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Piano casa. Dai Comuni capoluogo (alcuni) s’ode un grido. “O la VAS o la spacca(s)!”

03 Apr 2014
3 Aprile 2014

Ripubblichiamo la nota del Dott. Roberto Travaglini che commenta le deliberazioni dei Consigli comunali di Vicenza, Padova, Venezia, che approvano una proposta di legge regionale per modificare la L. R. Veneto n. 32/2013 c.d. Terzo Piano Casa, aggiornata con le deliberazioni consiliari dei Consigli comunali di Treviso e Belluno.


Lo scorso 25 marzo il Consiglio comunale di Vicenza ha deliberato l’approvazione di una proposta di legge regionale d’iniziativa dal medesimo Consiglio, unitamente a quelli di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, avente ad oggetto la modifica della L.R. 29.11.2013, n. 32, meglio nota come “Piano Casa 3”.

Il testo della stessa proposta è stata già approvata dai consigli comunali di Treviso (deliberazione n. 6, del 26 febbraio 2014), Padova (deliberazione n. 20, del 3 marzo 2014) Venezia (deliberazione n. 14, del 17 marzo 2014) e Belluno (deliberazione n. 9 del 17 marzo 2014).

Dalla lettura delle deliberazioni consiliari si possono conoscere i numerosi rilievi di “presunta” illegittimità costituzionale mossi alla L.R. 32/2013, così come quelli concernenti l’altrettanto “presunta” violazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS - valutazione ambientale strategica) e del D. Lgs. 152/2006, per la parte in cui ha recepito la richiamata norma comunitaria.

Quanto alla proposta di legge d’iniziativa dei Consigli comunali dei citati capoluoghi di provincia, ci si limita a richiamare l’attenzione del lettore sul comma 2 dell’articolo unico di cui la proposta si compone.

Detto comma prevede l’inserimento di due nuovi commi in chiusura dell’art. 14 della L.R. 32/2013, rubricato “Disposizioni attuative e transitorie”. Le novità proposte consistono:

a)    nella fissazione di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della legge regionale recante tale nuova disposizione, entro il quale i Comuni “possono deliberare se o con quali limiti e modalità consentire l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 (ampliamento), 4 (demolizione e ricostruzione con ampliamento), 6 (interventi per favorire la rimozione e smaltimento dell’amianto), 7 (interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica), 8 (oneri ed incentivi) e 10 (ambito di applicazione)” della legge regionale sul Piano casa, “in base ad una valutazione della loro sostenibilità”;

b)    nell’assoggettamento della deliberazione comunale di cui alla precedente lett. a) al parere della Commissione VAS regionale, “che si esprime, tenendo conto della Valutazione Ambientale Strategica eseguita per la presente legge, entro e non oltre i 30 giorni successivi al deposito della stessa”, trascorsi i quali il parere si intende reso positivamente;

c)    nella previsione che trascorso il termine di cui alla lett. a) senza che il Comune abbia deliberato, le norme della legge regionale sul Piano casa si applicano integralmente.

La qualità formale della normativa proposta lascia alquanto a desiderare, come dimostrano, ad esempio:

1)    la mancata indicazione dell’organo competente a deliberare, che non può essere altro che il Consiglio comunale;

2)    la previsione di un termine di 90 giorni per deliberare se o con quali limiti e modalità il Piano casa sia applicabile in ciascun Comune, ignorando che la L.R. 32/2013 è già pienamente vigente ed applicabile in tutto il territorio regionale a far data dal 1° dicembre 2013.

Quanto al merito della proposta, l’impressione è che si tratti di un’iniziativa “mediatica”, volta ad accreditare i proponenti come gli unici tutori del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, anche in antitesi con l’Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI VENETO), fautrice invece di una politica di confronto con la Regione Veneto, che ha portato alla predisposizione del testo del disegno di legge licenziato il 26 marzo dalla Giunta Regionale ed ora assegnato alla II^ Commissione per il parere propedeutico al voto dell’Assemblea.

