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Incostituzionale anche la legge veneta sull’addestramento dei cani da caccia

31 Lug 2013
31 Luglio 2013

La Corte Costituzionale, con la sentenza 193/2013 depositata il 17 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle recenti disposizioni di Veneto e Lombardia che avevano sancito la possibilità di estendere l’addestramento dei cani da caccia su tutto il territorio regionale e fuori dai periodi consentiti dal calendario venatorio. In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali l’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 ( Disciplina della attività di movimento dei giovani cani nella parte in cui prevede che l’attività di movimento di giovani cani da esso consentite possano riguardare i giovani cani da destinare all’esercizio della attività venatoria), l’art. 2 comma 2 della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (disciplina delle attività di movimento dei giovani cani nella parte in cui, rinviando all’art. 4 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1993, n. 60 consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio)e la legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»). I rilievi alla Corte erano stati mossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorsi notificati il 2 e il 4 ottobre 2012 e il 16 e il 19 ottobre 2012. In entrambi i ricorsi si contestava la possibilità di aprire l’attività di addestramento cani prima del periodo consentito e su tutto il territorio regionale

La Regione Veneto, costituita in giudizio, rilevava che gli articoli impugnati riguarderebbero norme che, in assenza di necessarie disposizioni attuative-integrative della disciplina, erano inidonee a generare un vulnus alle prerogative costituzionali garantite dallo stato in materia ambientale. Secondo la Regione, l’art. 2 comma 3, non si sarebbe posto in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione in quanto “in primo luogo, la norma regionale escluderebbe inequivocabilmente la praticabilità delle attività di movimento dei giovani cani nelle zone di protezione previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle zone di protezione della fauna previste dalla legge n. 157 del 1992, in evidente conformità alla finalità di conservazione dell’ambiente e della fauna selvatica alle quali entrambe le regolazioni di tipo statale sono indiscutibilmente finalizzate. In secondo luogo, lo stesso art. 2 citato, al comma 5, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire modalità attuative e limiti all’applicabilità della norma, in attinenza con la specificità delle razze e le peculiarità agronomiche, faunistiche e orografiche del territorio; mentre il successivo articolo 3 conferisce alla Provincia il potere di emanare, in aggiunta a quelli di spettanza della Giunta regionale, ulteriori limitazioni ai luoghi, agli orari ed al periodo di esercizio delle attività motorie de quibus. Ne conseguirebbe, a parere della Regione, che sia l’organo esecutivo regionale che la Provincia, nell’ambito delle rispettive competenze, potranno, con successivo autonomo intervento attuativo, introdurre quelle limitazioni giustificate dalla morfologia del territorio interessato dall’attività, al fine di mantenere inalterato l’obiettivo di tutela perseguito dal legislatore statale anche escludendo delle zone del territorio regionale e vietando l’esercizio delle attività de quibus nei periodi interessati dalla nidificazione. Passando all’esame dell’art. 2, comma 2, la difesa della Regione osserva che la norma rinvia all’anagrafe canina ed al sistema di identificazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo) e che tale art. 4 contempla espressamente non solo la tecnica di identificazione mediante tatuaggio ma anche «altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale»”.

Secondo la Corte, invece, “la norma censurata ha ad oggetto, tra l’altro e per quanto qui interessa, l’attività di movimento dei giovani cani «ivi compresi quelli da destinare all’esercizio di attività venatoria» con «insegnamenti comportamentali secondo lo stile di razza». Tale attività, ad avviso di questa Corte, non può che identificarsi con quella di addestramento ed allenamento dei cani da caccia, poiché ad altro non può alludere il riferimento agli «insegnamenti comportamentali» quando si tratta di razza utilizzata per la caccia”. Ne consegue, sempre secondo la Corte, che “anche in questo caso si deve pertanto concludere nel senso della illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”.

Quanto al comma 2 dell’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 31 del 2012, esso rinviando all’art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), che ammette il sistema di identificazione dei cani mediante tatuaggio, contrasterebbe sia con la normativa comunitaria, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., sia con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. secondo la Corte “l’art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993, cui la norma impugnata rinvia, contempla espressamente il sistema di identificazione mediante tatuaggio, sia pure in alternativa ad «altro sistema di identificazione indicato dalla Giunta regionale». Ciò è in palese contrasto con l’art. 4, comma 1, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio). La norma comunitaria, infatti, prevede che, dopo un periodo transitorio (di otto anni), nel corso del quale sono consentiti quali mezzi di identificazione dei cani sia il tatuaggio sia il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), a decorrere dal 3 luglio 2012 i cani si identificano solo con il microchip… La norma impugnata è quindi costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente, attraverso il rinvio al procedimento di identificazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993, che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani mediante tatuaggio.”

dott.sa Giada Scuccato

corte cost. 193-2013

Provincia di Verona: nuovo PTCP 2013 – adottato con DCP n. 52 del 27/06/2013 – misure di salvaguardia

30 Lug 2013
30 Luglio 2013
Il Nuovo Piano Territoriale Coordinamento Provinciale è stato adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 27 giugno 2013.
Dell'avvenuto deposito presso la Provincia di Verona è stata data notizia nel BURV n. 61 del 2013

Tutti gli elaborati del nuovo PTCP adottato sono consultabili al seguente link

Per quanto riguarda il PTCP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del PTCP chiunque potrà far pervenire le proprie osservazioni, preferibilmente utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Provincia di Verona, entro venerdì 20 settembre 2013.

