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S.O.S. tecnico: quesiti sul piano casa

11 Feb 2014
11 Febbraio 2014

Pubblichiamo un esempio di quesiti sul piano casa inviati alla Regione Veneto da un tecnico comunale.

"Venuto a conoscenza che si possono inoltrare in Regione quesiti in merito alla L.R. n. 32/2013 -  Piano Casa 3, formulo i seguenti quesiti:

 1) Nel caso di realizzazione del corpo staccato, ai sensi dell’art. 2 del Piano Casa, la tettoia fotovoltaica è possibile attaccarla al corpo staccato o si può realizzarla solamente in aderenza al fabbricato esistente al 11/07/2009? (Delibera Giunta Regionale 2508/2009)

2) Al fine del versamento del contributo di costruzione dovuto per l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi dell’art. 2 comma 5, si può ritenere che nel caso in cui tale ampliamento venga abbinato anche alla realizzazione di una tettoia fotovoltaica ai sensi dell’art. 5, la stessa possa essere anche considerata ai sensi dell’art. 7 comma 1 bis (almeno 3 Kwp), e quindi che per una prima casa d’abitazione il contributo di costruzione non è dovuto?

3) Ai sensi dell’art. 7 della Legge :

  1. “ferma restando l’applicazione dell’articolo 17 del D.P.R. n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di   costruzione è ridotto …..”

1 bis. “in deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2,3,3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile….”

Anche nei successivi commi il rinvio a quanto previsto dall’art. 3 bis non c’è, per tanto risulta che gli interventi previsti dall’art. 3 bis il contributo di costruzione risulta da pagare intero. E’ corretta tale analisi? (manca il riferimento dell’art. 3 bis anche nell’art. 9 comma 7 in merito alla tempistica di presentazione delle istanze).

4) Ai sensi dell’art. 2 comma 1 ultimo periodo “Resta fermo che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.”. Si chiede se nel caso di corpo staccato ad uso residenziale sia ammissibile il cambio di zona di P.r.g. o di P.I. rispetto al fabbricato che genera cubatura (da zona agricola a zona edificabile e viceversa).

5) Ai sensi dell’art. 3bis in zona agricola oltre che l’ampliamento di edifici a destinazione residenziale, è consentito ampliare edifici funzionalmente destinati alla conduzione del fondo; si chiede come va dimostrata la funzionalità dell’ampliamento per la conduzione del fondo. Basta la relazione agronomica o ci vuole un Piano Aziendale vistato dall’Ispettorato dell’Agricoltura? Può ampliare un fabbricato agricolo l’Imprenditore Agricolo non a titolo professionale o chiunque sia proprietario di un fabbricato agricolo ma esegua una professione diversa dall’agricoltore?

6) Visto quanto enunciato nell’art. 9 comma 8 bis, si chiede di precisare meglio come va calcolata la deroga dell’altezza del 40% dell’edificio esistente, in rapporto anche all’altezza massima ammissibile degli edifici stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione di P.r.g.  da altrii atti pianificatori Comunali.

7) in merito a quanto previsto dall'art. 9 c. 8 " Sono fatte salve le distanze previste dalla normativa statale vigente".

 Si chiede si si possa costruire sul confine sulla base del principio della prevenzione temporale infatti:

 la legge si ispira al principio della prevenzione temporale (*), desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877, secondo il quale il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini. Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa:

a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrĂ  costruire in aderenza o in appoggio (pagando in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 874, la metĂ  del valore del muro);

b) costruire con distacco dal confine: e cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in tal caso il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali;

c)costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso, il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro che non si trova a confine (ed in tale ipotesi deve pagare, ai sensi dell'art. 875, la metà del valore del muro) oppure in aderenza.

(*) E' stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimitĂ  costituzionale degli artt. 873, 875 e 877 in riferimento agli artt. 3 e 42 Costituzione, basata sulla presunta lesione del principio di uguaglianza determinata dal principio di prevenzione. Secondo la Corte Costituzionale, il diritto di prevenzione per essere assicurato a ciascuno dei proprietari confinanti non viola il diritto di uguaglianza e, inoltre, l'esercizio della prevenzione, una volta che sia stati concretamente compiuto, dĂ  luogo ad una situazione differenziata rispetto alla precedente tale da giustificare la diversitĂ  di disciplina per situazioni diverse (Corte Costituz. 22.3., n. 1905).

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.