Ma a parte il marketing politico, va sottolineato che la proposta di legge d’iniziativa dei citati Comuni capoluogo:

·         consente ai Comuni che lo volessero di escludere del tutto l’applicazione del Piano Casa nel loro territorio (“deliberare se … consentire l’applicazione …”), ovvero di assoggettarla, oltre che a “limiti”, anche a”modalità” non previste dalla L.R. 32/2013 (ad es: PUA in luogo dell’intervento edilizio diretto?; permesso di costruire in luogo della DIA?);

·         richiede che la deliberazione comunale sia assoggettata a valutazione ambientale strategica (questo pare essere il significato del non certo impeccabile inciso “tenendo conto della Valutazione Ambientale Strategica eseguita per la presente legge” contenuto nel proposto, nuovo, comma 2 ter) e che su detta VAS esprima entro 30 giorni dal relativo deposito (da intendersi presso la Commissione regionale) il parere la Commissione VAS regionale.

Come sia possibile conciliare la tempistica delineata dal comma 2-ter con la disciplina della VAS dettata dal D. Lgs. 152/2006 e dalle DGR 1717/2013, 384/2013, 791/2009, non è dato sapere ed è più che lecito dubitare!

Ma c’è di più: se si ritiene che “la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto sia a livello regionale sia a livello comunale quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi” (cfr. 4° capoverso di pag. 4 della deliberazione del Consiglio comunale di Padova, ma come più volte sottolineato il medesimo testo si trova anche nelle deliberazione degli altri capoluogo), che senso ha prevedere che “decorso inutilmente tale termine si applicano integralmente le disposizioni della presente legge regionale” (cfr. ultimo capoverso del proposto nuovo comma 2 bis dell’art. 14 della L.R. 32/2013)?

Con tale norma “di chiusura”, infatti, viene minata alla radice la stessa ratio della disciplina proposta, in quanto si ammette che nei comuni il Piano casa possa operare, così come astrattamente delineato dalla legge regionale, pur in assenza della valutazione dei relativi impatti sull’ambiente, valutazione che la proposta di legge reputa, al contrario, essenziale e, perciò, irrinunciabile.

Addirittura, la trasposizione normativa “coerente” della filosofia alla base della proposta di legge in esame richiederebbe che ad essere sottoposta alla valutazione ambientale strategica fosse la stessa legge 32/2013, perché potenzialmente applicabile ovunque senza esclusioni e/o limitazioni, essendo quest’ultime rimesse all’iniziativa di ciascun Comune nel termine di 90 gg.!

Tesi, quella della sottoposizione a VAS non già di singoli piani e/o programmi, bensì della legge in quanto tale, del resto adombrata nel già riportato passaggio della deliberazione consiliare (“la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto sia a livello regionale sia a livello comunale quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi”), e che non costituisce altro che la riproposizione dell’argomentazione con la quale il Consiglio comunale di Asiago aveva deliberato di “disapplicare” la L.R. 32/2013 (cfr. Gli ammutinati del piano casa – 1, Venetoius 31 dicembre 2013).

Ha certamente ragione Fernando Lucato (cfr. Appunti critici sul Seminario in materia di perequazione, Venetoius 18 marzo 2014) quando invita ad affrontare i temi complessi che sempre più spesso caratterizzano l’urbanistica in chiave multidisciplinare (disciplina e tecnica pianificatoria, diritto, ecc.), ma quando si scrivono norme giuridiche (come quelle contenute nelle proposte di legge, ma lo stesso vale anche per le norme inserite nei piani urbanistici e nei regolamenti edilizi) la precondizione dovrebbe essere quella di conoscere, oltre alla specifica materia di cui le redigende disposizioni si occupano, anche i fondamentali del diritto e della tecnica di produzione normativa.