Art. 2 – Normativa tecnica

1. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c), della L.R. 11/2004 la presente normativa tecnica di PTCP è costituita da:

a. direttive, ovvero il complesso di disposizioni volte a fissare obiettivi di trasformazione, tutela e valorizzazione del territorio necessari per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici;

alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione – gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;

b. prescrizioni, ovvero il complesso di norme che incidono direttamente sul regime urbanistico dei beni disciplinati e regolano – in via immediata e prevalente rispetto  alle disposizioni incompatibili dei vigenti strumenti di pianificazione – gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite;

c. vincoli, ovvero l’indicazione degli effetti prodotti da fonti giuridiche diverse dal PTCP che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

2. Negli articoli che seguono, all’inizio di ciascun comma, e, ove occorra, all’inizio di ciascun paragrafo, viene esplicitato fra parentesi se la norma costituisce una prescrizione

(P). In mancanza di diversa indicazione, la norma deve intendersi come direttiva da attuare nella redazione dei piani di competenza comunale.

3. Il PTCP, nella parte in cui descrive vincoli giuridici preesistenti e derivanti da fonti giuridiche diverse, svolge una funzione meramente ricognitiva della condizione giuridica delle aree già determinatasi in forza di norme giuridiche comunitarie, statali o regionali vigenti. Ciascun tipo di vincolo resta individuato e disciplinato integralmente ed esclusivamente dalle norme e dai provvedimenti istitutivi; rimane pertanto priva di autonomi effetti giuridici la riproduzione cartografica di detti vincoli nel PTCP nel caso in cui quest’ultima, per eventuali errori o imprecisioni, differisca nella esatta localizzazione o estensione dell’ambito individuato dalle norme e dai provvedimenti istitutivi del vincolo.

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, della L.R. 11/2004: " 2. Dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), o di loro eventuali varianti e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, il comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani."

 Elenco delle prescrizioni del PTCP adottato che fanno salvaguardia:

  Art. 49 - Area nucleo, isola ad elevata naturalità e corridoio ecologico

Art. 73 - Poli scolastici5. (P) Fino all’approvazione degli accordi di cui ai commi precedenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli edifici esistenti adibiti ad

1. (P) Nelle more dell’adeguamento dei piani di competenza comunale al PTCP all’interno delle aree nucleo, delle isole ad elevata naturalità e corridoi ecologici è comunque ammessa:

a. la realizzazione di edificazioni private, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e secondo le norme che derogano agli stessi, qualora i soggetti attuatori degli interventi utilizzino accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico, il consumo energetico e gli effetti da inquinamento acustico e luminoso, adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale;

b. la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc , adottando tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale.

2. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.

Art. 50 - Area di connessione naturalistica

1. (P) I progetti di nuova costruzione di infrastrutture di interesse pubblico (strade, ferrovie, edifici, impianti, ecc) dovranno prevedere interventi di compensazione ambientale idonea a mantenere costante o migliorare l’indice di equilibrio ecologico esistente, quantificati con metodi analitici.

 Art. 73 - Poli scolastici

5. (P) Fino all’approvazione degli accordi di cui ai commi precedenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli edifici esistenti adibiti ad istruzione superiore.
Art. 74 - Infrastrutture scolastiche non connesse

1. (P) Per le infrastrutture esistenti non connesse è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli ampliamenti necessari per la funzionalità dell’immobile esistente finalizzati agli indirizzi scolastici presenti all’adozione del presente piano e di quelli strettamente connessi e subordinatamente all’accertamento da parte della Provincia dell’inopportunità del trasferimento in uno dei poli scolastici individuati.

Art. 78 – Rete viaria principale.

1. (P) L'accesso a questa rete viaria potrĂ  avvenire solamente attraverso svincoli con viabilitĂ  pubblica di vario rango, escludendo accessi privati, eventualmente da servirsi attraverso controstrade da ricondurre agli svincoli regolamentari.

2. (P) Sulle strade ad una corsia per ogni senso di marcia sarĂ  possibile la realizzazione di impianti di rifornimento carburanti solamente se rispondenti alle norme vigenti in materia prevedendo necessariamente, salva impossibilitĂ  tecnica, la predisposizione di impianti fronteggianti, anche se sfalsati, e visibili nei due sensi di marcia in modo da evitare l'attraversamento dei flussi di traffico.

Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento in materia di turismo

26 Lug 2013
26 Luglio 2013

La Regione Veneto, con la DGRV in attesa di pubblicazione sul BURV, provvede a fornire le prime indicazioni operative e gestionali di applicazione della nuova legge nel settore del turismo (l.r.Veneto 14 giugno 2013 n. 11) che interessano sia gli operatori turistici che le province e gli enti locali.