        Geom. Seragiotto Tobia – Ufficio Tecnico del Comune di Brendola (Vi)"

Piano casa ter: osservazioni e domande

07 Feb 2014
7 Febbraio 2014
 
da ieri è attivo questo indirizzo di posta dove potranno essere inviate le osservazioni e le domande sulla legge regionale 8 luglio 2009, n.14, come modificata dalla LR 32/2013, in vista della circolare esplicativa che la Giunta regionale, sentita la Seconda commissione consiliare, dovrà emanare ai sensi dell'art.14, comma 1, LR 32/2013.

Il TAR Veneto dichiara che le deroghe alla distanze dai confini previste dal Piano Casa sono conformi alla Costituzione

07 Feb 2014
7 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 06 febbraio 2014 n. 151, chiarisce che le norme previste dal c.d. Piano Casa che derogano alla distanza dal confine per la prima casa di abitazione (cfr. art. 8, comma 4 e 5 della Legge Regionale Veneto n. 13/2011 ed art. 2, comma 1, art. 6, comma 1 ed art. 9 comma 5 della Legge Regionale Veneto n. 14/2009) sono conformi alla Costituzione .

Nello specifico si legge che: “Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato, non sussistendo ragione di discostarsi dal precedente orientamento che ha portato all’adozione di numerose sentenze che già si sono pronunciate in relazione alla insussistenza di un potere comunale di apportare limiti alle previsioni derivanti dalla legge regionale del cosiddetto secondo piano casa che consentono di derogare a tutte le norme in tema di distanze (diverse da quelle di fonte statale ), poste da fonti locali in materia urbanistico edilizia per quanto concerne gli interventi sulla prima casa di abitazione. In particolare già con la sopra citata sentenza della seconda sezione n.1213 del 2013 è stato espressamente affermato che ciò vale anche per le previsioni che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino. In senso conforme anche la sentenza numero 835/2013 e numerose altre. Va in proposito rimarcato che, invece, la sentenza numero 1105 del 2012, citata dal resistente comune, non si riferisce ad interventi edilizi concernenti la casa di prima abitazione.

Dato che è incontestato che, nel caso di specie, non viene in questione il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui all’articolo 873 del codice civile e al D.M. n. 1444 del 1968 è del tutto evidente la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità della normativa straordinaria e derogatoria di cui al piano casa, che risulta anche irrilevante in causa in punto di fatto, dal momento che è escluso in radice che possa venire in questione la violazione dei principi civilistici”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 151 del 2014

I chiarimenti della regione (FAQ) sull’applicazione delle nuove disposizioni regionali per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita

31 Gen 2014
31 Gennaio 2014
Adeguamento dello strumento urbanistico comunale

D: Il comune che ad oggi non sia dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) e di Piano degli Interventi (PI) può rimuovere eventuali limitazioni contenute nel proprio strumento urbanistico generale (PRG) al fine di consentire l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nei centri storici ?

R: Sì, il comune ad oggi non dotato di PAT e PI può rimuovere eventuali limitazioni all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici con una variante al vecchio PRG secondo la procedura prevista dall’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 6 (vedasi in tal senso l’articolo 48, comma 7 octies della legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11)

D: Entro quale termine devono essere adeguati gli strumenti urbanistici e territoriali ai criteri del regolamento regionale ?

R: Entro il termine di un anno dalla pubblicazione del regolamento regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione, ossia entro il 25 giugno 2014.

D: Cosa accade nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali ai criteri fissati dal regolamento regionale oppure in caso di inosservanza del termine di adeguamento ?

R: Il comune non può individuare nuove aree o ampliare le aree esistenti con destinazione commerciale per grandi strutture di vendita o medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 al di fuori dai centri storici e non può rilasciare l’autorizzazione commerciale in presenza di una variante approvata in violazione del predetto divieto (vedasi in tal senso l’articolo 4, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)
 
Perimetrazione del centro urbano e individuazione delle aree dismesse e degradate

D: Ai fini degli adempimenti comunali relativi alla perimetrazione del centro urbano e  all’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, è necessaria l’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale oppure è sufficiente una deliberazione della Giunta comunale ?

R: La competenza ad adottare gli adempimenti relativi alla perimetrazione del centro urbano e all’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica va individuata all’interno della vigente normativa che disciplina l’ordinamento degli enti locali e secondo i rispettivi statuti.
Ciò premesso, trattandosi di adempimenti di carattere ricognitivo volti ad effettuare una fotografia della situazione esistente, può risultare idonea una deliberazione della Giunta comunale, fermo restando che detta deliberazione deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità, come previsto dal regolamento regionale n. 1 del 2013.