Ma tant’è: come ormai quotidianamente c’insegna la politica, l’importante non è che le preannunciate norme siano giuridicamente sostenibili e concretamente applicabili, quanto la loro spendibilità mediatica.

Almeno in questo caso, peraltro, c’è da prevedere che il tutto si risolva in una “bolla di sapone” (mediatica, appunto!), e che il “grido” richiamato nel titolo si traduca in una “grida” di manzoniana memoria[1].

                                                                                              Roberto Travaglini


[1] Le "gride" erano i provvedimenti di legge che il governo del Ducato di Milano emanava nel XVII secolo e venivano chiamate così per l'uso da parte dei banditori di gridarle, appunto, sulla pubblica piazza (gran parte della popolazione era infatti analfabeta, anche se una copia di queste leggi veniva affissa nelle strade ed esibita all'occorrenza). Nel 1° capitolo de I Promessi Sposi, Manzoni sottolinea l'assoluta inutilità di questi provvedimenti, che "diluviavano" (erano cioè numerosissimi) e minacciavano pene e castighi assai severi, che naturalmente non venivano mai applicati a causa dell'inefficienza e della corruzione del sistema giudiziario.

 

Venezia_DC_2014_14_DELIBERAZIONE

 

E’ utile anche consultare il comunicato stampa della Regione Veneto al seguente indirizzo:

http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2683873

Ecco la Circolare sul Terzo Piano Casa

02 Apr 2014
2 Aprile 2014

Pubblichiamo la Circolare adottata dalla Giunta Regionale del Veneto nella deliberazione n. 24 / CR del 25 marzo 2014 contenente le note esplicative sul c.d Terzo Piano Casa.

CircolarePIanoCasa_25032014

La Giunta Regionale sulle serre tunnel a campata

24 Mar 2014
24 Marzo 2014
Bur n. 32 del 21 marzo 2014

Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 315 del 11 marzo 2014, in relazione alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione.

Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

L’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012 legittima l’esclusione della VAS? La Corte Costituzionale non risponde e dichiara inammissibile la questione

19 Mar 2014
19 Marzo 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2014.

Dice la Corte: "3.– L’art. 4 della legge regionale n. 55 del 2012 – che, secondo la prospettazione, legittimerebbe l’esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva – viene censurato nella sua interezza per contrasto con la «vigente normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, attesa la “coerenza” del suo contenuto con quanto previsto dall’art. 40 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), oggetto di impugnativa innanzi a questa Corte, la quale, con la sentenza n. 58 del 2013, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

3.1.– La questione, nei termini in cui è stata prospettata, è inammissibile. La norma censurata (sotto la rubrica «Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale») prevede quanto segue: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l’articolo 8 del D.P.R. 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.» (comma 1); «Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.» (comma 2); «Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni. In caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI medesimo.» (comma 3); «La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.» (comma 4); «La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell’avvenuto deposito è dato avviso sull’albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.» (comma 5); «Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale  delibera sulla variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI, l’approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l’intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.» (comma 6); «La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l’intervento. La proroga per l’inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l’inizio dei lavori.» (comma 7). Orbene – anche a prescindere dalla considerazione che il ricorrente richiede l’esame di un contenuto normativo ampiamente articolato, teso a regolamentare le procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive (SUAP), del quale, peraltro, neppure viene individuata, la specifica disposizione da cui deriverebbe il lamentato vulnus all’assetto delle competenze – la questione risulta caratterizzata da una insanabile genericità, giacché la difesa dello Stato si limita a dedurre esclusivamente che la norma impugnata, nella sua interezza, «nel contrastare la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione». Così argomentando, la parte ricorrente, oltre ad omettere di esplicitare doverosamente le ragioni della asserita violazione del parametro evocato, neppure lo identifica compiutamente, trascurando, non solo di indicare lo specifico principio desumibile dalla normativa statale in materia di ambiente, ma finanche di citare la stessa normativa ambientale applicabile (in tesi) alla fattispecie (sentenza n. 312 del 2013). Ciò tanto più in quanto – se può anche essere agevole desumere che detta normativa ambientale sia quella contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – risulta del tutto omessa la identificazione, nell’ampio e variegato contesto applicativo delle norme poste a regolare le procedure per la VAS (dettate dagli artt. da 4 a 18), della particolare disciplina che (ove applicabile alla fattispecie) sarebbe atta a garantire il necessario «livello adeguato e non riducibile di tutela» (sentenza n. 225 del 2009) negli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, oggetto appunto della norma regionale impugnata. Ne consegue l’inammissibilità della questione".

