. 51 delle NTA al PAT, sopra riportato”, il Collegio afferma che: “la delibera impugnata di approvazione del P.I., nella parte in cui riclassifica l’area di proprietà della ricorrente, qualificata dal P.A.T. come “periurbana” ex art. 51 delle N.T.A., in “sub ambito agricolo di ammortizzazione e transizione” ex art. 142 delle N.T.O. al P.I., si pone in netto contrasto con le scelte strategiche di sviluppo del territorio stabilite dal piano urbanistico di livello superiore, e ciò in violazione dell’art. 17 della L.R. n. 11/2004, che impone al P.I. di disciplinare gli interventi “in coerenza ed in attuazione del piano di assetto del territorio”.

Conformemente il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 09 maggio 2013 n. 676, afferma che il PI può comunque modificare (radicalmente) la destinazione di un’area impressa dal precedente PAT, soltanto a seguito di un’istruttoria seria ed approfondita e tramite una motivazione specifica e puntuale atta a dimostrare la ragionevolezza della scelta: “Tale modo di procedere è pertanto, non solo contraddittorio, ma si pone in aperto ed insanabile contrasto con la destinazione allo sviluppo insediativo previsto dal P.A.T. per l’area in questione (la quale è stata invece, dal P.I., relegata alla totale inedificabilità che caratterizza la disciplina dei sub ambiti agricoli di ammortizzazione e transizione). Una così radicale variazione della destinazione urbanistica dell’area, se espressione del potere del pianificatore, in sede di P.I., di precisare l’effettiva dimensione e l’ubicazione delle linee di sviluppo insediativo (ex art. 51, punto 51.02), doveva essere sorretta da una sufficiente motivazione, basata su risultanze acquisite attraverso un’istruttoria, ad esempio sulle specifiche caratteristiche dell’area, idonea a dimostrare la ragionevolezza della scelta e la sua coerenza con le prescrizioni del P.A.T.”.

Le sentenze del TAR Veneto sul P.I. citate in questo post sono allegate al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenze sul P.I.: il rapporto tra la vicinitas e l’impugnazione degli strumenti urbanistici

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Il T.A.R. Veneto, dopo aver costantemente chiarito che la mera vicinitas non è sufficiente per impugnare le scelte edilizie del vicino-confinante, giunge ad affermare che essa non è più sufficiente anche per impugnare le scelte urbanistiche dell’ente: “Sul punto, va in ogni caso osservato che – come da costante orientamento della Sezione - la mera vicinitas non può assurgere a requisito sufficiente al fine della legittimazione alla proposizione del ricorso, in quanto è sempre necessario stabilire la sussistenza del pregiudizio che la conformazione urbanistica di una determinata area potrà avere sugli interessi del soggetto istante, così da necessitare la dimostrazione delle ripercussioni, anche in termini di diminuzione del godimento del proprio bene, che dette previsioni possono comportare.

Nel caso di specie nulla è stato comprovato al riguardo, essendosi parte ricorrente limitata a denunciare il pregiudizio derivante dalla compromissione di un ambito del territorio per effetto della riduzione dell’area verde, come tale genericamente pregiudizievole dell’interesse, facente capo alla collettività, al contenimento dell’edificato: ne consegue l’inammissibilità della doglianza, formulata in termini generali a contestazione delle scelte pianificatorie, non essendo ammesso il ricorso allo strumento giurisdizionale quale controllo generalizzato sulla legittimità delle scelte dell’amministrazione” (T.A.R. Veneto, sez. II, 09.05.2013, n. 687; Id., 09 maggio 2013, n. 686).

 In realtà, in alcuni casi, il Collegio ritiene che la perdita di una visuale bucolica possa costituire ex se una lesione più che sufficiente per legittimare l’impugnazione dello strumento urbanistico: “nel caso di specie, i ricorrenti non vantano una mera “vicinitas” rispetto al nuovo intervento edificatorio, ma subiscono da questo un pregiudizio certo e concreto in termini di compromissione del godimento delle loro proprietà.

Il nuovo insediamento residenziale, infatti, andrebbe ad occupare l’area agricola antistante le villette abitate dai ricorrenti, le quali attualmente si trovano sul limite esterno dell’edificato urbano e possono beneficiare del verde e del silenzio della campagna e di una visuale ampia e libera.

In particolare, con il contestato intervento si prevede l’inserimento, in tale area confinante, di diversi fabbricati a due piani fuori terra, che dovrebbero ospitare, in tutto, circa 80 abitanti, nonché di edifici a destinazione commerciale-direzionale, quindi, la realizzazione di nuove strade, parcheggi ed opere infrastrutturali. Il che, oltre a ripercuotersi negativamente sulla conformazione del paesaggio, inevitabilmente determinerà un aumento del traffico veicolare e pedonale, e un connesso aumento dell’inquinamento atmosferico e acustico, con conseguenti riflessi negativi sulla qualità della vita degli attuali residenti.

D’altra parte è evidente come una cosa è avere di fronte la propria residenza una fascia agricola di territorio precollinare e altra cosa ancora essere fronteggiati da un insediamento residenziale.

Pertanto, in considerazione delle rilevanti dimensioni dell’intervento edilizio progettato e dei prevedibili riflessi che lo stesso può ragionevolmente produrre sulla sfera giuridica dei ricorrenti, si ritiene che nella specie non possa negarsi, in capo a costoro, l'esistenza di un interesse differenziato e qualificato. (Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 5715/2012 che ha riguardato un caso analogo)”.

Le sentenze del TAR Veneto sul P.I. citate in questo post sono allegate al primo post datato 15 maggio 2013, avente per oggetto le sentenze del TAR Veneto sul P.I. di Verona.

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenze sul P.I. del Comune di Verona

15 Mag 2013
15 Maggio 2013

Pubblichiamo una serie di sentenze del TAR Veneto che hanno deciso alcuni ricorsi riguardanti il P.I. del Comune di Verona.

Alcuni commenti a tali sentenze sono contenute nei cinque post che seguono.

TAR Venento n. 688 del 2013

TAR Veneto n. 676 del 2013

TAR Veneto n. 677 del 2013

TAR Veneto n. 678 del 2013

TAR Veneto n. 683 del 2013

TAR Veneto n. 684 del 2013

TAR Veneto n. 686 del 2013

TAR Veneto n. 687 del 2013

TAR Veneto n. 689 del 2013

TAR Veneto n. 877 del 2013

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