D: La perimetrazione del centro urbano e l’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, costituiscono variante allo strumento urbanistico ?

R: No. Si tratta di adempimenti necessari ai fini della variante allo strumento urbanistico comunale per la localizzazione degli interventi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 fuori dei centri storici, ma non costituiscono essi stessi variante.

D: L’individuazione delle aree oggetto di riqualificazione urbanistica può avvenire anche su indicazione del soggetto privato ?

R: Sì, il regolamento regionale prevede che la deliberazione comunale con la quale sono individuate le aree oggetto di riqualificazione urbanistica sia preceduta da adeguate forme di pubblicità che consentano all’amministrazione comunale di acquisire eventuali proposte da parte di soggetti privati.
 
Interventi commerciali in aree per grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012 

D: Cosa s’intende per compatibilità urbanistica per grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012 ?

R: S’intende la previsione urbanistica di aree idonee all’insediamento di grandi strutture di vendita (o parchi commerciali) da parte del PRG oppure da parte del PI alla data del 1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012.

D: I criteri per la pianificazione locale di cui all’articolo 2 del regolamento regionale debbono essere applicati anche per le aree già idonee all’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale ?

R: I criteri per la pianificazione locale di cui all’articolo 2 del regolamento trovano applicazione ai fini della localizzazione urbanistica di nuove aree per gli interventi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 da ubicarsi fuori dai centri storici; in caso di interventi in aree urbanisticamente idonee all’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale, la conferenza di servizi in materia di commercio valuta la compatibilità dell’intervento commerciale applicando la cd. “valutazione integrata degli impatti” di cui all’articolo 4 del regolamento regionale.
Rimane inteso, tuttavia, che qualora l’intervento commerciale in aree urbanisticamente idonee per l’insediamento di grandi strutture di vendita alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012 non risponda ai criteri di cui alla lettera A.2 dell’articolo 4 del regolamento regionale, si rende necessaria una nuova localizzazione dell’area secondo il criterio dell’approccio sequenziale previsto all’articolo 2 del regolamento medesimo.

Varianti di trasformazione da destinazione agricola a destinazione commerciale

D: Possono essere approvate varianti di trasformazione da destinazione agricola a destinazione commerciale per interventi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 ?

R: No, tranne che per gli interventi di cui all’articolo 9, comma 2 del regolamento regionale, oggetto di accordi di programma ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 50 del 2012 ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali, relativi a:
a) varianti funzionali ad un intervento commerciale di ampliamento;
b) varianti funzionali ad interventi commerciali di valorizzazione di complessi sportivi di interesse regionale situati all’interno dei comuni capoluogo.

Accordi di programma per interventi di rilevanza regionale

D: I criteri per l’approccio sequenziale di cui all’articolo 2 del regolamento regionale trovano applicazione anche nelle fattispecie di accordo di programma in variante di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 50 del 2012 ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali (es. art. 32 della legge regionale n. 35 del 2001)?

R: Sì, detti criteri di cui all’articolo 2 del regolamento regionale si applicano anche agli accordi di programma in variante ai sensi della legge regionale n. 50 del 2012 ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali, ad eccezione delle fattispecie previste dall’articolo 9, comma 2 del regolamento regionale ed elencate nella risposta che precede.

Tutela ambientale in tema di medie strutture di vendita

D: Quale effetto si è determinato nell’ordinamento regionale a seguito della sentenza n. 251 del 28 ottobre 2013, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge regionale n. 50 del 2012 in materia di requisiti ambientali delle strutture commerciali ?

R: La Corte Costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22 della legge regionale n. 50 del 2012 nella parte in cui non prevede l’assoggettamento delle medie strutture di vendita in forma di centro commerciale alla procedura di verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
A seguito della citata sentenza non si è verificato alcun effetto nell’ordinamento regionale poiché già con deliberazione n. 575 del 10 maggio 2013, la Giunta regionale aveva emanato alcuni criteri di indirizzo e coordinamento normativo tra le disposizioni regionali e le disposizioni statali in materia di tutela ambientale, precisando in sostanza che le medie strutture di vendita, qualora articolate in forma di centro commerciale, debbano rimanere assoggettate alla procedura di verifica prevista dalla citata normativa statale.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2013

DGRV n. 2879 del 30/12/2013: Modifica atti d’indirizzo per la predisposizione del Piano Aziendale ai fini dell’edificabilitĂ  del territorio agricolo

31 Gen 2014
31 Gennaio 2014

Sul Bur n. 11 del 28 gennaio 2014 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2879 del 30 dicembre 2013, recante "Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 1): "Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR 40/2003" e punto 2): "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.".