sentenza Corte Costituzionale n. 49 del 2014

Progetto di legge della Giunta regionale per la semplificazione e per la normalizzazione delle disposizioni in materia edilizia‏

18 Mar 2014
18 Marzo 2014

PDL n. 421 : Norme per la semplificazione e per la normalizzazione delle disposizioni in materia edilizia

Data di presentazione al consiglio:  05/03/2014 
 
Presentatori
Giunta regionale (primo firmatario) 
Testi disponibili:
Formato pdf  testo presentato (2100 Kb) 

Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell’ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. (ex Genio Civile ora Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona)‏

13 Mar 2014
13 Marzo 2014

Sul Bur n. 28 del 11 marzo 2014 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 11 febbraio 2014, recante "Modifiche organizzative e conferimento incarichi interinali nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste".

DGRV 125 del 2014

 

S.O.S. tecnico: sul cosiddetto “consorzio” e/o “cessione” dei crediti edilizi generati da piano casa

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito: "sul cosiddetto "consorzio" e/o "cessione" dei crediti edilizi generati da piano casa: è possibile che i proprietari di due lotti confinanti (ma, forse,  potrebbero anche non essere confinanti)  con edifici esistenti presentino un'unica richiesta di titolo edilizio e decidano, concordemente, di trasferire  e accorpare tutto il volume derivante dall'applicazione del piano casa su uno dei due edifici, oppure, staccato, su uno dei due lotti? Ancora: è possibile, considerato che tutti e due gli edifici verranno migliorati dal punto di vista energetico e sismico, trasferire anche le percentuali derivanti dal miglioramento per risparmio di energia e sismico su uno solo dei due edifici oppure accorparlo?".

Cosa ne pensano i lettori?

S.O.S. tecnico: piano casa e deroga alle disposizioni comunali

28 Feb 2014
28 Febbraio 2014

Un tecnico comunale pone il seguente quesito sul piano casa: "abbiamo consapevolezza del fatto che, andando in deroga alle norme dei regolamenti comunali, deroghiamo anche alle norme sui parcheggi, alle norme di tutela delle zone agricole sul numero massimo di unità, alle norme che limitano l'eccessiva impermeabilizzazione del suolo, ecc. ecc.  (per citare solo alcuni  esempi) e che quindi, per anni, ci siamo preoccupati di prevedere - che ne so -  due posti auto per ogni nuova unità abitativa e 1 mq di parcheggio per ogni nuovo metro quadrato di  superficie commerciale, piuttosto che non più di tre unità abitative nelle zone agricole (per evitare lottizzazioni in area non adeguatamente urbanizzata)  e, ancora, evitare l'eccessiva impermeabilizzazione prescrivendo che una certa percentuale della superficie permeabile .... E ora tutte queste norme vengono derogate con il piano casa?".

Cosa ne pensano i lettori?

Disposizioni sulla composizione della commissione regionale VAS

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

"Disposizioni in ordine all'organizzazione amministrativa in materia ambientale, con specifico riferimento alla Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

 omissis...

