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Il piano casa deroga anche ai vincoli di non edificazione in zona agricola di cui alle L.R. 58/78 e 24/1985

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 929 del 2013.

Scrive il TAR: "2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.
2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.
2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente.
2.4 Le caratteristiche degli stessi vincoli, la loro costituzione in conseguenza del rilascio di una precedente concessione edilizia, la finalità degli stessi di tutelare il suolo agricolo dalla realizzazione di nuove costruzioni, integrano il venire in essere di elementi e caratteristiche che permettono di qualificare gli stessi, quali vincoli a carattere relativo.
2.5 Ne consegue come l’imposizione dei vincoli di cui si tratta, lungi dal trovare il fondamento in una disposizione di legge a carattere nazionale, deve essere ricondotta all’applicazione di una disciplina prettamente comunale (le Norme di attuazione sopra citate) e, quindi, ad una normativa strettamente correlata al territorio nell’ambito del quale essa incide.
2.6 E’, altresì, evidente come detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree, non sono suscettibili di essere assimilati ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985, circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di ritenere inderogabili le prescrizioni in esse contenute.
2.7 Detta interpretazione risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata.
3. In considerazione a quanto sopra risulta legittimo il comportamento dell’amministrazione comunale che, nel permesso di costruire, ha esaminato la natura del vincolo in relazione alla disciplina sul c.d. piano casa, affermandone la sua derogabilità proprio in funzione dell’ampliamento richiesto".

sentenza TAR Veneto 929 del 2013

Appunti in vista del terzo piano casa

09 Lug 2013
9 Luglio 2013

Pubblichiamo il testo della relazione dell'avv. Dario Meneguzzo sul terzo piano casa (che la Regione Veneto intende approvare), esposta al convegno di Cortina del 5-6 luglio 2013, organizzato dalla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.

Relazione Dario Meneguzzo convegno Cortina 2013

Un tecnico comunale chiede un aiuto ai lettori a proposito delle zone agricole

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Ho ricevuto una richiesta per l'ampliamento di un annesso rustico in base alla nuova LR 11/2004 art. 44. Il PI , prevede il cambio d'uso per un volume complessivo di 400 mc, senza altro ampliamento ulteriore. La legge dice che: "Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell’articolo 43."

Allora:

1 se rispettiamo la schedatura, si fa solo il cambio d'uso e non l'ampliamento fino agli 800 mc;

2 se applichiamo l'articolo 44 (che stabilisce che: "Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.”) l'annesso rustico da 400 diventa 800; magari poi gli applico il piano casa  e per magia ho il mio edificio di 960 mc urbanistici; con altri volumi non conteggiati ottengo circa 1300 mc su cui posso fare 2 unità abitative.

Il Comune ha circa 28 schede del genere e altri annessi, garage e altro, non schedati che non so, pertanto si potrà avere potenzialmente circa 50-60 nuove unità abitative in zona agricola......interessante !

Cosa faccio?

Grazie

Un tecnico comunale

Variante al PTRC con valenza paesaggistica: ha bloccato il PAT e il PI dei comuni a loro insaputa?

05 Lug 2013
5 Luglio 2013

Con D.G.R. n. 427 del 10 aprile scorso è stata adottata la “Variante Parziale con attribuzione della Valenza Paesaggistica”, al PTRC (che a sua volta era stato adottato con DGR 372/’09 e ad oggi non ancora approvato).

La Variante, come si legge nel prologo del provvedimento,  è improntata alla semplificazione della pianificazione sovracomunale (La semplificazione non è solo un’esigenza astratta condivisa: va calata nei fatti e negli atti) e il metodo adottato è definito da tre concetti chiave: “concertazione,informazione, semplificazione”.

Infatti l’art. 38 delle Norme Tecniche (“Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alla rete primaria alle superstrade e alle stazioni SFMR”),  riconosce che “Le aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade, di cui alla tav. 04, e alle stazioni SFMR, per un raggio di 2 Km dalla barriera stradale, sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale.

Si tratta di decine di ambiti (una quarantina nella sola provincia di Vicenza), ciscuno con estensione di 1.256 ha, nei quali la trasformazione delle aree esterne ai tessuti urbani consolidati “sono da pianificare sulla base di appositi progetti strategici regionali(art. 38.2) che al momento non ci sono.