Si sottolinea che nell'Allegato A si definiscono altresì le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi che si vengono a determinare con l’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, rispetto alla previgente legge regionale n. 33/2002.

DGRV turismo

DGRV AllegatoA

Regione Veneto: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata

22 Lug 2013
22 Luglio 2013

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del 28 giugno 2013 reca "Adempimenti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.L. 18/10/2012, n. 179/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 - Disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata".

Il  provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni statali che, innovando il Codice dell'Amministrazione Digitale, hanno indicato nella posta elettronica certificata il canale unico nazionale a rilevanza giuridica per le comunicazioni e le presentazioni di istanze tra Amministrazioni Pubbliche e tra Amministrazioni, cittadini ed imprese, con l'obiettivo prioritario di abbattere i tempi della corrispondenza tradizionale ed i costi di spedizione.

DGRV 1050 del 2013

1050_AllegatoA_252103.pdf

Pubblicato il commento alla legge sul commercio curato dal prof. Barel e dalla dott.sa Vidotti

18 Lug 2013
18 Luglio 2013

Segnaliamo che è stato pubblicato il commento alla L.R.  50 del 2012 in materia di commercio, a cura del prof. Bruno Barel e della dott.sa Giorgia Vidotti, con la collaborazione di numerosi autori.

Il libro è reperibile nelle edicole, insieme col Corriere del Veneto.

copertina e autori

Rapporto tra pianificazione urbanistica e disciplina del commercio nel Veneto

16 Lug 2013
16 Luglio 2013

Il dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza, che sentitamente ringraziamo, ci invia l'allegata tabella che riassume il rapporto tra la pianificazione urbanistica e la disciplina del commercio  nel Veneto, a seguito della L.R. 50 del 2012 e del successivo regolamento attuativo.

RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DISCIPLINA DEL COMMERCIO_TABELLA

Pubblicato un commento organico alla legge sul commercio della Regione Veneto

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Segnaliamo che è stato pubblicato un commento organico alla l. r. Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012 in materia di commercio, a cura di Sergio Dal Prà e Guido Sartorato.

Il libro è stato scritto in collaborazione con numerosi avvocati e professori universitari.

Esso non è attualmente in commercio, ma è reperibile presso gli autori.

Pubblichiamo la copia dell'introduzione, con l'elenco degli autori dei commenti.

libro legge commercio

SOS tecnico: questione sulle linee vita ex art. 79 bis L.R. 61/1985

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

A un tecnico comunale  si è posto il problema qui sotto descritto. Qualcuno ha idee su come risolverlo?

Visto l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., reso attuativo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/2012;

Si chiede se nel caso di costruzione di un fabbricato con sagoma difforme rispetto a quanto autorizzato negli anni ’70, il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sia subordinato anche al rispetto degli obblighi di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. – predisposizione delle linee vita. Nel caso invece che la sanatoria non sia ammissibile perché non vi è la doppia conformità, ma fosse applicabile l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. col mantenimento della parte non conforme allo strumento urbanistico, l’obbligo delle linee vita sussiste lo stesso? E se il tetto è fatto in modo che sia impossibile realizzare le linee vita (per farle bisognerebbe demolire tutto)?

Un tecnico comunale

 

Il piano casa deroga anche ai vincoli di non edificazione in zona agricola di cui alle L.R. 58/78 e 24/1985

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 929 del 2013.

Scrive il TAR: "2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.
2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.
2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente.
2.4 Le caratteristiche degli stessi vincoli, la loro costituzione in conseguenza del rilascio di una precedente concessione edilizia, la finalitĂ  degli stessi di tutelare il suolo agricolo dalla realizzazione di nuove costruzioni, integrano il venire in essere di elementi e caratteristiche che permettono di qualificare gli stessi, quali vincoli a carattere relativo.
2.5 Ne consegue come l’imposizione dei vincoli di cui si tratta, lungi dal trovare il fondamento in una disposizione di legge a carattere nazionale, deve essere ricondotta all’applicazione di una disciplina prettamente comunale (le Norme di attuazione sopra citate) e, quindi, ad una normativa strettamente correlata al territorio nell’ambito del quale essa incide.
2.6 E’, altresì, evidente come detti vincoli, in quanto assimilabili alle prescrizioni urbanistiche delle singole aree, non sono suscettibili di essere assimilati ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985, circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di ritenere inderogabili le prescrizioni in esse contenute.
2.7 Detta interpretazione risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata.
3. In considerazione a quanto sopra risulta legittimo il comportamento dell’amministrazione comunale che, nel permesso di costruire, ha esaminato la natura del vincolo in relazione alla disciplina sul c.d. piano casa, affermandone la sua derogabilità proprio in funzione dell’ampliamento richiesto".

sentenza TAR Veneto 929 del 2013

Appunti in vista del terzo piano casa

09 Lug 2013
9 Luglio 2013

Pubblichiamo il testo della relazione dell'avv. Dario Meneguzzo sul terzo piano casa (che la Regione Veneto intende approvare), esposta al convegno di Cortina del 5-6 luglio 2013, organizzato dalla Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.

Relazione Dario Meneguzzo convegno Cortina 2013

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