Secondo le note per la trasparenza "Il provvedimento, sulla scorta di quanto elaborato dai 2 Gruppi tecnici di semplificazione del settore Primario, 01.217-A e 01.105-N, introduce una modifica del procedimento per l'edificabilitĂ  in territorio agricolo in grado di snellire il carico degli oneri documentali che le imprese agricole sono chiamate a compiere per poter edificare, garantendo nel contempo la tutela del territorio rurale".

DGRV 2879 del 2013

Raccolta dei pareri della Corte dei Conti del Veneto sull’applicazione dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (trenta per cento della tariffa professionale per la redazione di un atto di pianificazione)

30 Gen 2014
30 Gennaio 2014
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/382/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, in particolare:se il riferimento ad "un atto di pianificazione" contenuto al comma 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato agli atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche; se il Piano degli Interventi di cui alla L.R. 11/2004 art. 17, dovendosi rapportare con il Bilancio Pluriennale Comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali possa essere comunque considerato oggetto di pianificazione collegato alla realizzazione di opere pubbliche; se l'attività di redazione di un Piano di cui alla L.R. 11/2004 possa essere affidata in parte al personale interno e in parte attribuita all'esterno riducendo proporzionalmente il premio incentivante attribuito ai dipendenti.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/381/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/380/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.
 
Sezione Controllo Regione Veneto - SRCVEN/361/2013/PAR
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla corretta interpretazione dell _ art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, disposizione che prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento in materia approvato dall _ Amministrazione; in particolare se tale dettato riguardi anche la redazione degli atti di pianificazione urbanistica non esclusivamente finalizzati alla realizzazione di un _ opera pubblica, come è stato recentemente confermato dall _ Avcp _ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con parere n. AG 22/12 del 21 novembre 2012
 
geom. Daniele Iselle

PTRC: presa d’atto delle valutazioni tecniche per l’analisi delle osservazioni

30 Gen 2014
30 Gennaio 2014

Sul Bur n. 12 del 28 gennaio 2014 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2610 del 30 dicembre 2013, recante la presa d’atto del parere del Comitato previsto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A) e della Valutazione Tecnica Regionale n. 66 dell’18 dicembre 2013 (Allegato A1), in ordine a “Valutazioni tecniche per l’analisi delle osservazioni pervenute al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) - Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica – DGR n. 427 del 10 aprile 2013. L.R. 23 aprile 2004, n. 11”.

DGRV 2630 del 2013

Piano casa: trovato un accordo tra il Governo e la Regione Veneto per modificare la legge e ridurre l’impugnazione a due questioni marginali

28 Gen 2014
28 Gennaio 2014

Il piano casa va avanti e resta applicabile.

Un comunicato di ieri sera del Governo informa che è stato trovato un accordo con la Regione Veneto, la quale si è impegnata a modificare la legge, per eliminare i punti contestati.

L'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale rimane per due questioni marginali.

Si possono leggere le modifiche che verranno apportate alla legge nel comunicato allegato.

www.governo.it_Presidenza_Comunicati

Il governo impugna davanti alla Corte Costituzionale il terzo piano casa del Veneto

25 Gen 2014
25 Gennaio 2014

Pubblichiamo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46 del 24 gennaio 2014, contenente l'annuncio che il Governo ha deliberato la parziale impugnativa davanti alla Corte Costituzionale  della Legge Regione Veneto n. 32 del 29/11/2013 “ Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” in quanto contiene disposizioni in contrasto con gli artt. art. 3, 9, 97, 117 comma 1, 117 comma 2, 117, comma 3 (con riferimento alla materia “governo del territorio”) e 118 della Costituzione.

Nel post che precede pubblichiamo un primo commento sulla questione da parte del prof. Alessandro Calegari. 

Delibera Consiglio Ministri 46.2014

Quale futuro per il terzo “piano casa” del Veneto ?

25 Gen 2014
25 Gennaio 2014

Il prof. Alessandro Calegari, che sentitamente ringraziamo, ci invia un primo commento relativo alla impugnativa da parte del Governo del terzo piano casa del Veneto.

Quale futuro per il terzo piano casa del Veneto - di Alessandro Calegari 

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