Ma anche per la pianificazione dei tessuti urbani consolidati “gli enti territorialmente competenti, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, devono tener conto della rilevanza strategica delle aree” efino all’adeguamento, le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuate solo previo accordo con la Regione tenendo conto della rilevanza strategica ai fini della mobilità regionale.”(art. 38.3 e art. 38.4).

Dal combinato disposto dei commi sopra richiamati si deduce che l’assenso preliminare della Regione non solo sia necessario in caso di nuove previsioni urbanistiche, ma sia richiesto anche per l’attuazione di qualsiasi previsione, urbanistica o edilizia, già contenuta negli strumenti urbanistici vigenti.

Tale interpretazione sembra confermata dal nuovo art. 72 bis (Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici e misure di salvaguardia) che precisa al comma 3 come, “dall’adozione del PTRC o di sue eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia e urbanistica che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel piano”.

 I comuni interessati ne sono consapevoli?

Fernando Lucato

Loris Dalla Costa

DGRV n. 427 del 2013

Gli accordi ex art. 6 della L. reg. 11/2004 e l’inclusione di un’area nel programma triennale delle opere pubbliche non impongono vincoli preordinati all’esproprio

04 Lug 2013
4 Luglio 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 895 del 2013 decide un ricorso col quale è stato impugnato un accordo di pianificazione ai sensi degli artt. 6, 35, 36 e 37 della L.R. n. 11/2004 e la relativa deliberazione approvativa. Il ricorrente censurava la violazione delle norme sulla partecipazione, in quanto  asseriva di non essere mai stato edotto circa l’esistenza del procedimento di approvazione dell’accordo e che, in quanto tale, ha portato all’emanazione delle delibere impugnate. Sempre a parere della parte ricorrente detta mancata partecipazione procedimentale sarebbe stata  in contrasto sia, con l’art. 11 del Dpr 327/2001 - nella parte in cui prevede che “al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso del procedimento” - sia, ancora, con l’art. 20 sempre del Dpr 327/2001,  nella parte in cui, in materia di determinazione dell’indennità di esproprio, prevede la partecipazione del soggetto interessato al procedimento sopra ricordato.

Il TAR respinge il ricorso, rilevando che: "3.1 L’art. 6 della L. reg. 11/2004, nella parte in cui disciplina l’ammissibilità degli accordi di pianificazione urbanistica, non attribuisce a detto istituto l’effetto ulteriore diretto ad imporre il vincolo di esproprio. L’imposizione di quest’ultimo è strettamente correlata all’approvazione del Piano degli interventi, provvedimento a carattere generale al quale il contenuto dell’accordo accede, per trovare definitiva disciplina proprio  in detto atto di pianificazione urbanistica, riferito a tutto il territorio in cui esso incide.
3.2 Si consideri ancora che, il Piano degli Interventi, nella sua originaria formulazione, aveva già apposto il vincolo preordinato all’esproprio e, ciò, senza essere impugnato dagli attuali ricorrenti e, in ciò peraltro, confermando la classificazione già introdotta dal precedente Piano regolatore. Non è suscettibile di determinare un effetto conformativo dell’area nemmeno l’inclusione della stessa nel programma triennale delle opere pubbliche e, ciò, considerando come detta peculiare tipologia di provvedimento non rientra tra quelle disposizioni idonee ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio, disposizioni elencate nell’art. 12 del Dpr 327/2001. Costituisce l’espressione, infatti, di un principio consolidato che solo l’approvazione dello strumento urbanistico generale, o una sua variante, costituisce strumento idoneo all’apposizione di un vincolo espropriativo (in questo senso si veda Tar Lazio- Latina n. 1652 del 06/10/2010).
3.3 A dette conclusioni è possibile pervenire anche considerando che il procedimento di formazione dell’accordo di cui all’art. 6 della L. reg. 11/2004, in quanto diretto a disciplinare gli oneri conseguenti ad una determinata classificazione delle aree, non è suscettibile di ledere alcun pregiudizio della parte ricorrente e, ciò, in considerazione del suo contenuto, tipicamente obbligatorio e circoscritto ad impegnare unicamente i soggetti sottoscrittori.
3.4 Detta interpretazione è, peraltro, confortata anche dall’esame del testo della delibera impugnata, nella parte in cui è possibile evincere  l’inesistenza di una volontà dell’Amministrazione comunale di determinare l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio.
3.5 Alla luce di dette circostanze va, al contrario, considerata condivisibile la ricostruzione della società controinteressata laddove rileva che, anche la previsione di un’indennità di esproprio contenuta nella delibera impugnata, lungi dal costituire un elemento a favore dell’imposizione del vincolo, va valutata nell’ambito della quantificazione delle prestazioni e degli oneri che il Comune intendeva porre a carico della società Albera.
3.6 Si consideri, inoltre, che ai sensi degli art. 20 e 21 del Dpr 327/2001 la determinazione dell’indennità di esproprio deve essere effettuata dopo la dichiarazione di pubblica utilità, fase quest’ultima successiva a quella di approvazione degli atti impugnati nel presente ricorso. Ne consegue che il relativo conteggio è stato posto in essere al fine di valutare l’entità degli oneri economici da sostenere (laddove si addivenisse ad una espropriazione dell’area) e di conseguenza la volumetria da attribuire in compensazione.
3.7 In considerazione del tenore dei provvedimenti impugnati è del tutto evidente come non sussistesse alcun onere di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo e, ciò, proprio in considerazione del fatto che detto procedimento non era evidentemente ancora iniziato nel momento in cui vi era l’approvazione della delibera che faceva proprio l’accordo programma di pianificazione dell’area di cui si tratta. Le censure proposte sono, pertanto, infondate".