Con la deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006 è stata nominata quale autorità ambientale competente per la VAS, la Commissione regionale VAS. Successivamente si è reso necessario ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 4/2008, individuare legislativamente l'autorità ambientale competente per il parere motivato VAS e la verifica di assoggettabilità, per cui la Regione Veneto è intervenuta con l'art. 14 della Legge regionale 26.06.2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", che, al comma 1, lett. a), ha individuato nella Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica (di seguito indicata VAS) nominata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3262 del 24 ottobre 2006, l'autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nello specifico, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di Presidente della Commissione regionale Valutazione Ambientale Strategica, commissione a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., si dispone che le competenze e le funzioni di che trattasi siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). Gli altri componenti della Commissione regionale sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A e il Direttore del Dipartimento di volta in volta competente in ragione della materia del piano/programma sottoposto a VAS.

delibera

1.         di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.         di stabilire che le funzioni di Presidente della Commissione regionale VAS siano esercitate dal Direttore del Dipartimento Territorio. In questo ambito, va stabilito altresì che in caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Direttore di Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);

3.         di stabilire che i componenti della Commissione VAS sono il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Sicurezza Urbana Polizia locale e R.A.S.A (o in caso di sua assenza o impedimento dal Direttore della Sezione) e il Direttore del Dipartimento competente per materia (o in caso di assenza o impedimento dal Direttore della Sezione competente per materia);

4.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.         di dare altresì atto che la presente deliberazione è efficace dalla data di sua adozione".

geom. Daniele Iselle

Gli indirizzi per la valutazione delle aree fabbricabili interne a strumenti attuativi decaduti quando sono impugnabili?

25 Feb 2014
25 Febbraio 2014

La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 209 del 2014, la quale ritiene che la deliberazione consiliare relativa non possa essere impugnata in via principale (trattandosi di un regolamento non immediatamente lesivo), ma solo  con l'atto in materia di IMU che darà applicazione al regolamento.

Scrive il TAR: "Considerato che la delibera impugnata ha espresso gli indirizzi per quanto riguarda la valutazione delle aree fabbricabili oggetto delle previsioni di strumenti attuativi decaduti ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/2004; che, pur individuando i valori per i diversi ambiti, rilevandone il deprezzamento nella percentuale del 60%, la delibera fa comunque salvo il diverso computo del valore delle aree, in rapporto ai valori di mercato ed a quelli delle aree contermini, rimandando alla possibilità di una stima diretta del valore dell’area; orbene, nonostante che le doglianze dedotte appaiano dotate di apprezzabili motivi di fumus, con specifico riguardo alla genericità dei dati indicati e soprattutto alla carenza di supporto motivazionale alle conclusioni tratte dall’amministrazione, che non pare aver tenuto conto della sostanziale inedificabilità (giusto il disposto di cui all’art. 33 della stessa legge regionale, sulla stessa linea della normativa statale) delle aree  divenute zone bianche per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, le quali sono caratterizzate da una capacità di sfruttamento edificatorio del tutto marginale, proprio nella prospettiva di non alterare lo status quo nelle more della nuova programmazione urbanistica delle stesse, cui l’amministrazione è peraltro tenuta a provvedere; ritiene tuttavia il Collegio che la reale lesività della deliberazione impugnata si produrrà al momento in cui dovrà essere computato il valore delle aree ai fini del versamento dell’Imu, di modo che in sede di contestazione del valore da attribuire alle aree per il calcolo dell’imposta sarà possibile valutare l’illegittimità dell’atto presupposto, quale è appunto la delibera ora impugnata; pertanto, allo stato e ferme restando le considerazioni sopra espresse – anche ai fini di una rimodulazione delle stime da parte dell’amministrazione comunale – il ricorso deve considerarsi inammissibile, trattandosi dell’impugnazione di un atto di indirizzo, non immediatamente lesivo, volto a regolamentare per il futuro il valore da considerare, con riferimento alle aree individuate, ai fini del calcolo dell’imposta comunale, suscettibile, quale atto regolamentare presupposto, di essere censurato congiuntamente all’atto che ne darà applicazione".

sentenza TAR Veneto n. 209 del 2014

avv. Dario Meneguzzo

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