sentenza TAR Veneto 895 del 2013

Terre del Brenta: un esempio di partenariato pubblico-privato

02 Lug 2013
2 Luglio 2013

"Terre del Brenta" è una partenariato costituito da Enti pubblici e da organismi privati di vario genere - principalmente da fondazioni e Associazioni - i quali si sono associati per perseguire interessi comuni attraverso dei macro progetti d'area.

In seguito all'attivazione del Programma di Sviluppo Rurale, con la Decisione C (2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente confermato il co-finanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate per i progetti presentati dal Partenariato.

In questo contesto si inserisce il PIA-R, ovvero Piano Integrato d'Area Rurale: una grande cornice contenente numerosi progetti promossi, anche, dai Comuni di Pozzoleone, Tezze sul Brenta, Cartigliano, Nove, Bassano del Grappa.

L'intenzione primaria è quella di migliorare e valorizzare il territorio incluso in questi 5 Comuni, incentivando la ricerca e la promozione dell'area intorno al Fiume Brenta. Per far ciò, sono stati individuati gli interventi di cui all'allegato e sono stati predisposti dei Bandi Pubblici.

dott.ssa Giada Scuccato - Vice-Presidente Terre del Brenta

Terre del Brenta

Un servizio sui “casoti da cacia” in collaborazione con tviweb.it

28 Giu 2013
28 Giugno 2013

Il noto e innovativo sito informativo vicentino www.tviweb.it ha realizzato un servizio sui "casoti da cacia", dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale in materia.

Il servizio è visibile al seguente indirizzo

Chiarimenti della Regione sul PAI

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Con la DGR. 649 DEL 7 maggio 2013 (della quale era stata commentata la bozza) era stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolosità ex art. 6 delle NdA dei Pai su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po.

Per maggior coerenza, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno un ulteriore livello di approfondimento di tali tematiche anche all’interno della disciplina prevista dal PTRC e, con la DGR n. 788 del 21 maggio 2013, ha deliberato complessivamente 150.000 euro a favore dell’Autorità di Bacino a titolo di rimborso per le spese dovranno esser sostenute per associare la pericolosità idraulica alle zone di attenzione.

La Regione del Veneto è tornata sul punto con la nota prot. n. 261656163 del 19 giugno 2013 formulando numerosi chiarimenti: “Il primo chiarimento va effettuato in relazione ai limiti di applicabilità delle norme  di attuazione dei citati Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Esse, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all’interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Tali confini sono stati individuati con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, aggiornati all’interno del Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale nel febbraio 2010 e consultabili www.alpiorientali.it. Si ribadisce pertanto che la cartografia di piano che evidenzi aree adiacenti, esterne ai sudddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Il secondo chiarimento va effettuato in relazione alla valutazione della condizioni di dissesto all’interno delle zone di attenzione e della relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (art. 5,comma 4 del PAI)..” “..Le amministrazioni comunali rimangono conseguentemente esonerate dall’obbligo di trasmettere preventivamente alla Regione la verifica della compatibilità ai fini dell’avvio della procedura per l’attribuzione della classe di pericolosità delle zone di attenzione. Si chiede peraltro alle medesime amministrazioni di prestare la più ampia collaborazione alle Autorità di Bacino per agevolare la sollecita attuazione delle operazioni di verifica funzionali all’associazione o all’esecuzione della pericolosità idraulica.

Il terzo chiarimento va effettuato in relazione alla verifica di compatibilità degli interventi all’interno delle zone di attenzione, limitatamente all’eventuale pericolosità idraulica con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata. Sul punto va evidenziato che tale verifica ai fini delll’assentibilità o meno degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti anche in diretta attuazione delle disposizioni dettate dal c.d. Piano Casa, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni comunali, sull’analisi degli studi e delle informazioni già disponibili e utilizzati/e per la redazione dei propri PAT nonché sulla scorta delle informazioni disponibili presso le amministrazioni provinciali (PTCP), i consorzi di bonifica, gli uffici regionali del genio civile”.

dott.sa Giada Scuccato

DGR_7.05.2013_n_649

DGR_21.05.2013_n_788_approfondimenti_per_zone_attenzione

Regione_Veneto_circolare_19.062013

La Regione Veneto fa luce sui pai (in veneto pai= tacchini)

Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 – Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.‏

20 Giu 2013
20 Giugno 2013

Sul Bur n. 51 del 18 giugno 2013 è stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 50
Disposizioni finali e transitorie

 4. Restano confermate e conservano validità:

 a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

c) autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38;

 d) l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

 e) i provvedimenti di classificazione a residenza d’epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 f) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 g) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

 h) l’albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall’articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

 5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

 6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

 7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.

 8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

 9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni".

Piano Casa: il TAR Veneto conferma che deroga alle distanze dai confini previste dai Piani Urbanistici

18 Giu 2013
18 Giugno 2013

Lo dice la sentenza n. 835 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso, nel merito, che l’intervento in questione risulta progettato ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 14/09, come modificata dalla successiva L.r. n. 13/2011;

- che il Comune di Gruaro ha negato il permesso di costruire richiamando il comma 5 dell’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g., che prevede che l’edificazione in aderenza al confine di proprietà, nel caso in cui il lotto sia inedificato, deve essere, mediante specifico atto, preventivamente consentita dal confinante; atto di consenso mancante nel caso di specie;

- che, in particolare, il Comune di Gruaro, nel motivare il diniego, ha ritenuto che la valenza derogatoria della normativa sul Piano Casa nei confronti delle disposizioni locali in materia urbanistico - edilizia, sia limitata alle disposizioni in materia di distanze e non alle altre norme contenute nel regolamento comunale e nelle n.t.a.;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, la L.r. n. 14/09 opera “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”;

Ritenuto che l’ampia locuzione usata dal legislatore include tutti i contenuti territoriali, urbanistici ed edilizi degli atti di pianificazione di ogni livello, con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.r. n. 14/2009, dei contenuti ambientali o paesaggistici;

- che la legge citata, dunque, consente di derogare, non solo alle norme sulle distanze (diverse da quelle di fonte statale), ma anche a tutte le altre previsioni poste da fonti locali in materia urbanistico-edilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino;

Considerato, infine, che non è in questione il rispetto delle distanze tra fabbricati di cui all’art. 873 c.c. e al D.M. 1444/68, in quanto, nel caso di specie, il fondo confinante è inedificato;

- che, di conseguenza, il diniego impugnato, nella parte in cui condiziona il rilascio del titolo abilitativo alla produzione di un atto di consenso del proprietario confinante, sulla base del comma 5 dell’art. 11 delle n.t.a. del p.r.g., risulta illegittimo per contrasto con la speciale disciplina derogatoria introdotta dalla normativa sul “Piano Casa”;

per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato".

sentenza TAR_Veneto 835 del 2013

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